diritto.io

Decisione di esecuzione del Consiglio del 21 maggio 2014 relativa alle modalità pratiche e procedurali per la nomina da parte del Consiglio di tre esperti della giuria di selezione e monitoraggio per l'azione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (2014/353/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE1, in particolare l'articolo 6,

a norma dell'articolo 6 della decisione n. 445/2014/UE dovrebbe essere istituita una giuria di esperti indipendenti («giuria»), incaricata delle procedure di selezione e monitoraggio. La giuria deve essere costituita da dieci esperti nominati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, tre dei quali dovrebbero essere nominati dal Consiglio per un periodo di tre anni. Tuttavia per quanto riguarda la costituzione della prima giuria, il Consiglio dovrebbe nominare i suoi esperti per un anno al fine di permettere la sostituzione scaglionata degli esperti ed evitare così la perdita di esperienza e conoscenze.

Ogni istituzione e organo è autorizzato a scegliere gli esperti conformemente alle proprie procedure. Tuttavia a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma della decisione n. 445/2014/UE, gli esperti dovrebbero essere scelti fra un gruppo di potenziali esperti europei proposti dalla Commissione.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, quarto comma della decisione n. 445/2014/UE, nel nominare i propri esperti, le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero garantire, nella composizione complessiva della giuria, la complementarità delle competenze, una distribuzione geografica equilibrata e l'equilibrio di genere.

È opportuno che il Consiglio decida in merito alle modalità pratiche e procedurali per la nomina dei suoi tre esperti della giuria.

Tali modalità dovrebbero essere eque, non discriminatorie, trasparenti e facili da attuare,

DECIDE:

Art. 1

1. È organizzato un sorteggio fra gli Stati membri. La partecipazione degli Stati membri al sorteggio è volontaria. Tuttavia, per ridurre al minimo il rischio di un conflitto di interessi, è escluso dal sorteggio lo Stato membro una cui città deve essere selezionata o monitorata durante il mandato degli esperti della giuria. Nell'allegato della presente decisione figura l'elenco degli Stati membri esclusi redatto in conformità di detto principio.

2. Per garantire un'ampia copertura geografica sono esclusi dal sorteggio anche gli Stati membri che hanno raccomandato gli esperti per la nomina da parte del Consiglio nel mandato precedente.

Art. 2

1. I primi tre Stati membri sorteggiati hanno diritto a raccomandare un esperto ciascuno.

2. A tale proposito ciascuno dei tre Stati membri sceglie un esperto dal gruppo di potenziali esperti europei istituito dalla Commissione e raccomanda che tale esperto sia nominato nella giuria.

3. Alla luce di tali raccomandazioni e previa debita valutazione degli esperti raccomandati dal pertinente organo preparatorio del Consiglio, il Consiglio nomina i tre esperti che devono far parte della giuria di selezione e monitoraggio per un periodo di tre anni.

4.

In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 3:

  1. a) il Consiglio nomina i suoi esperti per la giuria 2015 per un periodo di un anno;

  2. b) gli esperti nominati per il 2015 sono tuttavia considerati nominati anche per il periodo 2016-2018.

Pertanto, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri con città che devono essere selezionate o monitorate dalla giuria 2015 e dalla giuria 2016-2018 sono esclusi dal sorteggio per la nomina degli esperti nella giuria 2015.

5. In caso di dimissioni, decesso o incapacità permanente di un esperto della giuria, lo Stato membro che ha raccomandato tale esperto raccomanda la nomina di un sostituto per la restante durata del mandato di quell'esperto. A tal fine si applica la procedura di cui al presente articolo.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2014 Per il Consiglio Il presidente A. Kyriazis