Decisione del Consiglio del 24 giugno 2014 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito con l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un parte, e l'America centrale, dall'altra, con riguardo all'adozione di una decisione del Consiglio di associazione sull'inclusione nell'allegato XVIII delle rispettive indicazioni geografiche protette nel territorio delle parti (2014/429/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra1 («l'accordo») è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato il 29 giugno 2012.
L'accordo, a norma del suo articolo 353, paragrafo 4, è stato applicato a titolo provvisorio con Nicaragua, Honduras e Panama dal 1o agosto 2013, con El Salvador e Costa Rica dal 1o ottobre 2013 e con il Guatemala dal 1o dicembre 2013.
A norma dell'articolo 353, paragrafo 5, dell'accordo, ciascuna parte ha adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 244 e dall'articolo 245, paragrafo 1, lettere a) e b), in relazione all'applicazione della legislazione sulle indicazioni geografiche e sulla registrazione e protezione delle indicazioni geografiche pertinenti elencate nell'allegato XVII dell'accordo.
L'articolo 4 dell'accordo istituisce un Consiglio di associazione che deve, tra l'altro, vigilare sul conseguimento degli obiettivi dell'accordo e sovrintendere alla sua attuazione.
A norma dell'articolo 245, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve, nel corso della sua prima riunione, adottare una decisione che include nell'allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») tutte le denominazioni dell'allegato XVII («Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti») cui sia stata riconosciuta la protezione come indicazioni geografiche a seguito dell'esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti delle parti («decisione del Consiglio di associazione»).
La decisione del Consiglio di associazione riguarda anche altre indicazioni geografiche dell'America centrale, elencate nella dichiarazione comune, acclusa all'accordo, «Denominazioni per cui è stata chiesta la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche in una Repubblica di una parte America centrale», purché siano state registrate come indicazioni geografiche nella parte di origine e in seguito siano state oggetto di esame favorevole a cura dell'autorità competente dell'Unione.
Le obiezioni sollevate avverso la registrazione del Banano de Costa Rica nell'Unione sono respinte in quanto non sono conformi ai criteri specificati nella consultazione pubblica o, se ammissibili, non sono fondate. Nella consultazione pubblica non sono state sollevate altre obiezioni.
È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione con riguardo alle indicazioni geografiche da inserire nell'allegato XVIII dell'accordo.
La posizione dell'Unione dovrebbe di conseguenza basarsi sul progetto di decisione accluso del Consiglio di associazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 4 dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, con riguardo alle indicazioni geografiche da inserire nell'allegato XVIII, parte A e parte B dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono concordare lievi correzioni tecniche del progetto di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
Una volta adottata, la decisione del Consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014 Per il Consiglio Il presidente E. Venizelos