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Decisione di esecuzione 2014/439/PESC del Consiglio dell'8 luglio 2014 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC, che impone misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Il Consiglio ritiene che una persona debba essere aggiunta all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2012/642/PESC.

Il Consiglio ritiene inoltre che otto persone dovrebbero essere espunte dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2012/642/PESC.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014 Per il Consiglio Il presidente P. C. Padoan