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Decisione 2014/401/PESC del Consiglio del 26 giugno 2014 sul centro satellitare dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell'Unione europea

Testo vigente

Art. 13 Privilegi e immunità

1. I privilegi e le immunità del direttore e dei membri del personale SATCEN sono indicati nella decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 ottobre 2001 sui privilegi e sulle immunità accordati all'Istituto dell'Unione europea per gli studi di sicurezza e il Centro satellitare dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro personale. In attesa dell'entrata in vigore di tale decisione, lo Stato ospitante può concedere al direttore e al personale del SATCEN i privilegi e le immunità ivi previste.

2. I privilegi e le immunità del SATCEN sono quelli indicati nel protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

Art. 14 Responsabilità giuridica

1. La responsabilità contrattuale del SATCEN è disciplinata dalla legislazione applicabile al contratto in questione.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dal SATCEN.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti del SATCEN è regolata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale del SATCEN.

Art. 15 Protezione delle informazioni classificate UE

1. Il SATCEN applica la decisione 2013/488/UE del Consiglio3.

2. Nelle loro relazioni con il SATCEN e riguardo ai suoi prodotti e servizi, gli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato riguardante l'associazione con le attività del SATCEN deve, in uno scambio di lettere con il SATCEN, confermare che si applicano i principi in materia di sicurezza e le norme minime stabilite dalla decisione 2013/488/UE, nonché quelle predisposte da eventuali fornitori di dati classificati.

Art. 16 Accesso ai documenti

Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione adotta regole sull'accesso del pubblico ai documenti del SATCEN, che tengano conto dei principi e delle limitazioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Art. 18 Cooperazione in altre attività dell'Unione

1. Il SATCEN può instaurare relazioni di lavoro e cooperare con la Commissione e con le agenzie o gli organismi dell'Unione al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con le altre attività dell'Unione che sono rilevanti per la missione del SATCEN e qualora le attività del SATCEN abbiano attinenza con quelle dell'Unione, in particolare nel settore dello spazio e della sicurezza.

2. Nell'ambito di tale cooperazione e previa approvazione del consiglio di amministrazione, il SATCEN può fra l'altro stabilire contatti, scambiare conoscenze specialistiche e consulenza, contribuire ai pertinenti programmi e progetti dell'Unione, ricevere contributi dai pertinenti programmi e progetti dell'Unione e mettere a disposizione prodotti a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, punto i).

3. Per agevolare tale cooperazione, il SATCEN può stabilire disposizioni amministrative con la Commissione, con le agenzie e gli organismi dell'Unione competenti o con gli Stati membri. Il consiglio di amministrazione decide di autorizzare il direttore a negoziare tali disposizioni amministrative e impartisce direttive a tale proposito al direttore. I negoziati sono condotti in consultazione con il consiglio di amministrazione. Ciascuna disposizione è pattuita dal SATCEN previa approvazione del suo consiglio di amministrazione.

Art. 19 Cooperazione con le istituzioni degli Stati membri

Su proposta dell'AR o di uno Stato membro e previa approvazione del consiglio di amministrazione, il SATCEN può instaurare relazioni di lavoro e cooperare con le istituzioni degli Stati membri nel settore dello spazio e della sicurezza qualora le attività siano rilevanti per la missione del SATCEN e le attività del SATCEN abbiano attinenza con quelle di tali istituzioni.

Art. 20 Cooperazione con Stati terzi, organizzazioni ed entità

1. Per svolgere la sua missione il SATCEN può instaurare relazioni di lavoro e cooperare con Stati terzi, organizzazioni o entità. A tale scopo può stabilire disposizioni amministrative con le autorità competenti di Stati terzi, organizzazioni internazionali o entità.

2. Il consiglio di amministrazione decide di autorizzare il direttore a negoziare tali disposizioni amministrative e impartisce al riguardo direttive al direttore. I negoziati sono condotti in consultazione con il consiglio di amministrazione. Ciascuna disposizione è pattuita dal SATCEN previa approvazione del Consiglio ed è firmata dal direttore.

2bis. Il SATCEN è responsabile, su approvazione del consiglio di amministrazione, dell'attuazione degli accordi internazionali conclusi dall'Unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune in quanto rilevino delle attività del SATCEN

3. I paesi membri della NATO non appartenenti all'UE e altri Stati candidati all'adesione all'Unione hanno diritto a partecipare alle attività del SATCEN su una base caso per caso conformemente all'articolo 4 della presente decisione e alle disposizioni stabilite nell'allegato.

Art. 21 Protezione dei dati

Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione adotta norme di esecuzione concernenti il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Art. 22 Relazione

L'AR presenta al Consiglio, entro il 31 luglio 2019, una relazione sul funzionamento del SATCEN corredata, se necessario, di raccomandazioni adeguate in vista del suo ulteriore sviluppo.

Art. 23 Compiti amministrativi a seguito dello scioglimento dell'UEO

1. A seguito dello scioglimento dell'UEO, il SATCEN, a nome del Belgio, della Germania, della Grecia, della Spagna, della Francia, dell'Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, del Portogallo e del Regno Unito («i dieci Stati membri»), espleta i seguenti compiti amministrativi restanti dell'UEO:

  1. a) amministrazione delle pensioni degli ex agenti dell'UEO;

  2. b) amministrazione dell'assicurazione sanitaria degli ex agenti dell'UEO in pensione;

  3. c) amministrazione del piano sociale dell'UEO;

  4. d) amministrazione di eventuali controversie fra l'UEO e i suoi ex agenti e attuazione delle decisioni della commissione ricorsi dell'UEO o dell'organo giurisdizionale competente;

  5. e) assistenza ai dieci Stati membri in relazione ai compiti restanti e altri compiti amministrativi dell'UEO, compresa la liquidazione dei beni dell'UEO.

2.

L'amministrazione delle pensioni degli ex agenti dell'UEO:

  1. a) ha luogo conformemente al regime pensionistico dell'UEO, in vigore al 30 giugno 2011, che può essere modificato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7, nell'ambito delle organizzazioni coordinate;

  2. b) è gestita da un'autorità, un'organizzazione o un ente finanziario specializzati, approvati dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7 su proposta del direttore del SATCEN.

Qualsiasi controversia riguardante tali pensioni e riguardante gli ex agenti dell'UEO è composta conformemente al paragrafo 5.

3. L'amministrazione dell'assicurazione sanitaria degli ex agenti dell'UEO in pensione si svolge conformemente al regolamento del personale dell'UEO in vigore al 30 giugno 2011 e successivamente modificato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7.

4. L'amministrazione del piano sociale dell'UEO si svolge conformemente al piano sociale adottato dall'UEO il 22 ottobre 2010. È anche conforme a qualsiasi decisione successiva vincolante della competente commissione ricorsi e a qualsiasi decisione presa dall'UEO o dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7 di attuazione di tale decisione.

5.

Qualsiasi controversia riguardante gli ex agenti dell'UEO che derivi dall'esecuzione dei compiti restanti dell'UEO è soggetta alla procedura di risoluzione delle controversie prevista dal regolamento del personale dell'UEO in vigore al 30 giugno 2011 e successivamente modificato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7.

Lo status di ex agente dell'UEO è disciplinato dallo statuto del personale dell'UEO in vigore al 30 giugno 2011, successivamente modificato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7, e da ogni decisione applicabile, compreso il piano sociale dell'UEO.

6. L'assistenza ai dieci Stati membri comprende la gestione degli affari correnti e l'amministrazione di qualsiasi questione giuridica o finanziaria conseguente alla chiusura dell'UEO, espletate sotto la supervisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7.

7. Ogni decisione in relazione ai compiti definiti nel presente articolo, comprese le decisioni del consiglio di amministrazione di cui al presente articolo, è adottata all'unanimità dal consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti dei dieci Stati membri. Il consiglio di amministrazione decide in questa configurazione sulle modalità di esercizio della presidenza da parte di uno dei suoi membri. Il direttore del SATCEN o il suo rappresentante assiste, secondo necessità, alle riunioni del consiglio di amministrazione in questa configurazione. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno o su richiesta di almeno tre membri. Possono essere convocate riunioni ad hoc del consiglio di amministrazione a livello di esperti per trattare temi o problemi specifici. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con procedura scritta.

8. Il SATCEN assume il personale necessario per espletare i compiti di cui al paragrafo 1. Se uno dei dieci Stati membri propone di distaccare una persona a tale scopo, quest'ultima è assunta. In caso contrario, o se i distacchi non coprono tutti i posti necessari, il personale necessario è assunto. Si applica lo statuto del personale del SATCEN, fatto salvo il presente articolo.

9.

Tutte le voci di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo nonché le entrate a essa connesse fanno parte di un bilancio separato da quello del SATCEN. Tale bilancio è stilato per ogni esercizio finanziario, corrispondente all'anno civile, ed è adottato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7, che delibera su proposta del direttore del SATCEN, entro il 30 novembre di ogni anno. Tale bilancio chiude in pareggio tra entrate e spese. In detto bilancio figura l'elenco del personale assunto a norma del paragrafo 8. Le entrate sono costituite dai contributi dei dieci Stati membri, fissati secondo le norme applicabili ai loro contributi all'UEO in vigore al 30 giugno 2011 e da entrate varie.

Il consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 7 adotta norme finanziarie dettagliate, separate da quelle del SATCEN, che specifichino in particolare la procedura da seguire per stabilire ed eseguire il bilancio di cui al primo comma del presente paragrafo.

10. Un fondo iniziale di 5,3 milioni di EUR finanziato dai dieci Stati membri costituisce un'ulteriore garanzia della disponibilità di risorse finanziarie ai fini dell'esecuzione dei compiti amministrativi restanti dell'UEO di cui al presente articolo, per quanto riguarda in particolare i diritti pensionistici.

Art. 24 Abrogazione

L'azione comune 2001/555/PESC è abrogata.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2014 Per il Consiglio Il presidente E. Venizelos