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Decisione della Commissione del 22 maggio 2014 che conferma l'applicazione all'Irlanda degli accordi di riammissione tra l'Unione e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese, la Repubblica di Albania, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, la Federazione russa, il Montenegro, la Repubblica di Serbia, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, la Repubblica islamica del Pakistan e la Georgia (2014/298/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

L'Unione ha concluso accordi di riammissione con la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese mediante decisione 2004/424/CE del Consiglio1, con la Repubblica di Albania mediante decisione 2005/809/CE del Consiglio2, con la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka mediante decisione 2005/372/CE del Consiglio3, con la Federazione russa mediante decisione 2007/341/CE del Consiglio4, con il Montenegro mediante decisione 2007/818/CE del Consiglio5, con la Repubblica di Serbia mediante decisione 2007/819/CE del Consiglio6,con la Bosnia-Erzegovina mediante decisione 2007/820/CE del Consiglio7, con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia mediante decisione 2007/817/CE del Consiglio8, con la Repubblica di Moldova mediante decisione 2007/826/CE del Consiglio9, con la Repubblica islamica del Pakistan mediante decisione 2010/649/UE del Consiglio10 e con la Georgia mediante decisione 2011/118/UE del Consiglio11.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito non ha partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione dei rispettivi accordi di riammissione, non è da esse vincolato, né è soggetto alla loro applicazione.

A norma dell'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda ha notificato alla Commissione, con lettera dell'11 dicembre 2013, la sua intenzione di accettare questi accordi e di essere vincolata dagli stessi.

La Commissione dovrebbe notificare per iscritto ai paesi terzi interessati che l'Irlanda ha scelto di essere vincolata dai rispettivi accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

In conformità alla presente decisione si applicano all'Irlanda i seguenti accordi di riammissione conclusi dall'Unione:

  1. a) l'accordo con la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese, concluso con decisione 2004/424/CE;

  2. b) l'accordo con la Repubblica di Albania, concluso con decisione 2005/809/CE;

  3. c) l'accordo con la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, concluso con decisione 2005/372/CE;

  4. d) l'accordo con la Federazione russa, concluso con decisione 2007/341/CE;

  5. e) l'accordo con il Montenegro, concluso con decisione 2007/818/CE;

  6. f) l'accordo con la Repubblica di Serbia, concluso con decisione 2007/819/CE;

  7. g) l'accordo con la Bosnia-Erzegovina, concluso con decisione 2007/820/CE;

  8. h) l'accordo con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, concluso con decisione 2007/817/CE;

  9. i) l'accordo con la Repubblica di Moldova, concluso con decisione 2007/826/CE;

  10. j) l'accordo con la Repubblica islamica del Pakistan, concluso con decisione 2010/649/UE;

  11. k) l'accordo con la Georgia, concluso con decisione 2011/118/UE.

Art. 2

La Commissione notifica a ciascun paese terzo parte degli accordi di cui all'articolo 1 che il rispettivo accordo si applica all'Irlanda.

Ciascun accordo si applica all'Irlanda a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della notifica da parte del paese terzo.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso