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Decisione del Consiglio del 14 aprile 2014 relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, per quanto riguarda questioni relative alla riammissione (2014/231/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo1,

Conformemente alla decisione del Consiglio 2014/229/UE2, l'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 9 novembre 2009, con riserva della sua conclusione in data successiva.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Le disposizioni dell'accordo diverse da quelle di cui all'articolo 34, paragrafo 3, concernenti la riammissione, sono oggetto di una decisione distinta3, che deve essere adottata parallelamente alla presente decisione.

È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra4, con riguardo al relativo articolo 34, paragrafo 3, è approvato a nome dell'Unione europea.

Art. 2

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 41 dell'accordo. L'Unione o, se del caso, l'Unione e i suoi Stati membri sono rappresentati nel Comitato misto a seconda della materia.

Art. 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 48, paragrafo 1, dell'accordo.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton