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Decisione 2014/537/PESC del Consiglio del 3 luglio 2014 relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica Centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/73/PESC1, relativa a un'operazione militare dell'Unione nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA).

A seguito dell'adozione, il 14 marzo 2014, della decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante ha negoziato, conformemente all'articolo 37 del trattato sull'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica Centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone («accordo»).

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente operazione.

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica Centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone («accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2014 Per il Consiglio Il presidente S. Gozi