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Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014) 3776] (2014/366/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea1, in particolare l'articolo 4,

sentito il parere del comitato di coordinamento dei fondi europei strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio2,

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013 stabilisce le risorse totali disponibili per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e la loro ripartizione tra cooperazione transfrontaliera, cooperazione transnazionale e cooperazione interregionale.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013 la Commissione ha comunicato a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale, ripartita per anno in conformità ai criteri e alla metodologia di cui al suddetto articolo.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, sulla base degli importi comunicati ciascuno Stato membro ha notificato alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento e della conseguente ripartizione dei fondi tra i programmi transfrontalieri e transnazionali cui lo Stato membro partecipa.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013 il contributo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI) di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e nell'ambito dell'assistenza preadesione (IPA II) di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio4 dovrebbe essere definito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Poiché gli importi riguardanti il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI non sono ancora stati concordati la presente decisione stabilisce esclusivamente gli importi nell'ambito dell'IPA II.

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013 prevede che la Commissione adotti una decisione che definisce un elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del FESR per ciascun programma.

È pertanto necessario istituire l'elenco dei programmi di cooperazione e indicare l'importo globale del sostegno complessivo del FESR per ciascun programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'elenco dei programmi di cooperazione transfrontaliera e l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per ciascun programma sono stabiliti nell'allegato I.

Art. 2

L'elenco dei programmi di cooperazione transnazionale e l'importo globale del sostegno complessivo del FESR per ciascun programma sono stabiliti nell'allegato II.

Art. 3

L'elenco dei programmi di cooperazione interregionale e l'importo globale del sostegno complessivo del FESR per ciascun programma sono stabiliti nell'allegato III.

Art. 4

Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri nell'ambito dell'assistenza preadesione (IPA II) di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 per ciascuno Stato membro è stabilito nell'allegato IV.

Art. 4 bis

Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI) di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 per ciascuno Stato membro è stabilito nell'allegato V.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014 Per la Commissione Johannes Hahn Membro della Commissione