Decisione del Consiglio del 23 giugno 2014 che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (2014/670/Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
Il 22 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a avviare negoziati con l'Ucraina per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione1.
Le parti, consce del saldo legame storico e delle relazioni sempre più intense che le uniscono e desiderose di rafforzare e intensificare queste relazioni in un'ottica ambiziosa e innovativa, hanno concluso positivamente i negoziati sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo») e hanno siglato l'accordo nel 2012.
Il 15 maggio 2013 la Commissione europea ha proposto al Consiglio di firmare l'accordo a nome dell'Unione europea e di applicarlo in parte tra l'Unione e l'Ucraina in via provvisoria, a norma del suo articolo 486, in attesa della sua conclusione in una data successiva.
Per le materie di competenza del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la firma e la conclusione dell'accordo sono soggette a una procedura distinta.
L'accordo riguarda anche materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica, segnatamente l'articolo 342 e l'allegato XXVII nella misura in cui si riferisce a questioni nucleari.
L'accordo deve essere pertanto concluso anche a nome della Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda le materie di competenza del trattato Euratom.
Ai sensi dell'articolo 102 del trattato Euratom, l'accordo può entrare in vigore per la Comunità europea dell'energia atomica soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione europea da parte di tutti gli Stati membri interessati che l'accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.
È pertanto opportuno approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra2.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton