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Decisione del Consiglio del 14 aprile 2014 sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/283/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

Il 29 ottobre 2010 l’Unione e i suoi Stati membri si sono uniti al consenso espresso dalle 193 parti della Convenzione sulla diversità biologica («CDB»)2 che hanno adottato il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione («protocollo di Nagoya»).

In conformità della decisione del Consiglio del 6 maggio 20113, il protocollo di Nagoya è stato firmato dall’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. La maggior parte degli Stati membri ha firmato il protocollo di Nagoya.

L’Unione si è impegnata ad attuare e ratificare in tempi brevi il protocollo di Nagoya.

In conformità dell’articolo 34 della CDB, qualsiasi protocollo della CDB è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte di Stati e organizzazioni regionali di integrazione economica.

È opportuno che l’Unione e i suoi Stati membri si adoperino per depositare simultaneamente, nella misura del possibile, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo di Nagoya.

È pertanto opportuno approvare il protocollo di Nagoya a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione è approvato a nome dell’Unione.

Il testo del protocollo di Nagoya è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare a nome dell’Unione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell’Unione, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 33 del protocollo di Nagoya4. Allo stesso tempo, tali persone depositano la dichiarazione di cui all’allegato della presente decisione, conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, della Convenzione sulla diversità biologica.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente A. Tsaftaris