Decisione del Consiglio del 14 aprile 2014 relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea (2014/331/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
L'11 luglio 2012 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2012/419/UE1 che modifica, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014, lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea. A decorrere da tale data Mayotte ha cessato di essere un paese o territorio d'oltremare ed è divenuta una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo con la Repubblica delle Seychelles relativo all'accesso, per i pescherecci battenti bandiera della Repubblica delle Seychelles, alle acque e alle risorse biologiche marine dell'Unione nella zona economica esclusiva al largo delle coste di Mayotte.
A seguito di tali negoziati l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea (l'«accordo») è stato siglato il 15 novembre 2013.
Per consentire alle autorità di Mayotte di dare attuazione alle norme della politica comune della pesca, dalla data in cui Mayotte diviene una regione ultraperiferica è necessario istituire un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità. Questo permetterà anche di ottemperare agli obblighi di comunicazione internazionali dell'Unione.
È opportuno dotare le autorità di pesca di Mayotte delle necessarie risorse finanziarie, grazie all'utilizzo dei canoni versati dagli armatori direttamente a Mayotte. Tale soluzione è oltremodo opportuna in vista della stretta relazione tra la flotta delle Seychelles e la comunità locale della regione ultraperiferica francese di Mayotte. La flotta peschereccia immatricolata nelle Seychelles ha operato per diversi anni nelle acque di Mayotte in virtù di un accordo concluso tra Mayotte e gli armatori, i quali versano un canone a Mayotte per poter pescare nelle sue acque. Per mantenere la continuità delle operazioni di pesca e i vantaggi che ne conseguono per Mayotte, è opportuno che tutti i pagamenti relativi alle autorizzazioni di pesca e alle catture nell'ambito del presente accordo siano direttamente corrisposti alla comunità locale di Mayotte.
È opportuno firmare l' accordo.
Per garantire la prosecuzione, il prima possibile, delle attività di pesca da parte delle navi della Repubblica delle Seychelles, l'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione, fatta salva la conclusione del suddetto accordo.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Art. 2
1. La Francia è autorizzata a riscuotere, per conto della regione ultraperiferica di Mayotte, i pagamenti relativi alle autorizzazioni e alle catture e altri canoni dovuti dagli operatori delle navi battenti bandiera delle Seychelles a fronte della concessione dell'accesso alle acque e alle risorse biologiche marine nelle acque UE intorno alle coste di Mayotte, in conformità alle disposizioni del capo III, sezione 1, punti 8 e 9, e sezione 2, dell'allegato dell'accordo. Tali entrate sono utilizzate dalla Francia per predisporre un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità per consentire all'amministrazione di Mayotte di conformarsi alle norme della PCP.
2. La Francia comunica alla Commissione le coordinate relative al conto bancario.
3. Al termine di ogni anno di attuazione dell'accordo, la Francia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui pagamenti effettuati dalla navi autorizzate a pescare e sull'utilizzo di tali pagamenti.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Art. 4
L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente A. Tsaftaris