Decisione di esecuzione della Commissione del 24 aprile 2014 concernente la non approvazione di taluni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/227/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione2 fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Per determinate combinazioni di sostanze/tipi di prodotto incluse nell'elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame, oppure lo Stato membro designato quale relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
Di conseguenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Tale informazione è stata resa pubblica anche in forma elettronica.
Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione, varie imprese hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di partecipante per uno o più sostanze e tipi di prodotto in questione. Tali imprese non hanno poi però presentato un fascicolo completo o si sono ritirate.
Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, non è pertanto opportuno approvare le sostanze e i tipi di prodotto in questione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le sostanze di cui all'allegato della presente decisione non sono approvate per i tipi di prodotto ivi indicati.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso