Decisione del Consiglio del 6 maggio 2014 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri, l'elaborazione degli elenchi degli arbitri e dell'elenco degli esperti del gruppo di esperti, nonché l'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti di Commercio e sviluppo sostenibile (2014/277/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale multilaterale a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con i paesi membri della Comunità andina.
Tali negoziati sono stati portati a termine e il 26 giugno 2012 è stato firmato a Bruxelles l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («l'accordo»)1.
A norma dell'articolo 330, paragrafo 3, dell'accordo, quest'ultimo è stato applicato in via provvisoria con il Perù dal 1o marzo 2013 e con la Colombia dal 1o agosto 2013, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
L'articolo 12 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio incaricato, tra l'altro, di assicurare il buon funzionamento dell'accordo.
L'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo prevede che il comitato per il commercio adotti il proprio regolamento interno.
L'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e l'articolo 315 dell'accordo prevedono che il comitato per il commercio, alla sua prima riunione, adotti il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri.
L'articolo 304, paragrafi 1 e 4, dell'accordo prevede che il comitato per il commercio, alla sua prima riunione, compili un elenco di 25 persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro e un ulteriore elenco di 12 persone con esperienze settoriali in ambiti specifici disciplinati dall'accordo.
L'articolo 284, paragrafo 3, dell'accordo prevede che il comitato per il commercio, alla sua prima riunione, approvi un elenco di almeno 15 persone con competenze in questioni oggetto del titolo IX dell'accordo, che partecipino ai lavori del gruppo di esperti.
L'articolo 284, paragrafo 6, dell'accordo prevede che il comitato per il commercio, alla sua prima riunione, adotti il regolamento interno del gruppo di esperti.
È opportuno che l'Unione determini la posizione da assumere rispetto all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri, all'elaborazione degli elenchi degli arbitri e dell'elenco delle persone competenti in questioni oggetto del titolo IX dell'accordo, nonché all'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in seno al comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri, l'elaborazione degli elenchi delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro e dell'elenco delle persone competenti in questioni oggetto del titolo IX dell'accordo, nonché l'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti, si basa sui progetti di decisioni del comitato per il commercio acclusi alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato per il commercio possono accettare correzioni tecniche minori dei progetti di decisioni del comitato per il commercio senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014 Per il Consiglio Il presidente G. Stournaras