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Decisione n. 562/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Ai sensi della decisione 94/375/CE del Consiglio3, il Fondo europeo per gli investimenti (il «Fondo») è stato istituito nel 1994 per «promuovere una crescita sostenibile ed equilibrata all'interno della Comunità».

L'aumento del capitale sottoscritto del Fondo nel 2007 ne ha portato il capitale autorizzato a 3 miliardi di EUR, suddivisi in 3000 quote da 1 milione di EUR con un 20 % di capitale versato. L'Unione, rappresentata dalla Commissione, ha partecipato al precedente aumento del capitale sottoscritto del Fondo conformemente alla decisione 2007/247/CE del Consiglio4.

Finora, di conseguenza, l'Unione, rappresentata dalla Commissione, ha sottoscritto complessivamente 900 quote del Fondo per un valore nominale di 900 milioni di EUR, di cui 180 versati.

Il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 ha adottato il «patto per la crescita e l'occupazione» con l'obiettivo di stimolare una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, efficiente sotto il profilo delle risorse e creatrice di occupazione. Nelle conclusioni il Consiglio europeo individuava, fra le nuove misure urgenti a livello di Unione necessarie per stimolare la crescita e l'occupazione, potenziare il finanziamento dell'economia e rendere l'Europa più competitiva come luogo di produzione e di investimento, l'ampliamento dell'intervento del Fondo, in particolare con riguardo all'attività del capitale di rischio, in collegamento con le strutture nazionali esistenti, come le banche e gli istituti di promozione nazionali.

Per promuovere ulteriormente gli investimenti e l'accesso al credito, il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 ha varato il «nuovo piano per gli investimenti per l'Europa» a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) e a favore del finanziamento dell'economia. Nelle conclusioni il Consiglio europeo chiedeva alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti (BEI) di aumentare in via prioritaria la capacità di supporto di credito del Fondo.

Ricordando che ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia, in particolare alle PMI, rimane una priorità, il Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 ha chiesto alla Commissione e alla BEI di rafforzare ulteriormente la capacità del Fondo tramite un aumento del suo capitale con l'obiettivo di giungere a un accordo finale entro il maggio 2014.

Le attuali risorse proprie del Fondo non consentono un aumento sostanziale della sua attività, come richiesto dal Consiglio europeo, perché le sue operazioni di garanzia e di capitale di rischio non possono superare il massimale degli impegni globali del Fondo fissati nel suo statuto o dalla sua assemblea generale. La capacità di supporto di credito del Fondo è inoltre limitata dall'entità delle risorse proprie disponibili.

Il 26 novembre 2013 il consiglio di amministrazione del Fondo ha pertanto approvato il principio di un aumento del capitale sottoscritto del Fondo di un importo fino a 1500 milioni di EUR, che consente il necessario aumento delle risorse proprie. Le modalità tecniche e la procedura dettagliata per l'aumento saranno presentate al consiglio di amministrazione al momento opportuno, al fine di chiedere l'autorizzazione di presentare una proposta per approvazione all'assemblea generale del Fondo del 2014.

Le nuove quote dovrebbero essere sottoscritte dai soci del Fondo, a loro discrezione, nell'arco di un periodo di quattro anni, dal 2014 al 2017. Il prezzo delle nuove quote dovrebbe essere fissato annualmente sulla base della formula del valore patrimoniale netto concordata tra i soci del Fondo.

L'accordo sul finanziamento del contributo dell'Unione all'aumento di capitale del Fondo dovrebbe far salvo il possibile trattamento dei dividendi.

È opportuno che l'Unione partecipi all'aumento di capitale del Fondo per perseguire i propri obiettivi di promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, in particolare delle PMI, e favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione, come auspicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012, del 27 e 28 giugno 2013 e del 19 e 20 dicembre 2013 e ulteriormente specificato nel «patto per la crescita e l'occupazione» e nel «nuovo piano per gli investimenti per l'Europa».

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici perseguiti mediante la partecipazione dell'Unione all'aumento del capitale del Fondo, in particolare il sostegno da parte del Fondo alle attività che integrano le azioni degli Stati membri a favore delle imprese, segnatamente delle PMI, l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce i poteri necessari per l'adozione della presente decisione.

Per consentire al rappresentante dell'Unione nell'assemblea generale del Fondo di votare l'aumento di capitale appena possibile, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La presente decisione è intesa ad aumentare il sostegno da parte del Fondo europeo per gli investimenti (il «Fondo») alle attività che integrano le azioni degli Stati membri a favore delle imprese, segnatamente delle piccole e medie imprese.

Art. 2

Oltre all'attuale quota di partecipazione al Fondo, l'Unione sottoscrive un massimo di 450 quote di un valore nominale di 1 milione di EUR ciascuna nel Fondo. La sottoscrizione delle quote e i pagamenti annuali avvengono conformemente alle condizioni approvate dall'assemblea generale del Fondo.

Art. 3

L'Unione acquista le nuove quote del Fondo nell'arco di un periodo di quattro anni avente inizio nel 2014. Nel periodo 2014-2017 è messo a disposizione nell'ambito del bilancio generale dell'Unione un importo complessivo fino a un massimo di 178 milioni di EUR per coprire il costo della sottoscrizione, utilizzando gli stanziamenti già programmati nella rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in modo da lasciare invariate le spese totali assegnate. L'impegno di bilancio può essere ripartito in frazioni annue nell'arco di quattro anni a norma dell'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Art. 4

La Commissione controlla le modalità con le quali è stato conseguito l'obiettivo di cui all'articolo 1 e trasmette due relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio: una relazione intermedia entro il 31 dicembre 2016 e una relazione finale entro il 31 dicembre 2018.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente D. Kourkoulas