Decisione di esecuzione della Commissione del 4 luglio 2014 che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2012 e nel 2013 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria [notificata con il numero C(2014) 4441] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2014/437/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 1,
A norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio2, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore d'interventi veterinari specifici, compresi gli interventi d'urgenza. L'articolo 4, paragrafo 2, di tale decisione stabilisce le condizioni per l'ottenimento di un contributo dell'Unione per l'eradicazione dell'influenza aviaria e l'articolo 4, paragrafo 3, della stessa decisione stabilisce la percentuale delle spese sostenute per gli interventi d'urgenza coperta dal contributo finanziario dell'Unione.
Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione3 stabilisce le norme per il versamento del contributo finanziario dell'Unione a favore d'interventi urgenti per l'eradicazione di certe malattie animali, tra cui l'influenza aviaria. L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.
La decisione di esecuzione n. 2013/775/UE della Commissione4 prevede, in relazione alle spese per gli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria sostenute dalla Germania nel 2012 e nel 2013, un contributo finanziario da parte dell'Unione. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione di esecuzione, l'importo del contributo finanziario dell'Unione è fissato con una decisione successiva. L'articolo 2 di tale decisione di esecuzione prevede il versamento alla Germania della prima quota, dell'importo di 500000,00 EUR.
Il 17 dicembre 2013 la Germania ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso per il 2012 ammonta a 22886,55 EUR. Tuttavia, a seguito dell'esame dei documenti presentati, l'importo di 705,00 EUR è stato considerato non ammissibile ai fini del rimborso secondo le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Il 28 gennaio 2014 la Germania ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso per il 2013 ammonta a 1030738,92 EUR. Tuttavia, a seguito dell'esame dei documenti presentati, l'importo di 29168,15 EUR è stato considerato non ammissibile ai fini del rimborso secondo le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2012 e nel 2013 per il finanziamento degli interventi di eradicazione dell'influenza aviaria è fissato a EUR 1023752,32.
Art. 2
Il saldo del contributo finanziario da versare a seguito della deduzione della prima quota di 500000.00 EUR già versata è fissato a 523752,32 EUR.
Art. 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2014 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione