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Decisione 2014/383/PESC del Consiglio del 23 giugno 2014 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/393/PESC1 relativa alla nomina del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Afghanistan. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2014.

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 8 mesi.

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale RSUE in Afghanistan è prorogato fino al 28 febbraio 2015. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Art. 2 Obiettivi politici

L'RSUE rappresenta l'Unione e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan. In particolare, l'RSUE:

  1. a) contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-16 e, se del caso, dell'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo;

  2. b) sostiene il dialogo politico Unione-Afghanistan;

  3. c) sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in special modo a un miglior coordinamento dell'assistenza internazionale, promuovendo in tal modo l'attuazione dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago e Tokyo nonché delle pertinenti risoluzioni dell'ONU.

Art. 3 Mandato

Per espletare il mandato, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan, l'RSUE:

  1. a) promuove la posizione dell'Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan;

  2. b) mantiene uno stretto contatto con le istituzioni afghane pertinenti, in particolare il governo e il parlamento nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afghani e altri soggetti interessati in Afghanistan, in particolare con i pertinenti attori della società civile;

  3. c) mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU e l'alto rappresentante civile dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico nonché altri partner e organizzazioni fondamentali;

  4. d) informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-16, dell'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo e dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago e Tokyo, specie nei seguenti settori:

    sviluppo della capacità civile, in particolare a livello subnazionale;

    buon governo e creazione di istituzioni necessarie perché vi sia lo stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente;

    riforme elettorali;

    riforme nel settore della sicurezza, inclusi il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie, dell'esercito nazionale e della forza di polizia e, in particolare, lo sviluppo del servizio di polizia civile;

    promozione della crescita, in particolare mediante lo sviluppo agricolo e rurale;

    rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini;

    rispetto dei principi democratici e dello stato di diritto;

    promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica, alla società civile e, conformemente alla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al processo di pace;

    rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini;

    agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro ordinato dei profughi e degli sfollati; e

    maggiore efficacia della presenza e delle attività dell'Unione in Afghanistan e contributo alla formulazione delle relazioni periodiche sull'attuazione della nuova strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-16, come richiesto dal Consiglio;

  5. e) partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti;

  6. f) fornisce consulenza sulla partecipazione dell'Unione alle conferenze internazionali concernenti l'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto;

  7. g) si impegna attivamente per la promozione della cooperazione regionale attraverso le pertinenti iniziative, inclusi il processo di Istanbul e la conferenza sulla cooperazione economica regionale relativa all'Afghanistan (RECCA);

  8. h) contribuisce all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione sui diritti umani, segnatamente gli orientamenti sulle donne e sui bambini nelle zone interessate dai conflitti, in particolare monitorando e affrontando gli sviluppi al riguardo;

  9. i) fornisce sostegno, secondo opportunità, ad un processo di pace inclusivo e a guida afgana che porti ad una soluzione politica coerente con le «linee rosse» concordate nella conferenza di Bonn.

Art. 4 Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi uffici pertinenti.

Art. 5 Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o luglio 2014 al 28 febbraio 2015 è pari a 3760000 EUR.

2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Art. 6 Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa prontamente e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Art. 7 Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con il paese ospitante, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Art. 8 Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio2.

Art. 9 Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni e/o gli Stati membri dell'Unione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Art. 10 Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e in funzione della situazione della sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

  1. a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti del SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area geografica e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione;

  2. b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area geografica;

  3. c) assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale a contratto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area geografica, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area;

  4. d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Art. 11 Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se del caso, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.