Decisione di esecuzione della Commissione del 12 maggio 2014 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di agglomerati lapidei originari della Repubblica popolare cinese (2014/272/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
A. PROCEDURA
APERTURA
Nel giugno 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di agglomerati lapidei originari della Repubblica popolare cinese e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea2.
Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 14 maggio 2013 da A.St.A Europe («il denunziante») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di agglomerati lapidei dell'Unione.
La denuncia conteneva elementi di prova prima facie del dumping praticato per questo prodotto e del conseguente notevole pregiudizio, sufficienti per giustificare l'apertura.
La Commissione ha informato dell'apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell'Unione, l'associazione dei produttori dell'Unione, i produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese («RPC»), i rappresentanti della RPC, gli importatori noti, i produttori noti di materie prime e di attrezzature per la produzione di agglomerati lapidei dell'Unione, gli utilizzatori noti, l'associazione dei produttori di materie prime e le associazioni di utilizzatori e di consumatori ed ha inviato questionari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
Il denunziante, gli altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e gli utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
In data 18 febbraio 2014 il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione.
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che il presente procedimento debba essere chiuso. Le parti interessate sono state informate e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni.
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di agglomerati lapidei originari della RPC debba essere chiuso.
La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di tegole ed altri oggetti di superficie piana, blocchi e lastre di pietra artificiale legati da resine o un agglomerato di pietre e/o vetro e/o specchio legati da resine originari della Repubblica popolare cinese e attualmente classificati ai codici NC ex68101190, ex68101900, ex68109100, ex68109900, ex70161000, ex70169040, ex70169070 ed ex70200080 è chiuso.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso