Decisione di esecuzione 2014/439/PESC del Consiglio dell'8 luglio 2014 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC, che impone misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
Il Consiglio ritiene che una persona debba essere aggiunta all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2012/642/PESC.
Il Consiglio ritiene inoltre che otto persone dovrebbero essere espunte dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2012/642/PESC.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014 Per il Consiglio Il presidente P. C. Padoan