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Decisione di esecuzione della Commissione del 26 giugno 2014 relativa alla concessione di deroghe agli Stati membri per quanto riguarda la trasmissione delle statistiche ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea [notificata con il numero C(2014) 4164] (I testi in lingua bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede). (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/403/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

viste le richieste presentate dal Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 549/2013, la Commissione concede agli Stati membri deroghe temporanee nella misura in cui l’applicazione di tale regolamento richieda notevoli adeguamenti dei sistemi statistici nazionali. Le deroghe andrebbero concesse solo per motivi debitamente giustificati.

Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le domande di deroga presentate dagli Stati membri sono giustificate dalla necessità di procedere a importanti adattamenti dei sistemi amministrativi e statistici nazionali per potersi conformare appieno al regolamento (UE) n. 549/2013.

È opportuno concedere tale deroga, su loro richiesta, a Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le deroghe specificate nell’allegato sono accordate agli Stati membri in esso indicati.

Art. 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2014 Per la Commissione Algirdas Šemeta Membro della Commissione