Decisione del Consiglio dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno (2014/443/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale multilaterale a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con i paesi membri della Comunità andina.
Tali negoziati sono stati portati a termine e l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (l'«accordo»)1, è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012.
A norma dell'articolo 330, paragrafo 3, dell'accordo, quest'ultimo è applicato in via provvisoria con il Perù dal 1o marzo 2013 e con la Colombia dal 1o agosto 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
L'articolo 103 dell'accordo prevede l'istituzione di un sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), che garantisce e controlla l'attuazione del capo 5 dell'accordo, riguardante le misure sanitarie e fitosanitarie, e che esamina tutte le questioni che potrebbero incidere sul rispetto delle sue disposizioni. Il sottocomitato SPS adotta le proprie procedure di lavoro durante la sua prima riunione.
È opportuno che l'Unione definisca la posizione da assumere in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato SPS UE-Colombia-Perù allegato alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del sottocomitato SPS UE-Colombia-Perù senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014 Per il Consiglio Il presidente P. C. Padoan