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Decisione del Consiglio del 14 aprile 2014 relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia (2014/252/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

Conformemente alla decisione 2012/499/UE del Consiglio1, in data 16.12.2013 è stato firmato l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia («accordo»), con riserva della sua conclusione.

L'accordo ha lo scopo di istituire un comitato misto per la riammissione che adotterà il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione dell'Unione in questo caso.

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né soggetta alla sua applicazione.

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio effettua, a nome dell'Unione, la notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo2.

Art. 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato misto per la riammissione istituito dall'articolo 19 dell'accordo.

Art. 4

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno come previsto all'articolo 19, paragrafo 5, dell'accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente A. Tsaftaris