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Decisione 2014/401/PESC del Consiglio del 26 giugno 2014 sul centro satellitare dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell'Unione europea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 20 luglio 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/555/PESC1 che istituisce un centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN). Il 23 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/297/PESC2.

Il funzionamento del SATCEN, quale capacità europea autonoma che fornisce prodotti e servizi risultanti dallo sfruttamento di pertinenti risorse spaziali e dati collaterali, comprese immagini satellitari e aeree, è essenziale per rafforzare le funzioni di allarme rapido e di monitoraggio delle crisi nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

Il 14 settembre 2012 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) ha presentato, a norma dell'articolo 22 dell'azione comune 2001/555/PESC, una relazione al Consiglio sul funzionamento del SATCEN.

Il 27 novembre 2012 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha preso atto di tale relazione e ha raccomandato al Consiglio di modificare di conseguenza l'azione comune 2001/555/PESC.

È opportuno, per motivi di chiarezza giuridica, consolidare le precedenti modifiche e le ulteriori modifiche proposte in un'unica nuova decisione e abrogare l'azione comune 2001/555/PESC, compreso il suo articolo 23 sulle disposizioni transitorie per quanto riguarda l'Unione dell'Europa occidentale (UEO).

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. Questa disposizione non esclude tuttavia che la Danimarca partecipi alle attività civili del SATCEN, in base alla sua dichiarata disponibilità a contribuire alla copertura delle spese del SATCEN che non hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Continuità e sede

1. Il centro satellitare dell'Unione europea, istituito dall'azione comune 2001/555/PESC (SATCEN), continua e sviluppa la sua missione conformemente alla presente decisione.

2. La presente decisione non pregiudica i diritti e gli obblighi esistenti e le norme adottate nell'ambito dell'azione comune 2001/555/PESC. In particolare, essa non pregiudica la validità dei contratti di lavoro esistenti e dei diritti che ne discendono.

3. Il SATCEN ha sede a Torrejón de Ardoz, Spagna.

Art. 2 Missione e attività

1. Il SATCEN sostiene il processo decisionale e le azioni dell'Unione nel settore della PESC e, in particolare, della PSDC, anche per quanto riguarda le missioni e le operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, fornendo, su richiesta del Consiglio o dell'AR, prodotti e servizi risultanti dallo sfruttamento di pertinenti risorse spaziali e dati collaterali, comprese immagini satellitari e aeree, e servizi connessi, conformemente all'articolo 3.

2. Nell'ambito della missione del SATCEN, l'AR, previa richiesta e se lo consentono le capacità del SATCEN e fatti salvi i compiti essenziali di cui al paragrafo 1, impartisce altresì a quest'ultimo le opportune istruzioni di fornire prodotti o servizi:

  1. i) a uno Stato membro, al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), alla Commissione o alle agenzie o agli organismi dell'Unione con cui il SATCEN coopera a norma dell'articolo 18;

  2. ii) agli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato sull'associazione alle attività del SATCEN;

  3. iii) se la richiesta riguarda il settore della PESC, in particolare della PSDC, alle organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

3. Il SATCEN può altresì, a norma dell'articolo 18 e fatti salvi i suoi compiti essenziali di cui al paragrafo 1, cooperare con la Commissione e con agenzie, organismi o Stati membri dell'Unione al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con le altre attività dell'Unione che sono rilevanti per il SATCEN e qualora le attività del SATCEN abbiano attinenza con quelle dell'Unione, in particolare nel settore dello spazio e della sicurezza.

4. Al fine di agevolare l'organizzazione delle attività a Bruxelles, il SATCEN deve avere un ufficio di collegamento a Bruxelles.

5. A seguito dello scioglimento dell'UEO, il SATCEN espleta i compiti amministrativi previsti all'articolo 23. L'unità responsabile della continuazione di tali attività amministrative residue ha sede a Bruxelles

Art. 3 Supervisione politica e indirizzo operativo

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita una supervisione politica sulle attività del SATCEN e definisce gli orientamenti politici sulle priorità del SATCEN.

2. L'AR, conformemente alle sue responsabilità nell'ambito della PESC e, in particolare, nell'ambito della PSDC, dà al SATCEN l'indirizzo operativo, fatte salve le responsabilità rispettive del consiglio di amministrazione e del direttore del SATCEN, come stabilito nella presente decisione. In particolare, sulla base delle linee guida di cui al paragrafo 1, e tenuto conto del livello delle risorse disponibili, l'AR stabilisce le priorità tra le richieste rivolte al SATCEN conformemente a linee guida dei compiti assegnati che saranno soggette a revisione periodica da parte del consiglio di amministrazione.

3. Nell'espletamento dei compiti dell'AR previsti dal presente articolo, l'AR riferisce secondo le necessità, e almeno ogni sei mesi, al Consiglio, anche relativamente alla valutazione del consiglio di amministrazione sull'attuazione da parte del SATCEN degli orientamenti politici di cui al paragrafo 1 e all'indirizzo operativo di cui al paragrafo 2.

Art. 4 Prodotti e servizi del SATCEN

1. I prodotti e i servizi del SATCEN in risposta alle richieste presentate conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, punti ii) e iii), sono messi a disposizione degli Stati membri, del SEAE, della Commissione e delle agenzie o degli organismi dell'Unione con cui il SATCEN coopera a norma dell'articolo 18 e della parte richiedente conformemente alle disposizioni di sicurezza applicabili. Tali prodotti e servizi sono messi a disposizione degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato conformemente alle norme dettagliate specificate in tali disposizioni.

2. Nell'interesse della trasparenza, l'AR mette immediatamente a disposizione degli Stati membri, del SEAE, della Commissione e delle agenzie o degli organismi dell'Unione con cui il SATCEN coopera a norma dell'articolo 18, nonché degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato conformemente alle norme dettagliate specificate in tali disposizioni, tutte le richieste presentate ai sensi dell'articolo 2.

3. I prodotti e i servizi del SATCEN derivanti da richieste formulate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto i), sono messi a disposizione degli Stati membri, del SEAE, della Commissione e delle agenzie o degli organismi dell'Unione con cui il SATCEN coopera a norma dell'articolo 18 e/o degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato, su una decisione della parte richiedente.

4. Il CPS può dare istruzioni all'AR di mettere a disposizione di qualsiasi Stato terzo od organizzazione designati, caso per caso, i prodotti del SATCEN derivanti da richieste formulate ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

Art. 5 Personalità giuridica

Il SATCEN ha la personalità giuridica necessaria a svolgere le sue funzioni e a raggiungere i suoi obiettivi. In particolare, esso può stipulare contratti, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Il SATCEN è un organismo senza scopo di lucro. Gli Stati membri adottano le misure atte a conferirgli la necessaria capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale.

Art. 6 Consiglio di amministrazione

1. Il SATCEN ha un consiglio di amministrazione che ne approva il programma di lavoro annuale e a lungo termine nonché il bilancio appropriato. Il consiglio di amministrazione è la sede di discussione delle questioni relative al funzionamento, al personale e alle attrezzature del SATCEN. Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente l'attuazione, da parte del SATCEN, degli orientamenti politici e dell'indirizzo operativo di cui all'articolo 3. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le decisioni pertinenti relative all'adempimento della missione del SATCEN, comprese le proposte per le attività di cui agli articoli 18, 19 e 20, a condizione che conformemente alla presente decisione non siano riservate al Consiglio o al direttore del SATCEN.

2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dall'AR o dal suo rappresentante. L'AR riferisce al Consiglio sulle attività del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro e da un rappresentante nominato dalla Commissione. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Le lettere di nomina, debitamente autorizzate dallo Stato membro o dalla Commissione, a seconda dei casi, sono indirizzate all'AR.

4. Il direttore del SATCEN o il suo rappresentante assiste di norma alle riunioni del consiglio di amministrazione. Anche il presidente del Comitato militare dell'Unione europea, il direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea e il comandante delle operazioni civili dell'Unione europea possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, su invito di quest'ultimo, anche i rappresentanti delle istituzioni, delle agenzie, degli organismi e delle entità dell'Unione pertinenti, nonché i rappresentanti dei paesi terzi, delle organizzazioni internazionali ed entità, per fornire informazioni su punti specifici dell'ordine del giorno.

5. Salva diversa disposizione della presente decisione, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese mediante votazione dai rappresentanti degli Stati membri a maggioranza qualificata, con la ponderazione attribuita ai voti ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

6. Il consiglio di amministrazione può decidere di creare gruppi di lavoro ad hoc o comitati permanenti con la stessa formazione del consiglio di amministrazione per trattare temi o problemi specifici nell'ambito della sua responsabilità generale e sotto la sua supervisione. La decisione di creare tali gruppi di lavoro o comitati ne precisa il mandato, la composizione e la durata.

7. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno e anche su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Art. 7 Direttore

1. Il consiglio di amministrazione seleziona e nomina il direttore del SATCEN tra i cittadini degli Stati membri previa raccomandazione di una commissione consultiva. Il mandato del direttore ha la durata di tre anni e può essere rinnovato un'unica volta per due anni.

2. Tenuto conto della natura tecnica e operativa della missione del SATCEN, i candidati alla carica di direttore devono essere persone di lunga, riconosciuta levatura ed esperienza nel campo delle informazioni e delle immagini geospaziali o nel campo delle relazioni estere e della sicurezza politica. Gli Stati membri sottopongono candidature al consiglio di amministrazione. La commissione consultiva, composta dall'AR (o da un suo rappresentante), che presiede la commissione consultiva, da tre rappresentanti degli Stati membri scelti tra il trio di presidenza e da un rappresentante del SEAE, raccomanda almeno tre candidati al consiglio di amministrazione per la selezione e la nomina del direttore.

3. Il direttore è il legale rappresentante del SATCEN.

4. Il direttore è responsabile dell'assunzione del resto del personale del SATCEN.

5. Previa approvazione del consiglio di amministrazione, il direttore nomina il vicedirettore del SATCEN. Il vicedirettore è nominato per un periodo di tre anni con una possibile proroga di ulteriori tre anni con l'approvazione del consiglio di amministrazione.

6.

Il direttore assicura l'esecuzione della missione del SATCEN di cui all'articolo 2. Egli mantiene nel SATCEN un elevato livello di conoscenze e di professionalità, nonché garantisce efficienza ed efficacia nell'espletamento delle attività del SATCEN. Il direttore adotta tutte le misure necessarie a tal fine, compresa la formazione del personale e l'esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo a sostegno della sua missione.

Il direttore è inoltre responsabile dei compiti a esso assegnati dalla presente decisione:

  1. a) preparazione dei lavori del consiglio di amministrazione, in particolare il progetto del programma di lavoro annuale del SATCEN;

  2. b) amministrazione corrente del SATCEN;

  3. c) preparazione dello stato delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio del SATCEN;

  4. d) aspetti relativi alla sicurezza;

  5. e) gestione di tutte le questioni relative al personale;

  6. f) informare il CPS del programma di lavoro annuale;

  7. g) instaurazione delle relazioni di lavoro e della cooperazione con la Commissione e le agenzie o organismi dell'Unione, a norma dell'articolo 18;

  8. h) instaurazione delle relazioni di lavoro e della cooperazione con le istituzioni degli Stati membri, a norma dell'articolo 19;

  9. i) instaurazione delle relazioni di lavoro e della cooperazione con i paesi terzi, le organizzazioni o le entità, a norma dell'articolo 20;

  10. j) negoziazione delle disposizioni amministrative secondo la procedura di cui agli articoli 18 e 20.

7. Nell'ambito del programma di lavoro e del bilancio del SATCEN, il direttore è autorizzato a stipulare contratti, assumere il personale approvato nel bilancio e sostenere ogni spesa necessaria al funzionamento del SATCEN.

8. Il direttore prepara una relazione annuale sulle attività del SATCEN entro il 31 marzo dell'anno successivo. La relazione è trasmessa al consiglio di amministrazione e, attraverso l'AR, al Consiglio, il quale la inoltra al Parlamento europeo e alla Commissione.

9. Il direttore risponde della sua gestione al consiglio di amministrazione.

Art. 8 Personale

1. Il personale del SATCEN, compreso il direttore, è costituito da agenti a contratto assunti su una base quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e gli esperti distaccati.

2. Il personale a contratto è nominato dal direttore in base al merito e mediante una procedura di concorso equa e trasparente.

3. La necessità del distacco del personale al SATCEN è definita dal consiglio di amministrazione in consultazione con il direttore del SATCEN. D'intesa con il direttore, esperti degli Stati membri nonché funzionari del SEAE, delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione possono essere distaccati presso il SATCEN per un periodo concordato a posti di lavoro all'interno della struttura organizzativa del SATCEN e/o per compiti o progetti specifici.

4. Il personale può essere distaccato per un periodo limitato a un posto all'esterno del SATCEN, conformemente allo statuto del personale del SATCEN.

5. Il consiglio di amministrazione redige, su proposta del direttore, lo statuto del personale del SATCEN che è adottato dal Consiglio.

6. Le disposizioni relative agli esperti distaccati sono adottate dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Art. 9 Programma di lavoro

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il direttore elabora un progetto annuale di programma di lavoro per l'anno successivo, corredato di un progetto di programma di lavoro a lungo termine contenente prospettive indicative per altri due anni e lo presenta al consiglio di amministrazione per approvazione.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro a lungo termine.

Art. 10 Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese del SATCEN sono oggetto di previsioni da elaborarsi per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile. Esse sono iscritte nel bilancio del SATCEN, che comprende un elenco del personale.

2. Nel bilancio del SATCEN le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

3. Le entrate del SATCEN sono costituite dai contributi degli Stati membri determinati sulla base del reddito nazionale lordo, dai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per i servizi resi e da entrate varie.

4. I prodotti e i servizi forniti a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e quelli relativi alle missioni e alle operazioni di gestione delle crisi sono oggetto di recupero delle spese conformemente agli orientamenti stabiliti nelle regole finanziarie del SATCEN di cui all'articolo 12, fatta eccezione per gli Stati membri e il SEAE.

5. In circostanze eccezionali, si può derogare al recupero delle spese nei confronti di parti terze su decisione del CPS.

6. Nell'ambito di accordi che possono essere autorizzati a norma dell'articolo 18, 19 o 20, il SATCEN può ricevere, a titolo di entrate con destinazione specifica, contributi finanziari da iscrivere nel suo bilancio, a carico:

  1. a) del bilancio generale dell'Unione decisi caso per caso, nella piena osservanza delle norme, delle procedure e degli iter decisionali a esso applicabili;

  2. b) degli Stati membri, di Stai terzi o di altre parti terze.

7. Le entrate con destinazione specifica possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.

Art. 11 Procedure di bilancio

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il direttore presenta al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio annuale per il SATCEN, che comprende le spese amministrative e operative nonché le entrate previste, comprese quelle con destinazione specifica, per il successivo esercizio finanziario e le stime indicative a lungo termine delle spese e delle entrate in vista del progetto di programma di lavoro a lungo termine.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio annuale del SATCEN all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.

3. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste il direttore può proporre al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio rettificativo. Il consiglio di amministrazione, tenendo debitamente conto dell'eventuale urgenza, approva il bilancio rettificativo all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.

4. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e della registrazione e raccolta di tutte le entrate è effettuato da un controllore finanziario indipendente nominato dal consiglio di amministrazione.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore presenta al Consiglio e al consiglio di amministrazione i conti dettagliati di tutte le entrate e spese del precedente esercizio finanziario e la relazione sulle attività del SATCEN.

6. Il consiglio di amministrazione dà scarico al direttore per l'esecuzione del bilancio del SATCEN.

Art. 12 Regole finanziarie

Il consiglio di amministrazione, previa approvazione del Consiglio e su proposta del direttore, elabora regole finanziarie dettagliate che specifichino in particolare la procedura da seguire per stabilire, eseguire e controllare il bilancio del SATCEN.

Art. 13 Privilegi e immunità

1. I privilegi e le immunità del direttore e dei membri del personale SATCEN sono indicati nella decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 ottobre 2001 sui privilegi e sulle immunità accordati all'Istituto dell'Unione europea per gli studi di sicurezza e il Centro satellitare dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro personale. In attesa dell'entrata in vigore di tale decisione, lo Stato ospitante può concedere al direttore e al personale del SATCEN i privilegi e le immunità ivi previste.

2. I privilegi e le immunità del SATCEN sono quelli indicati nel protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

Art. 14 Responsabilità giuridica

1. La responsabilità contrattuale del SATCEN è disciplinata dalla legislazione applicabile al contratto in questione.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dal SATCEN.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti del SATCEN è regolata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale del SATCEN.