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Decisione del Consiglio del 14 aprile 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (2014/517/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articoloNaudanlihan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la Repubblica di Serbia, al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («il protocollo»).

Tali negoziati si sono conclusi positivamente e il protocollo è stato siglato il 10 dicembre 2013.

Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

Il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Art. 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria, a norma del suo articolo 14, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton