Decisione del Consiglio del 14 aprile 2014 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione UE-Cile riguardo alla modifica dell'allegato XII dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, contenente gli elenchi degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni della parte IV, titolo IV, sulle commesse pubbliche (2014/290/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 18 novembre 2002 è stato firmato l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra1 («l'accordo di associazione»).
L'allegato XII dell'accordo di associazione contiene elenchi degli enti della Repubblica del Cile («Cile») che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni sulle commesse pubbliche della parte IV, titolo IV, dell'accordo di associazione.
Il 10 febbraio 2012 il Cile ha notificato all'Unione l'intenzione di modificare il suo ambito di applicazione sulle commesse pubbliche di cui all'allegato XII dell'accordo di associazione a norma dell'articolo 159, paragrafo 1, di tale accordo. Il 18 ottobre 2012 il Cile ha fornito ulteriori informazioni. La modifica consiste nella semplificazione di alcuni elenchi degli enti nell'allegato XII dell'accordo di associazione, vale a dire: nell'appendice 1, lettera A, gli enti elencati per ciascun ministero e governo regionale sono sostituiti da una disposizione onnicomprensiva che copre tutti gli enti subordinati ai ministeri e ai governi regionali elencati e nell'appendice 2, lettera A, i dettagli dell'elenco di tutti gli enti decentrati sono sostituiti da una frase onnicomprensiva: «tutti i comuni» («la modifica dell'allegato XII dell'accordo di associazione»). L'appendice I, lettera B, e l'appendice 2, lettera B, nonché le appendici da 3 a 5 dell'allegato XII dell'accordo di associazione rimangono invariate.
A seguito della notifica e a norma dell'articolo 159, paragrafi 2 e 3, dell'accordo di associazione, le parti dell'accordo di associazione ritengono opportuno che il comitato di associazione UE-Cile («il comitato di associazione») adotti una decisione intesa a riflettere la modifica dell'allegato XII dell'accordo di associazione.
La posizione dell'Unione in sede di comitato di associazione dovrebbe basarsi sull'accluso progetto di decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione UE-Cile («il comitato di associazione») riguardo alla modifica dell'allegato XII dell'accordo di associazione contenente gli elenchi degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni della parte IV, titolo IV, sulle commesse pubbliche, si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione.
Art. 2
Una volta adottata, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton