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Decisione di esecuzione della Commissione del 24 aprile 2014 relativa a un contributo finanziario dell'Unione a misure di sorveglianza e ad altre misure di emergenza attuate in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia contro la peste suina africana [notificata con il numero C(2014) 2551] (I testi in lingua estone, lettone, lituana e polacca sono i soli facente fede) (2014/236/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20022, in particolare l'articolo 84,

La peste suina africana è una malattia virale infettiva, generalmente mortale, che colpisce i suini domestici e selvatici e causa gravi perturbazioni negli scambi all'interno dell'Unione e nelle esportazioni verso paesi terzi di suini vivi e di prodotti derivati da animali della specie suina.

In seguito alla conferma della peste suina africana in Georgia nel 2007 la malattia si è propagata nella Federazione russa, dove sono stati segnalati numerosi focolai della stessa nei suini e nei cinghiali in tutta la parte europea della Russia. Nel giugno 2013 la Bielorussia ha confermato la presenza di un focolaio di peste suina africana in suini da cortile nella regione di Grodno, a circa quaranta chilometri dalla frontiera lituana e in prossimità del confine con la Polonia.

La decisione di esecuzione 2013/498/UE della Commissione3 prevede un contributo finanziario dell'Unione per la sorveglianza e altre misure di emergenza contro la peste suina africana attuate nel 2013 in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, che sono gli Stati membri a rischio diretto di introduzione della peste suina africana.

Nel gennaio 2014 la malattia è stata segnalata nella popolazione di cinghiali in Ucraina e si sta tuttora diffondendo in Bielorussia e nella Federazione russa. Inoltre, nel gennaio 2014 sono stati individuati due casi di peste suina africana nella popolazione di cinghiali in Lituania, e dopo pochi giorni altri due casi sono stati segnalati nei cinghiali in Polonia. In entrambi gli Stati membri la malattia si è verificata alla frontiera con la Bielorussia. La situazione della peste suina africana nei paesi limitrofi dell'Unione europea costituisce perciò una minaccia costante per gli allevamenti di suini all'interno dell'Unione, poiché il virus può essere introdotto negli Stati membri confinanti con i paesi terzi infetti dai cinghiali che entrano nel territorio dell'Unione dalle zone infette, ma anche attraverso i veicoli che hanno trasportato animali vivi e mangimi o tramite l'introduzione non autorizzata nell'Unione di prodotti derivati da animali della specie suina.

Il rischio di introduzione della peste suina africana nell'Unione è più elevato per l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia a causa dell'insorgenza e dell'evoluzione di tale malattia nel territorio di frontiera della Bielorussia, della Federazione russa e dell'Ucraina. Questi Stati membri hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri delle misure che intendevano adottare per rafforzare la protezione dei loro territori e degli altri Stati membri.

Nel corso del 2013 l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno messo in atto misure di sorveglianza per individuare tempestivamente i casi di peste suina africana sia nei cinghiali che nei suini domestici. Per prevenire efficacemente la peste suina africana occorre attuare determinate misure di sorveglianza sul territorio di tali Stati membri.

La pulizia e disinfezione dei veicoli che possono essere stati a contatto con il virus della peste suina africana è una delle misure preventive principali contro l'ingresso di tale malattia nell'Unione. La decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione4 stabilisce pertanto determinate misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione della peste suina africana dalla Bielorussia e dalla Federazione russa e dispone che i veicoli che hanno trasportato animali vivi e che entrano nell'Unione in provenienza da zone infette vengano adeguatamente puliti e disinfettati.

Nonostante le disposizioni del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione5, il rischio di introduzione nell'Unione della peste suina africana attraverso scorte personali contenenti prodotti a base di carni suine inviate per posta o trasportate nel bagaglio di viaggiatori provenienti in particolare dalla Bielorussia e dalla Federazione russa è lungi dall'essere irrilevante e richiede ulteriori azioni e controlli ai punti di entrata.

Inoltre varie parti interessate, tra cui veterinari, agricoltori professionali e non professionali, conducenti di mezzi pesanti, agenti doganali, passeggeri e il pubblico in generale dovrebbero essere resi consapevoli dei rischi di introduzione della peste suina africana e delle sue conseguenze mediante campagne di sensibilizzazione volte ad accrescere le conoscenze e la preparazione riguardo a tale malattia nell'ambito dei piani di emergenza elaborati a norma della direttiva 2002/60/CE del Consiglio6 al fine di garantire una risposta rapida in caso di introduzione della peste suina africana.

Nel 2014 la peste suina africana è stata individuata nei cinghiali in Lituania e Polonia e i due Stati membri sono direttamente minacciati dalla presenza di tale malattia dall'altra parte della frontiera in Bielorussia. Al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione di malattie sul loro territorio, la Lituania e la Polonia intendono ridurre la densità degli ospiti sensibili negli allevamenti di suini a bassa bioprotezione della zona infetta promuovendo la macellazione dei suini ed evitando il ripopolamento degli allevamenti di suini per almeno un anno. Nel dicembre 2013, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno presentato i rispettivi piani e le stime dei costi di attuazione delle misure di emergenza per il 2014 nelle zone considerate a rischio più alto di introduzione della peste suina africana dalla Bielorussia, dalla Federazione russa e dall'Ucraina. Tali piani sono stati esaminati dalla Commissione in vista di un contributo finanziario dell'Unione e sono risultati conformi alla direttiva 2002/60/CE.

Le azioni intraprese da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per la sorveglianza della malattia, la pulizia e la disinfezione dei veicoli e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione sono cofinanziate al 50 %.

Le azioni intraprese da Lituania e Polonia per diminuire la densità dei suini nelle zone infette al confine con la Bielorussia dovranno essere cofinanziate al 30 %.

Poiché i provvedimenti previsti da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le misure di emergenza contro l'introduzione della peste suina africana dalla Bielorussia, dalla Federazione russa e dall'Ucraina da attuare nel 2014 offrono un quadro sufficientemente dettagliato ai sensi dell'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione7, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese previste nel programma di lavoro per le sovvenzioni.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Nel quadro delle misure di emergenza per la protezione contro la peste suina africana adottate da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia nel 2014, tali Stati membri hanno diritto a un contributo specifico dell'Unione alle spese sostenute per l'attuazione delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3 e programmate per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

2. Il contributo finanziario dell'Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute e corrisposte per l'attuazione delle attività seguenti:

  1. a) campionamento di suini domestici;

  2. b) campionamento di cinghiali;

  3. c) test ELISA;

  4. d) test PCR e di sequenziamento;

  5. e) acquisto di attrezzature e di disinfettante per la pulizia e la disinfezione;

  6. f) acquisto di attrezzature utilizzate specificamente per l'eliminazione delle carcasse;

  7. g) acquisto di attrezzature per l'effettuazione di test virologici di laboratorio;

  8. h) campagne di sensibilizzazione.

3. Il contributo finanziario dell'Unione è fissato al 30 % delle spese sostenute e corrisposte da Lituania e Polonia a titolo di indennizzo degli allevatori per le perdite dovute alla macellazione anticipata dei suini nelle zone infette.

Art. 2

1. L'importo massimo rimborsabile agli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) non supera in media gli importi seguenti:

  1. a) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;

  2. b) 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;

  3. c) 2 EUR per test ELISA;

  4. d) 10 EUR per test PCR e di sequenziamento.

2. L'importo massimo rimborsabile per l'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) non supera in media gli importi seguenti:

  1. a) 6000 EUR per l'Estonia;

  2. b) 58000 EUR per la Lettonia;

  3. c) 950000 EUR per la Lituania;

  4. d) 102100 EUR per la Polonia.

3. L'importo massimo rimborsabile per l'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f) non supera in media gli importi seguenti:

  1. a) 100000 EUR per la Lituania;

  2. b) 150000 EUR per la Polonia.

4. L'importo massimo rimborsabile per l'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g) non supera in media gli importi seguenti:

75000 EUR per la Lituania.

5. L'importo massimo rimborsabile per l'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) non supera in media gli importi seguenti:

  1. a) 1500 EUR per l'Estonia;

  2. b) 15000 EUR per la Lettonia;

  3. c) 75000 EUR per la Lituania;

  4. d) 11250 EUR per la Polonia.

6. Il contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, non supera gli importi seguenti:

  1. a) 225000 EUR per la Lituania;

  2. b) 337500 EUR per la Polonia.

7. Il contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non supera gli importi seguenti:

  1. a) 27000 EUR per l'Estonia;

  2. b) 190000 EUR per la Lettonia;

  3. c) 1948000 EUR per la Lituania,

  4. d) 1341000 EUR per la Polonia.

8. Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), si limitano alle spese sostenute dagli Stati membri per:

  1. a) l'acquisto di kit per le analisi, di reagenti e di tutti i materiali di consumo individuabili utilizzati specificamente per effettuare test di laboratorio;

  2. b) il personale, indipendentemente dalla categoria, specificamente assegnato, interamente o in parte, all'esecuzione dei test presso il laboratorio, limitate ai salari effettivi più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione;

  3. c) le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alle lettere a) e b).

Art. 3

1. Il contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui all'articolo 1 viene concesso a condizione che gli Stati membri:

  1. a) attuino le attività e le misure come descritte nei loro programmi;

  2. b) attuino le misure in conformità alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione, tra cui le norme sulla concorrenza e sull'aggiudicazione degli appalti pubblici;

  3. c) trasmettano alla Commissione entro il 30 aprile 2015 una relazione tecnica finale per le misure in conformità all'allegato I e una relazione finanziaria finale in conformità all'allegato II.

2. Se lo Stato membro non rispetta le disposizioni del paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario dell'Unione in proporzione alla natura e alla gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall'Unione.

Art. 4

La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2014 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione