Decisione di esecuzione della Commissione del 5 maggio 2014 relativa all'istituzione dell'infrastruttura di ricerca euro-Argo come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (2014/261/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto alla Commissione di istituire un'infrastruttura di ricerca euro-Argo sotto la forma di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC). Il Regno di Norvegia e la Repubblica di Polonia hanno comunicato la loro decisione di partecipare in un primo momento all'ERIC euro-Argo in qualità di osservatori.
La Repubblica francese è stata scelta dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica italiana, dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per fungere da Stato membro ospitante dell'ERIC euro-Argo.
Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. È istituita l'infrastruttura di ricerca euro-Argo sotto forma di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC euro-Argo).
2. Lo statuto dell'ERIC euro-Argo è riportato in allegato. Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web dell'ERIC euro-Argo e presso la relativa sede legale.
3. Gli elementi fondamentali dello statuto dell'ERIC euro-Argo per modificare i quali è necessaria l'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono stabiliti agli articoli 1, 3, 4, 13, e da 23 a 31.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso