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Decisione 2014/386/PESC del Consiglio del 23 giugno 2014 concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Il 6 marzo 2014 i Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale ucraine da parte della Federazione russa.

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Nella sessione del 20-21 marzo 2014, il Consiglio europeo ha condannato fermamente l'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea («Crimea») e della città di Sebastopoli («Sebastopoli») alla Federazione russa e ha sottolineato che non intende riconoscerla. Il Consiglio europeo ha ritenuto che si dovrebbe proporre una rapida attuazione di alcune restrizioni economiche, commerciali e finanziarie, relative alla Crimea.

Il 27 marzo 2014, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 68/262 sull'integrità territoriale dell'Ucraina, ribadendo il proprio impegno per la sovranità, l'indipendenza politica, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno delle sue frontiere riconosciute a livello internazionale, sottolineando la nullità del referendum tenutosi in Crimea il 16 marzo, e invitando tutti gli Stati a non riconoscere alcuna modifica allo status della Crimea e di Sebastopoli.

In tali circostanze, il Consiglio ritiene che l'importazione nell'Unione europea di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli dovrebbe essere vietata, ad eccezione delle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che abbiano ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.

È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.

Art. 2

I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.

Art. 4 bis

1.

Sono vietati:

  1. a) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili in Crimea o a Sebastopoli;

  2. b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo;

  3. c) la concessione di finanziamenti a entità in Crimea o a Sebastopoli o per il fine documentato di finanziare entità in Crimea o a Sebastopoli;

  4. d) la creazione di imprese in partecipazione con entità in Crimea o a Sebastopoli;

  5. e) la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d).

I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea e di Sebastopoli se i relativi investimenti non sono destinati a entità in Crimea e a Sebastopoli.

2. I divieti di cui al paragrafo 1:

  1. a) si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014;

  2. b) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014.

3.

Art. 4 ter

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione, diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni e tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno dell’Unione,

  1. a) a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli; o

  2. b) destinati all’utilizzo in Crimea o a Sebastopoli nei seguenti settori:

    1. i) trasporti;

    2. ii) telecomunicazioni;

    3. iii) energia;

    4. iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

2. La fornitura di:

  1. a) assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1;

  2. b) finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate

è vietata.

3.

4.

5.

6. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.

Art. 4 quater

1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni a persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli.

1 bis. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei settori di cui all’articolo 4 ter, paragrafo 1, indipendentemente dall’origine dei beni e delle tecnologie.

1 ter. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e servizi di consulenza informatica a persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli.

1 quater. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari a persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli.

1 quinquies.

È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali a persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli.

L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente paragrafo.

1 sexies. È vietato:

  1. a) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, a persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli;

  2. b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli;

  3. c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione al software di cui al paragrafo 1 quinquies e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tale software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Crimea o a Sebastopoli o per un uso in Crimea o a Sebastopoli.

1 septies. I paragrafi 1 e 1 ter non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

1 octies. I paragrafi 1 e 1 ter non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC del Consiglio1.

1 nonies. I paragrafi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

1 decies. In deroga al paragrafo 1 quinquies, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per il contributo di cittadini ucraini a progetti di open source internazionali.

1 undecies. In deroga ai paragrafi da 1 a 1 sexies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi di cui a detti paragrafi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

  1. a) scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

  2. b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Crimea o a Sebastopoli;

  3. c) il funzionamento di organizzazioni internazionali che godono di immunità in virtù del diritto internazionale ubicati in Crimea o a Sebastopoli;

  4. d) l’approvvigionamento energetico critico all’interno dell’Unione e l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

  5. e) il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware o software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente;

  6. f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo;

  7. g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Ucraina, nell’Unione, tra l’Ucraina e l’Unione, e per i servizi dei centri di dati nell’Unione.

1 duodecies. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 decies e 1 undecies entro due settimane dal rilascio.

2.

3.

Art. 4 quinquies

1. Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater, paragrafo 1, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, purché:

  1. a) sia necessaria per scopi ufficiali delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale situate in Crimea o a Sebastopoli; o

  2. b) sia connessa a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi sanitari o istituti d'insegnamento pubblici civili situati in Crimea o a Sebastopoli.

2. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per un'operazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, purché l'operazione sia finalizzata alla manutenzione delle infrastrutture esistenti al fine di garantirne la sicurezza.

3.

Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, e alle attività di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di tali attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, incluse la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.

  1. a)

  2. b)

  3. c)

Art. 4 sexies

1. È vietata la fornitura, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli, compresi i servizi connessi al turismo marittimo.

2.

È vietato alle navi che forniscono servizi di crociera entrare o effettuare uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti porti che devono essere coperti dal presente paragrafo.

3. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti ubicati nella penisola di Crimea per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza. L'autorità competente è informata del relativo ingresso e scalo in porto entro5 giorni lavorativi.

4.

5.

  1. a)

  2. b)

  3. c)

Art. 4 septies

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro in Crimea o a Sebastopoli o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Crimea o a Sebastopoli o per un uso in Crimea o a Sebastopoli.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono necessari per:

  1. a) l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Crimea o a Sebastopoli o dei loro familiari diretti che le accompagnano;

  2. b) gli scopi ufficiali delle organizzazioni internazionali che godono di immunità in virtù del diritto internazionale, ubicati in Crimea o a Sebastopoli; o

  3. c) le attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Crimea o a Sebastopoli e che ricevono finanziamenti pubblici dall’Unione, dagli Stati membri o da paesi elencati nell’allegato.

Art. 4 octies

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione dei divieti di cui alla presente decisione, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che la partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità.