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Decisione (EU) 2015/162 della Commissione del 9 luglio 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.36612 (2014/C) (ex 2013/NN) al quale la Lettonia ha dato esecuzione in favore di Parex [notificata con il numero C(2014) 4550] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli1,

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure precedenti in favore di Parex

Il 10 novembre 2008 la Lettonia ha notificato alla Commissione un insieme di misure di aiuto di Stato a favore di AS Parex banka («Parex banka»), intese a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Il 24 novembre 2008 la Commissione ha approvato a titolo temporaneo tali misure2 («la prima decisione di salvataggio») sulla base dell'impegno assunto dalla Lettonia di presentare un piano di ristrutturazione per Parex banka entro sei mesi.

Facendo seguito alle richieste della Lettonia, la Commissione ha approvato due serie di modifiche alle misure di aiuto a favore di Parex banka con due decisioni, una dell'11 febbraio 20093 («la seconda decisione di salvataggio») e una dell'11 maggio 20094 («la terza decisione di salvataggio»).

L'11 maggio 2009 la Lettonia ha notificato un piano di ristrutturazione per Parex banka. Con decisione del 29 giugno 20095 la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le misure di ristrutturazione notificate costituiscono aiuti di Stato a favore di Parex banka e ha espresso dubbi sulla possibilità che tali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato interno. Di conseguenza la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, e ha chiesto alla Lettonia di fornire le informazioni necessarie alla valutazione della compatibilità degli aiuti.

Tra l'11 maggio 2009 e il 15 settembre 2010 vi sono stati numerosi scambi di informazioni e discussioni tra la Lettonia e la Commissione in merito alla ristrutturazione di Parex banka. In tale periodo la Lettonia ha aggiornato a più riprese il piano di ristrutturazione di Parex banka.

Il piano di ristrutturazione prevedeva la divisione di Parex banka tra una banca di nuova creazione, AS Citadele banka («Citadele»), una cosiddetta «good bank» che avrebbe acquisito tutte le attività strategiche e alcune attività non strategiche6, e («Reverta»7) una cosiddetta «bad bank» che avrebbe mantenuto le attività deteriorate e le attività non strategiche rimanenti. La divisione è stata attuata il 1o agosto 2010.

Con decisione del 15 settembre 20108 («la decisione definitiva relativa a Parex»), la Commissione ha approvato il piano di ristrutturazione di Parex banka, sulla base degli impegni assunti dalle autorità lettoni, presentati da queste ultime il 3 settembre 2010.

Con decisione del 10 agosto 2012 («la decisione di modifica»)9, facendo seguito alla richiesta della Lettonia la Commissione ha approvato le modifiche apportate ai tre impegni inclusi nella decisione definitiva relativa a Parex. Tali modifiche: 1) hanno prorogato il termine della cessione dei prestiti CSI10 al 31 dicembre 2014; 2) hanno innalzato il limite dei requisiti minimi di adeguatezza patrimoniale consentito a Citadele a livello di banca e di gruppo e 3) hanno consentito il riporto dei limiti non utilizzati sui prestiti degli anni precedenti, rispettando però i limiti iniziali sulla quota di mercato.

La Commissione osserva che il 5 giugno 2014 la Lettonia ha accettato in via eccezionale che la presente decisione venisse adottata in lingua inglese.

1.2. Il procedimento d'indagine formale

Il 1o ottobre 2013 la Lettonia ha notificato la richiesta di apportare un'ulteriore modifica alla decisione definitiva relativa a Parex, per chiedere la proroga del termine della cessione dell'attività di gestione patrimoniale di Citadele11. Nel corso della valutazione della richiesta di modifica, la Commissione ha riscontrato che la Lettonia aveva concesso a Parex e Citadele aiuti di Stato superiori alle misure di aiuto approvate dalla Commissione.

Tra il […]12 e il 4 marzo 2014 ci sono stati numerosi scambi di informazioni tra la Lettonia e la Commissione in merito alle misure di aiuto supplementari. La Lettonia ha presentato informazioni e documenti il 30 ottobre 2013, il 31 gennaio 2014 e il 4 marzo 2014 (tra cui un piano di ristrutturazione modificato per Parex banka).

A partire dall'11 novembre 2013 la Commissione ha ricevuto anche aggiornamenti mensili sui progressi della Lettonia nella vendita di Citadele, un processo che era stato avviato nell'ottobre 2013.

Con decisione del 16 aprile 2014 («la decisione di apertura»)13 la Commissione ha informato la Lettonia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità lettoni, aveva deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»). Nella decisione di apertura la Commissione invitava gli interessati a presentare osservazioni sugli aiuti, ricevendo un'osservazione il 23 maggio 2014.

La Lettonia ha informato la Commissione di aver accettato, per motivi di urgenza, che la presente decisione venisse adottata in lingua inglese.

2. DESCRIZIONE

2.1. L'impresa interessata

Al 31 dicembre 2008 Parex banka era la seconda banca più grande della Lettonia e il valore totale delle attività ammontava a 3,4 miliardi di LVL (4,9 miliardi di EUR). Parex banka era stata fondata nel 1992. Nel novembre 2008 la Lettonia aveva acquisito l'84,83 % del capitale azionario della banca dai due maggiori azionisti, al prezzo di acquisto totale simbolico di 2 LVL (circa 3 EUR), una misura di aiuto di Stato approvata dalla Commissione tramite la prima e la seconda decisione di salvataggio. Dopo la ricapitalizzazione approvata mediante le decisioni di salvataggio, la Lettonia ha ulteriormente aumentato la propria partecipazione in Parex banka portandola al 95 % circa, erogando altri 140,75 milioni di LVL nel maggio 2009, misura approvata dalla Commissione con la terza decisione di salvataggio.

Nell'aprile 2009 la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha acquisito il 25 % del capitale azionario di Parex banka più un'azione. In seguito alla divisione di Parex banka tra una good bank e una bad bank, che ha avuto luogo nel 2010, e ai successivi cambiamenti apportati alla struttura azionaria, gli azionisti di Citadele sono adesso la Lettonia (75 %) e la BERS (25 %), mentre gli azionisti di Reverta sono la Lettonia (84,15 %), la BERS (12,74 %) e altri (3,11 %).

La descrizione dettagliata di Parex banka fino al momento della decisione definitiva relativa a Parex è contenuta nei considerando da 11 a 15 di tale decisione.

2.2. Le misure di aiuto approvate per Citadele e Reverta

Parex banka è stata autorizzata a ricevere una serie di misure di aiuto, approvate dalla Commissione con la prima, la seconda e la terza decisione di salvataggio (le «decisioni di salvataggio») e con la decisione definitiva relativa a Parex.

Il piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione con la decisione definitiva relativa a Parex prevedeva che l'aiuto di salvataggio precedentemente approvato dalla Commissione fosse prorogato fino alla fine del periodo di ristrutturazione e diviso tra Citadele e Reverta. La decisione definitiva relativa a Parex ha approvato inoltre gli aiuti supplementari per la ristrutturazione di Reverta e Citadele. Essa ha sancito un meccanismo di utilizzo degli aiuti che era stato temporaneamente approvato con le decisioni di salvataggio dopo la divisione di Parex banca, in merito a:

  1. a) un sostegno alla liquidità sotto forma di depositi statali per Citadele e Reverta14;

  2. b) garanzie di Stato per le passività di Citadele e Reverta15;

  3. c) una ricapitalizzazione pubblica per Reverta e Citadele16; e

  4. d) una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate per Citadele17.

3. MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

3.1. Le misure supplementari attuate dalla Lettonia in favore di Parex banka, Citadele e Reverta.

Sulla base della relazione presentata il 29 agosto 2013 dal fiduciario di controllo18 nonché delle informazioni e dei documenti forniti dalla Lettonia a partire dall'ottobre 2013, è emerso che la Lettonia aveva attuato le seguenti misure senza previa notifica alla Commissione:

  1. a) il 22 maggio 2009 la Lettonia ha concesso a Parex banka un prestito subordinato di 50,27 milioni di LVL (capitale di classe 2) a sette anni, ossia fino al 21 maggio 2016 (la «prima misura»), di durata superiore a quella massima di cinque anni fissata nella prima decisione di salvataggio e confermata dalla decisione definitiva relativa a Parex;

  2. b) il 27 giugno 2013 la Lettonia ha concesso a Citadele un'ulteriore proroga di 18 mesi (la «seconda misura») per il rimborso di 37 milioni di LVL dei prestiti subordinati (su un totale di 45 milioni di LVL detenuti dalla Lettonia in quel periodo)19. La Lettonia non ha notificato alla Commissione la proroga del rimborso dei prestiti subordinati;

  3. c) inoltre, dal 2011 la Lettonia ha fornito a Reverta un sostegno alla liquidità superiore ai limiti massimi approvati dalla Commissione nella decisione definitiva relativa a Parex (la «terza misura»), sia nello scenario di base che nel peggior scenario ipotetico20.

Sulla base delle informazioni disponibili alla Commissione al momento della decisione di apertura, in relazione alla prima e alla seconda misura, la Commissione nutriva seri dubbi sul fatto che queste potessero essere considerate compatibili con il mercato interno, dal momento che:

  1. a) nella valutazione originale della compatibilità dei prestiti subordinati concessi dalla Lettonia, si era ritenuto che la scadenza di cinque anni per i prestiti fosse il minimo necessario e quindi si potesse ritenere compatibile su tale base; e

  2. b) non era stata presentata alcuna nuova argomentazione per giustificare il fatto che una scadenza più lunga fosse in realtà il periodo minimo necessario.

Allo stesso modo, al momento della decisione di apertura non erano state presentate argomentazioni sufficienti per dimostrare la compatibilità della terza misura.

Su queste basi la Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio21, in relazione agli aiuti illegali concessi mediante la prima, la seconda e la terza misura di cui al considerando 19.

3.2. La violazione dell'impegno di cedere l'attività di gestione patrimoniale di Citadele

La Lettonia inoltre non ha rispettato l'impegno contenuto nella decisione definitiva relativa a Parex di cedere l'attività di gestione patrimoniale di Citadele entro il 30 giugno 2013 senza un fiduciario per la cessione, oppure entro il 31 dicembre 2013 con un fiduciario per la cessione (la «quarta misura»)22. Quindi l'impegno di cedere l'attività di gestione patrimoniale di Citadele entro queste scadenze non è stato rispettato.

Nella decisione di apertura la Commissione ha concluso che la violazione dell'impegno di cui al considerando 21 costituisce un aiuto attuato in modo abusivo. La Commissione ha perciò deciso di avviare il procedimento d'indagine formale, per aiuti attuati in modo abusivo ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999.

4. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

In seguito alla decisione di apertura la Commissione ha ricevuto osservazioni da un soggetto che non ha fornito alcun elemento per dimostrare di essere uno degli interessati, ossia una delle parti i cui interessi personali potrebbero essere lesi dalla misura (ad esempio le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali23), oppure di agire per conto di uno degli interessati.

Le osservazioni ricevute riguardavano le presunte illegalità commesse da Parex banka ma non avevano a che fare con la prima, la seconda e la terza misura attuate dalla Lettonia in favore di Parex banka, Citadele e Reverta né con la quarta misura. Essenzialmente riguardano fatti e informazioni non direttamente pertinenti all'attuazione delle norme sugli aiuti di Stato nel caso in questione. Quindi, per la valutazione effettuata con la presente decisione, esse sono state registrate e considerate informazioni generiche sul mercato.

5. OSSERVAZIONI DELLA LETTONIA SUL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

A seguito della decisione di apertura, il 26 maggio 2014 la Lettonia ha presentato alcune osservazioni sui dubbi espressi dalla Commissione in merito alla compatibilità della prima, della seconda e della terza misura, nonché in relazione alla violazione dell'impegno a cedere l'attività di gestione patrimoniale di Citadele.

Il 30 maggio 2014 la Lettonia ha presentato anche un piano modificato di ristrutturazione, di cui fanno parte le informazioni e le misure compensative presentate nelle sezioni da 5.1 a 5.5 della presente decisione.

Dopo una richiesta di informazioni della Commissione, il 23 giugno 2014 la Lettonia ha fornito ulteriori elementi in merito alla seconda misura.

5.1. Sulla durata iniziale dei prestiti subordinati, superiore ai termini delle decisioni di salvataggio e della decisione definitiva relativa a Parex (la prima misura)

Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2014, la Lettonia afferma che l'adozione della prima misura è stata necessaria per consentire a Parex banka di soddisfare i requisiti di solvibilità regolamentari applicabili e scongiurare così l'irreversibile crollo del sistema bancario lettone, un sistema fragile, considerevolmente interconnesso e interdipendente.

La Lettonia dichiara che, al momento dell'approvazione della prima decisione di salvataggio, le autorità lettoni disponevano di informazioni limitate sull'effettiva situazione finanziaria di Parex banka e sulla qualità delle sue attività. Di conseguenza, nella richiesta iniziale alla Commissione per ottenere l'approvazione delle misure di aiuto di Stato, la Lettonia si è impegnata a concedere prestiti subordinati a cinque anni, poiché questa scadenza era il minimo necessario affinché i prestiti subordinati fossero ammissibili a titolo di capitale di classe 2, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione lettone.

La Lettonia dichiara inoltre che, per valutare meglio la posizione finanziaria di Parex banka, ha commissionato a PricewaterhouseCoopers un esame di due diligence di Parex banka, che è stato portato a termine il 26 gennaio 2009, dopo l'approvazione della prima decisione di salvataggio.

Allo stesso tempo la Lettonia sottolinea che la situazione del mercato nel 2008-2009 era molto dinamica e che la qualità dei prestiti si stava deteriorando più rapidamente del previsto. Il deteriorarsi della situazione ha fatto sì che la Commissione adottasse tre decisioni di salvataggio per Parex banka e la Lettonia presentasse diverse versioni del piano di ristrutturazione per Parex banka, l'ultima delle quali è stata notificata l'11 maggio 2009 (il «piano di ristrutturazione del 2009»).

La Lettonia spiega inoltre che, in tale contesto, le ipotesi e le previsioni contenute nelle decisioni di salvataggio sono velocemente divenute obsolete a causa dei rapidi cambiamenti che hanno interessato l'ambiente economico, provocati soprattutto dalla crisi finanziaria globale e dalla minore fiducia del mercato nei confronti di Parex banka. La Lettonia conclude pertanto che la durata di cinque anni dei prestiti subordinati concessi dalla Lettonia a Parex banka non sarebbe più stata sufficiente per stabilizzare il fragile sistema bancario lettone. È emerso in effetti che Parex banka, che in quel periodo aveva un'importanza sistemica, aveva bisogno di prestiti subordinati di durata superiore a cinque anni per soddisfare i requisiti di solvibilità e in particolare per rispettare i requisiti minimi di adeguatezza patrimoniale.

Nell'ambito del quadro normativo (basato sulle norme di Basilea II24) applicabile a Parex banka al momento dell'emissione dei prestiti subordinati, soltanto l'80 % dei 50,27 milioni di LVL di prestiti quinquennali (ossia soltanto 40,22 milioni di LVL) sarebbe stato ammissibile a titolo di capitale di classe 2. In particolare, a fini normativi è stato necessario applicare annualmente un fattore cumulativo di riduzione (o ammortamento) all'importo dei prestiti subordinati per riflettere il calo del valore di tali strumenti quali componenti positive del patrimonio di vigilanza. Di conseguenza, un prestito a cinque anni al momento dell'emissione è ammissibile soltanto per l'80 % del suo importo ai fini dell'adeguatezza patrimoniale; per il 60 % all'inizio del secondo anno; e così via.

Quest'osservazione è corroborata dalla Lettonia mediante calcoli comparativi i quali dimostrano che, se la Lettonia avesse concesso prestiti subordinati soltanto per cinque anni, questi non sarebbero stati interamente ammissibili a titolo di capitale di classe 2 fin dal momento della loro emissione.

La fissazione a sette anni della durata dei prestiti subordinati concessi dalla Lettonia a Parex banka si è quindi rivelata necessaria per consentire che l'intero importo di 50,27 milioni di LVL di prestiti subordinati concessi dallo Stato fosse ammissibile a titolo di capitale di classe 2 nel periodo 2009 — 2010, affinché Parex banka potesse rispettare il proprio coefficiente di adeguatezza patrimoniale. La tabella 1 mostra gli importi del capitale di classe 2 ammissibile detenuto da Parex banka alla fine di ogni anno, sulla base della scadenza del prestito subordinato di 50,27 milioni di LVL emesso nel maggio 2009.

Tabella 1 Scadenza del prestito subordinato emesso nel maggio 2009 ammissibile come capitale di classe 2 (milioni di LVL)

Scadenza200920102011
Prestito a 5 anni40,2230,1620,11
Prestito a 6 anni50,2740,2230,16
Prestito a 7 anni50,2750,2740,22
Prestito a 8 anni50,2750,2750,27

La Lettonia spiega che il 9 giugno 2009 Nomura International (a cui la Lettonia, nel marzo 2009, aveva affidato l'incarico di organizzare la vendita di Parex banka) ha presentato alle autorità lettoni una strategia di vendita per Parex banka con un calendario molto aggressivo, secondo il quale si prevedeva che il processo di vendita si sarebbe concluso nel 2010. Era pertanto necessario che Parex banka continuasse a rispettare in toto i requisiti patrimoniali applicabili almeno fino alla fine del 2010.

Infine, secondo la Lettonia, se la durata del prestito subordinato fosse stata di soli cinque anni, il piano di ristrutturazione del 2009 avrebbe dovuto includere altre misure volte a rafforzare altrimenti l'adeguatezza patrimoniale di Parex banka (per esempio con l'iniezione di nuovi capitali, la proroga immediata dei prestiti subordinati ecc.). In mancanza di tali misure i depositanti sarebbero rimasti privi di protezione e la stabilità del sistema finanziario lettone sarebbe stata in grave pericolo.

5.2. Sulla mancata notifica della proroga dei prestiti subordinati (la seconda misura)

Per quanto riguarda la seconda misura, la Lettonia osserva che l'ulteriore proroga della durata del prestito subordinato si è resa necessaria in seguito alle modifiche normative apportate nel 2013. In particolare, il 1o marzo 2013 Citadele è stata informata dalla Commissione per i mercati finanziari e dei capitali della Lettonia (FCMC) che il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del gruppo avrebbe dovuto raggiungere almeno il 10 % in termini assoluti entro la fine del 2013, laddove il coefficiente raccomandato per far fronte ai rischi esistenti e potenziali era […]. Prima del marzo 2013, il coefficiente minimo di adeguatezza patrimoniale era dell'8,4 %.

La Lettonia osserva che la seconda misura era stata adottata in buona fede, poiché le autorità lettoni ritenevano che la misura fosse conforme al principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato, ed essa non comporta danni pecuniari per lo Stato.

La Lettonia aggiunge che, al momento dell'approvazione della seconda misura, essa — insieme a Citadele — riteneva in buona fede che la possibilità di prorogare la durata del prestito subordinato in questione fosse prevista dalle pertinenti decisioni della Commissione nonché dal piano di ristrutturazione.

La Lettonia sostiene che qualsiasi investitore di mercato, azionista di maggioranza di Citadele, avrebbe fatto del suo meglio per mantenere, per quanto possibile, il valore del proprio investimento e sarebbe stato incline ad approvare e attuare le misure necessarie per scongiurare la riduzione del valore contabile della propria partecipazione azionaria in seguito al mancato rispetto dei requisiti patrimoniali da parte della banca. Se Citadele non avesse rispettato i requisiti di adeguatezza patrimoniale più rigorosi, imposti allora dalla FCMC, la stabilità, la redditività e la commerciabilità della banca sarebbero state messe a rischio, incidendo in ultima analisi sulla possibilità di una vendita in buone condizioni finanziarie.

La Lettonia presenta poi uno scenario controfattuale, che non prevede la concessione della seconda misura. In tale scenario il coefficiente patrimoniale raccomandato non sarebbe stato soddisfatto poiché, al 31 dicembre 2013, il coefficiente di adeguatezza patrimoniale sarebbe stato inferiore al 9,3 %, rispetto al minimo previsto del 10 %.

La Lettonia argomenta poi che misure alternative tese a rafforzare l'adeguatezza patrimoniale di Citadele (ossia un aumento di capitale o l'emissione di nuovi prestiti subordinati) non erano realizzabili. Più specificamente, essa afferma che nel 2013 sarebbe stato impossibile per Citadele ottenere prestiti subordinati da investitori terzi in quanto le autorità lettoni si erano impegnate a cedere Citadele a breve scadenza (ossia entro il 31 dicembre 2014). L'incertezza concernente il potenziale acquirente e la sua futura strategia avrebbe indotto gli erogatori del prestito subordinato a chiedere un'opzione di vendita su qualsiasi prestito subordinato da loro concesso a Citadele (modifica della clausola di controllo)25. Ciò avrebbe comportato che la reale scadenza di tali prestiti subordinati all'emissione sarebbe stata considerata inferiore a cinque anni e pertanto i prestiti non sarebbero stati ammissibili a titolo di capitale di classe 2.

In risposta alla richiesta di informazioni della Commissione sul fatto che la Lettonia si fosse rivolta alla BERS per la concessione di un'eventuale proroga dei prestiti subordinati di Citadele, le autorità lettoni hanno presentato un'osservazione il 23 giugno 2014. In essa hanno confermato che prima di concedere la seconda misura non si erano rivolte alla BERS per proporre a quest'ultima di prorogare la durata dei prestiti subordinati da essa detenuti. In tale contesto le autorità lettoni ribadiscono che la seconda misura doveva essere adottata per impedire l'imminente violazione dei nuovi e più rigorosi requisiti patrimoniali da parte di Citadele.

La Lettonia afferma di aver dovuto prorogare senza indugio la scadenza del prestito subordinato da essa detenuto in Citadele senza negoziare un'analoga proroga per il prestito subordinato detenuto dalla BERS.

La Lettonia spiega che la sua decisione al riguardo è stata determinata dalle tre considerazioni seguenti.

  1. a) La necessità di affrontare in maniera efficace l'imminente violazione dei nuovi requisiti patrimoniali: Citadele aveva calcolato le proprie esigenze per l'ammissibilità a titolo di capitale di classe 2 e aveva concluso che, diversamente dall'adozione della seconda misura che comportava una proroga della scadenza di 18 mesi, qualsiasi potenziale modifica della durata del prestito subordinato cui partecipava anche la BERS avrebbe richiesto una proroga considerevolmente più lunga. Tale differenza era dovuta al fatto che il capitale del prestito era minore e di conseguenza il suo impatto sulla posizione finanziaria di Citadele sarebbe stato sensibilmente inferiore. La Lettonia aggiunge che la proroga del prestito subordinato detenuto dalla BERS presupponeva un negoziato con la BERS in materia. Inoltre, in considerazione delle differenze in materia di legge applicabile e della complessiva struttura giuridica che sarebbe stata necessaria, prorogare il prestito subordinato cui partecipava anche la BERS, e contemporaneamente prorogare una parte del prestito subordinato detenuto dalla sola Lettonia, avrebbe richiesto soluzioni giuridiche estremamente complicate.

  2. b) La Lettonia sottolinea che al momento della proroga essa riteneva che la proroga della scadenza del prestito subordinato detenuto dalla BERS avrebbe reso più macchinosa la cessione di Citadele, in quanto al momento della vendita sarebbe stato in vigore un maggior numero di contratti interconnessi sul prestito subordinato. La Lettonia ha giudicato che tale possibilità avrebbe complicato la vendita di Citadele in quanto avrebbe potuto avere ripercussioni sulle pertinenti condizioni di conclusione della vendita, aumentando probabilmente i costi connessi all'operazione.

  3. c) Inoltre la Lettonia osserva che lo status della BERS nei confronti di Citadele avrebbe potuto rendere più complessa per la BERS l'eventuale decisione di consenso alla proroga. Nell'osservazione del 23 giugno 2014 la Lettonia afferma di aver nutrito la ferma convinzione che, in linea di principio, la BERS sarebbe stata incline ad aderire alla proroga della durata dello strumento in questione; essa riconosce tuttavia che la posizione della BERS differiva da quella della Lettonia in quanto quest'ultima era l'azionista di maggioranza di Citadele e in tale veste poteva esercitare un'influenza decisiva sul processo di vendita e negoziare con gli offerenti varie opzioni per il pagamento dei prestiti subordinati. La Lettonia ha pertanto riconosciuto che il mancato controllo della BERS sulla vendita di Citadele avrebbe potuto costituire un disincentivo per la proroga della scadenza del relativo prestito o in ogni caso condurre a lunghi negoziati.

5.3. Sulla mancata notifica del sostegno alla liquidità concesso a Reverta (la terza misura)

La Lettonia e Reverta riconoscono che, a partire dal dicembre 2010, il sostegno alla liquidità concesso dalla Lettonia a Parex banka (e successivamente a Reverta) ha superato il limite di liquidità autorizzato di cui al considerando 55 della decisione definitiva relativa a Parex. La decisione di apertura indica che il sostegno alla liquidità in essere concesso a Reverta al 31 dicembre 2013 ammontava a 362,52 milioni di LVL, superando quindi di 55,52 milioni di LVL il limite di liquidità, pari a 307 milioni di LVL, previsto dal peggior scenario ipotetico.

La Lettonia sostiene che originariamente la Commissione aveva autorizzato, nella decisione definitiva relativa a Parex, la conversione in capitale di 218,7 milioni di LVL del sostegno alla liquidità concesso a Parex banka. L'importo da convertire è stato successivamente ridotto nella decisione modificata a 118,7 milioni di LVL. Se i 118,7 milioni di LVL del sostegno alla liquidità fossero stati convertiti in capitale, tale sostegno sarebbe stato ridotto e sarebbe stato conforme ai limiti autorizzati. Tuttavia soltanto 49,5 milioni di LVL su 118,7 milioni di LVL del sostegno alla liquidità sono stati effettivamente convertiti in capitale. La Lettonia indica in tale fattore la causa principale del livello eccessivo di liquidità.

Inoltre, la Lettonia sostiene che l'eccesso di sostegno è stato causato anche dai ritardi nella generazione di cassa rispetto ai tassi di generazione di cassa previsti all'epoca della decisione definitiva relativa a Parex. I cattivi debitori hanno ritardato i pagamenti e quindi il recupero di cassa ha subito un ritardo di circa due anni. La Lettonia ritiene che il fenomeno sia temporaneo e prevede che l'eccesso di sostegno alla liquidità si esaurirà negli anni 2015-2016.

La Lettonia e Reverta ammettono tuttavia la deviazione rispetto agli importi di aiuti autorizzati, derivante dalle difficoltà insorte nell'adeguata ripartizione del sostegno di Stato tra il sostegno alla liquidità autorizzato e gli apporti di capitale, in seguito all'adozione della decisione di modifica.

Le autorità lettoni spiegano poi che se fosse stata mantenuta la licenza bancaria di Parex banka (ora Reverta) la Lettonia avrebbe dovuto iniettare in Parex banka una quantità di capitale maggiore di quella prevista (in effetti il livello minimo di capitale richiesto dalle norme di solvibilità era superiore al massimo sostegno patrimoniale di 218,7 milioni di LVL, autorizzato dalla decisione definitiva relativa a Parex). Sulla base del piano di ristrutturazione originale presentato alla Commissione il valore economico realizzato dalle vendite di attività e dalla conversione di 218,7 milioni di LVL sarebbe stato insufficiente per consentire a Parex banka (Reverta) di rispettare i requisiti normativi di adeguatezza patrimoniale.

Pertanto, se la licenza fosse stata mantenuta, Parex banka (Reverta) avrebbe avuto bisogno di altro capitale. In seguito al ritiro della licenza bancaria, il livello di aiuti supplementari è stato limitato all'importo necessario per il processo di liquidazione.

Secondo la Lettonia, dopo il 31 dicembre 2011 non è più stato necessario convertire in capitale altro sostegno alla liquidità poiché la licenza bancaria di Reverta era stata ritirata. La Lettonia aveva comunicato alla Commissione l'intenzione di non convertire in capitale il sostegno alla liquidità dopo il 31 dicembre 2011 nel corso degli scambi di informazioni che hanno preceduto l'adozione della decisione di modifica, ma non ha confermato l'intenzione di attuare effettivamente tale misura, e non ha individuato espressamente, né comunicato alla Commissione le conseguenze tecniche della non conversione. In particolare, la Lettonia non ha segnalato che, in seguito alla «non conversione» in capitale, i fondi già concessi come sostegno alla liquidità non si sarebbero ridotti come prevedeva la decisione definitiva relativa a Parex.

Poiché soltanto 49,5 milioni di LVL di sostegno alla liquidità erano stati effettivamente convertiti in capitale prima del 31 dicembre 2011, mentre 69,2 milioni di LVL di sostegno alla liquidità non erano stati convertiti in capitale, il livello di sostegno alla liquidità è rimasto superiore a quello approvato, approssimativamente per lo stesso importo.

Secondo la Lettonia, mantenere il sostegno alla liquidità ed evitare di convertirlo in capitale era perciò la misura meno onerosa per le autorità lettoni e in realtà riduce l'aiuto di Stato al minimo necessario.

La Lettonia e Reverta confermano che Reverta non ha più bisogno di «denaro fresco». In considerazione del minore importo di sostegno alla liquidità convertito in capitale, la Lettonia prevede che Reverta conservi [300-350] milioni di LVL di sostegno alla liquidità alla fine del 2014, [250-300] milioni di LVL alla fine del 2015, e [200-250] milioni di LVL alla fine del 2016 e del 2017 (alla liquidazione di Reverta). Secondo la Lettonia, tale sostegno alla liquidità supererà pertanto il limite originariamente autorizzato, poiché i) un importo minore di sostegno alla liquidità è stato convertito in capitale e ii) si prevede che la liquidazione di Reverta generi minori entrate di cassa di quelle inizialmente ipotizzate.

Sulla base delle nuove previsioni di cassa, che riflettono le difficoltà incontrate nel recupero delle attività, la Lettonia prevede che Reverta faccia registrare una posizione patrimoniale negativa di [250-300] milioni di LVL alla fine del processo di liquidazione (31 dicembre 2017).

5.4. Sull'impegno di cedere l'attività di gestione patrimoniale (la quarta misura)

La Lettonia ha avviato il processo di vendita di Citadele nel 2011, per rispettare gli impegni assunti e sanciti dalla decisione definitiva relativa a Parex. Il primo tentativo di vendita è stato intrapreso valendosi della consulenza di Nomura International ma, a causa delle gravi turbolenze causate nell'Eurozona dalla crisi economica e finanziaria che aveva colpito la Grecia, nonché dal crollo di Snoras e Krajbanka in Lituania e Lettonia, non ha avuto successo.

Inoltre, nel febbraio 2013 la Lettonia ha commissionato uno studio specifico a un esperto indipendente […] in merito, tra l'altro, all'impatto della vendita dell'attività di gestione patrimoniale alla data indicata negli impegni. L'esperto ha dimostrato che il valore delle due entità singole (l'attività di gestione patrimoniale e la parte rimanente di Citadele) era inferiore al valore di Citadele nel suo complesso. Di conseguenza, togliendo a Citadele la sua attività di gestione patrimoniale, si sarebbe ridotto il valore contabile della banca nuocendo così al valore per gli azionisti. Tramite diverse proiezioni l'esperto ha dimostrato che, senza l'attività di gestione patrimoniale, «il risultato operativo» della banca «sarebbe crollato, […]» e il suo […] si sarebbe deteriorato.

Secondo la Lettonia, sulla base dello studio dell'esperto, la cessione dell'attività di gestione patrimoniale, effettuata separatamente dal resto di Citadele entro il 2013, avrebbe danneggiato la redditività di Citadele, diminuendone di conseguenza la commerciabilità. Avrebbe sensibilmente ridotto la capacità della banca di indurre soggetti privati a investire in Citadele a prezzi ragionevoli. Pertanto un secondo processo di vendita per l'intera Citadele è stato avviato nel 2013 con l'assistenza di Société Générale e Linklaters LLP in veste di consulenti esterni. I due metodi di vendita attualmente presi in considerazione sono la Fusione e Acquisizione (M&A) oppure un'offerta pubblica iniziale (IPO).

5.5. Misure compensative proposte dalla Lettonia

Per garantire la compatibilità con il mercato interno, ai sensi delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, delle misure supplementari di aiuto concesse dalla Lettonia a Parex banka, Citadele e Reverta mediante la prima, la seconda e la terza misura, nonché della mancata cessione dell'attività di gestione patrimoniale di Citadele entro la scadenza fissata (la quarta misura), la Lettonia ha proposto una serie di impegni illustrati nei considerando da 64 a 73.

5.5.1. Scadenza per la vendita di Citadele e la cessione dell'attività di gestione patrimoniale

La Lettonia e Citadele si impegnano a compiere ogni sforzo per ottenere, al più presto possibile, e in ogni caso prima del […], offerte vincolanti per la vendita dell'intera partecipazione della Repubblica di Lettonia in Citadele (compresa l'attività di gestione patrimoniale). La vendita sarà conclusa entro e non oltre il […]. Rimane a discrezione della Repubblica di Lettonia (e del suo consulente) decidere la struttura e le modalità più appropriate per l'operazione di vendita (ad esempio vendita commerciale o IPO), purché la Repubblica di Lettonia ceda la sua intera partecipazione in Citadele entro e non oltre il […]. Nel caso di un'IPO, la Repubblica di Lettonia si impegna a concordare un prospetto vincolante con la FCMC entro il […].

La Lettonia e Citadele si impegnano inoltre a far sì che venga nominato un fiduciario per la cessione qualora, entro il […], non siano state ricevute offerte vincolanti o qualora, nel caso di un'IPO avente lo stesso obiettivo, non sia stato concordato un prospetto vincolante con la FCMC. In tal caso la Repubblica di Lettonia intraprenderà le azioni necessarie per garantire che il fiduciario per la cessione sia nominato e divenga operativo a decorrere dal […]. Resta inteso che il consulente finanziario per la vendita di Citadele potrebbe anche essere nominato fiduciario per la cessione a decorrere da […]. Qualora venga nominato un fiduciario per la cessione, la Lettonia e Citadele si impegnano a ottenere offerte vincolanti e irrevocabili per tutte le parti entro il […] e a sottoscrivere un accordo vincolante e irrevocabile per la vendita dell'intera partecipazione della Repubblica di Lettonia in Citadele entro il […]; la vendita dovrà essere conclusa entro e non oltre il […].

Inoltre, la Lettonia e Citadele si impegnano a far sì che a decorrere dal […] Citadele […] nuova attività e la rimanente attività di Citadele […], qualora la Repubblica di Lettonia non abbia sottoscritto entro il […] un accordo vincolante e irrevocabile, che preveda la conclusione della vendita dell'intera partecipazione della Repubblica di Lettonia in Citadele entro il […], oppure qualora l'IPO non consenta alla Repubblica di Lettonia di vendere la sua intera partecipazione in Citadele entro il […].

La Lettonia e Citadele si impegnano a concludere l'operazione di compravendita per l'intera partecipazione in Citadele della Repubblica di Lettonia entro il […]. Se la vendita di tale partecipazione non sarà stata conclusa entro il […], esse si impegnano a far sì che Citadele […] nuova attività e la rimanente attività di Citadele sia […].

Se Citadele è […] in uno degli eventi di cui ai considerando da 64 a 67, qualsiasi parte dell'attività di Citadele, nei confronti della quale dei terzi manifestino interesse, può essere venduta e trasferita dalla Repubblica di Lettonia e/o da Citadele a detti terzi (fatti salvi i principi […] e nessun nuovo aiuto di Stato).

5.5.2. Ulteriore riduzione dell'importo dei conferimenti di capitale autorizzati

Per quanto riguarda Reverta, la decisione di modifica autorizzava la conversione in capitale di depositi statali e interesse (il sostegno alla liquidità) per un importo totale di 118,7 milioni di LVL. Poiché finora soltanto 49,5 milioni di LVL di sostegno alla liquidità sono stati convertiti in capitale, la Lettonia propone di ridurre immediatamente e in modo permanente l'importo totale massimo di capitale che può essere erogato a Reverta dalla Lettonia a 49,5 milioni di LVL, rispetto ai precedenti 118,7 milioni di LVL.

5.5.3. Impegno a migliorare le misure di ripartizione degli oneri per evitare flussi di cassa in uscita verso i vecchi creditori subordinati di Reverta

La Lettonia riconosce la necessità di migliorare le misure di ripartizione degli oneri per garantire la compatibilità della prima, della seconda e della terza misura con il mercato interno. Tali misure, tra l'altro, impedirebbero a terzi di trarre indebiti vantaggi dagli aiuti di Stato supplementari erogati a Reverta e a Citadele.

A tale scopo la Lettonia s'impegna a migliorare le precedenti misure di ripartizione degli oneri con il bail in degli ex azionisti di maggioranza di Parex banka, delle loro affiliate e di altri creditori (i «vecchi creditori subordinati») che avevano erogato prestiti subordinati (i «vecchi prestiti subordinati»).

Reverta ha superato gli importi di liquidità autorizzati dalla decisione definitiva relativa a Parex, in parte a causa del pagamento degli interessi sui vecchi prestiti subordinati. Se Reverta non avesse pagato tali interessi o se i vecchi prestiti subordinati fossero stati svalutati subito dopo la decisione definitiva relativa a Parex, la Lettonia forse non sarebbe stata costretta ad attuare la prima, la seconda e la terza misura con l'ampiezza con cui sono state effettivamente attuate.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Lettonia è disposta a chiarire e rafforzare i propri impegni per quanto riguarda il capitale e gli interessi dovuti in relazione ai vecchi prestiti subordinati, nel modo seguente:

  1. a) Citadele e Reverta (ex Parex banka) insieme alle loro imprese affiliate non pagheranno interessi, dividendi o cedole sugli strumenti di capitale esistenti (comprese le azioni privilegiate, le azioni B e gli strumenti superiori e inferiori di classe 2) (dovuti o maturati) né eserciteranno diritti di ricorso a tali strumenti, nei confronti di creditori o azionisti subordinati, che non coincidano rigorosamente con lo Stato lettone o la BERS, finché e a meno che gli aiuti di Stato concessi a Reverta e/o Citadele non siano stati integralmente rimborsati, e a meno che non siano legalmente obbligati a farlo. Nella misura in cui sussistano tali obblighi legali, la Lettonia si impegna ad abolirli quanto prima (e in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile 2015).

  2. b) La Lettonia si impegna inoltre a non rimborsare alcun debito in essere (capitale) dei vecchi prestiti subordinati (finché e a meno che tutti gli aiuti di Stato concessi a Reverta/Citadele non siano stati integralmente rimborsati), che sia:

    1. i. soggetto a un ordine vincolante in base al quale nessun pagamento rientrante nei vecchi prestiti subordinati possa divenire dovuto ed esigibile; oppure

    2. ii. convertito in capitale di classe 1 senza diritto di voto; o ancora

    3. iii. svalutato; nella misura necessaria a coprire il valore netto negativo delle attività di Reverta, e a condizione che sia disponibile una base giuridica.

  3. c) La Lettonia intraprenderà tutte le misure necessarie a garantire che qualsiasi disposizione giuridica necessaria per assicurare il rispetto dei suddetti impegni sia attuata entro e non oltre il 30 aprile 2015.

5.6. Reazione della Lettonia alle osservazioni di terzi

Il 6 giugno 2014 la Lettonia ha risposto alle osservazioni di terzi ricevute dalla Commissione. La Lettonia afferma che le accuse contenute in tali osservazioni sono infondate e irrilevanti in relazione alla decisione di apertura. La Lettonia respinge le accuse avanzate da terzi e chiede alla Commissione di ignorarle.

6. VALUTAZIONE

6.1. Esistenza di aiuti di Stato dopo le nuove misure

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Una misura costituisce aiuto di Stato quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la misura è finanziata mediante risorse statali; b) conferisce un vantaggio selettivo che favorisce una determinata impresa o una determinata produzione; c) può incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel mercato interno.

6.1.1. La prima misura

Il fatto che la concessione di prestiti subordinati a Parex banka da parte della Lettonia costituisse un aiuto di Stato è stabilito nella prima decisione di salvataggio, in cui la Commissione approva l'emissione del prestito subordinato a cinque anni quale misura di aiuto compatibile. Allora la Commissione ha deciso che un investitore privato operante in un'economia di mercato non avrebbe erogato un prestito subordinato a cinque anni26.

I prestiti subordinati concessi dalla Lettonia in favore di Parex banka erano identici alla misura che era stata approvata dalla Commissione, se non per il fatto che avevano una durata più lunga, e questo ha conferito a Parex banka un ulteriore vantaggio.

Un prestito subordinato a sette anni darebbe al prestatario un vantaggio maggiore di un prestito subordinato a cinque anni poiché il rischio di qualsiasi investimento per un investitore aumenta proporzionalmente alla proroga della durata dell'investimento. Quando il prestito subordinato a sette anni è stato concesso, la probabilità che un investitore privato operante in un'economia di mercato concedesse il prestito subordinato, con scadenza prorogata, era addirittura inferiore a quella di un prestito concesso per cinque anni. Per questo motivo la maggiore durata del prestito subordinato ha costituito un vantaggio ulteriore per Parex banka rispetto al prestito subordinato approvato nelle decisioni di salvataggio e nella decisione definitiva relativa a Parex. Poiché tutti gli altri requisiti che dovevano essere soddisfatti perché vi fosse aiuto di Stato erano già stati stabiliti nella prima decisione di salvataggio, la prima misura rappresenta un ulteriore aiuto di Stato.

6.1.2. La seconda misura

Il 27 giugno 2013 la Lettonia ha concesso a Citadele un'ulteriore proroga di 18 mesi sui prestiti subordinati per 37 milioni di LVL (su un totale di 45 milioni di LVL detenuti dalla Lettonia in quel momento).

Nella decisione di apertura, in mancanza di ulteriori argomentazioni, la Commissione ha ritenuto che la proroga della durata non sarebbe stata concessa da un investitore privato operante in un'economia di mercato, poiché presentava ulteriori rischi rispetto alla forma precedente dei prestiti subordinati. Pertanto la Commissione ha ritenuto che la maggiore durata del prestito subordinato rappresentasse un ulteriore vantaggio concesso dallo Stato a Citadele rispetto alla forma di prestito subordinato approvata nelle decisioni di salvataggio e nella decisione definitiva relativa a Parex, e quindi un aiuto supplementare.

La Lettonia ha dichiarato che un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe razionalmente optato per misure specifiche tese a mantenere l'adeguatezza patrimoniale della banca, al fine di preservare il valore del proprio investimento. A suo avviso la seconda misura non conferiva alcun vantaggio a Citadele perché l'erogazione di un ulteriore sostegno era conforme al principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato.

La Commissione non contesta l'applicabilità del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato a un'operazione come la seconda misura. Essa ricorda tuttavia che i giudici dell'Unione hanno sottolineato che, qualora uno Stato membro invochi tale criterio nel corso del procedimento amministrativo, incombe al medesimo, in caso di dubbio, provare inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili che la misura attuata sia riconducibile alla sua qualità di azionista. A tal riguardo possono risultare necessari, segnatamente, elementi da cui emerga che tale decisione sia fondata su valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze della specie, un investitore privato razionale, che si fosse trovato in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato membro de quo, avrebbe fatto accertare, prima di procedere all'investimento, al fine di determinare la redditività futura dell'investimento stesso27.

In tale contesto la Commissione ritiene che l'affermazione della Lettonia di aver agito conformemente al principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato non sia corroborata da argomentazioni pertinenti né da un'analisi dettagliata.

In primo luogo, la Commissione non ha ricevuto alcuna prova che la Lettonia abbia svolto una valutazione del suo investimento in Citadele contemporaneamente alla decisione di attuare la seconda misura. Un investitore operante in un'economia di mercato e che agisca in veste di azionista avrebbe stimato il valore di Citadele per stabilire il valore effettivo del proprio investimento in quella banca prima (cioè in assenza della misura) e dopo l'attuazione della seconda misura e avrebbe messo a confronto i due valori. La Commissione ritiene che un investitore operante in un'economia di mercato e guidato da considerazioni di profitto avrebbe in primo luogo stabilito il valore effettivo del proprio investimento nella banca e poi avrebbe accertato se l'ulteriore proroga dei prestiti subordinati fosse in grado di proteggere il valore corrente dell'investimento. Se il risultato di tale esame avesse dimostrato la possibilità di proteggere o addirittura aumentare quel valore, in una seconda fase un investitore operante in un'economia di mercato e guidato da considerazioni di profitto avrebbe messo a confronto il costo di opportunità della salvaguardia (o addirittura dell'aumento) del valore e la differenza di valore.

Se avesse effettuato una simile analisi, la Lettonia avrebbe dovuto dimostrare che la concessione della proroga era una misura efficace per salvaguardare almeno il valore dell'investimento e poi avrebbe dovuto dimostrare che il costo di opportunità dell'introduzione di tale misura era inferiore all'incremento di valore. Soltanto se i costi di opportunità connessi alla concessione dell'ulteriore proroga fossero inferiori al mantenimento del valore garantito dalla seconda misura, la Commissione potrebbe ammettere che la Lettonia abbia agito conformemente al principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato. La Lettonia tuttavia non ha fornito né una valutazione contemporanea del valore dell'investimento, né un'analisi tale da dimostrare che i costi di opportunità dell'ulteriore proroga erano inferiori alla conservazione del valore derivante dall'attuazione della seconda misura.

Per questo motivo, la Commissione ritiene che la seconda misura non possa essere considerata conforme al comportamento di un investitore privato operante in un'economia di mercato che si trovi in una situazione comparabile a quella della Lettonia nel giugno 2013.

In secondo luogo, in ogni caso, i criteri stabiliti per l'applicazione del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato esigono che il confronto con il comportamento di un investitore privato razionale sia effettuato in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato membro de quo28. Di conseguenza, al momento di valutare il valore del proprio investimento in Citadele, la Lettonia avrebbe dovuto prendere in considerazione gli impegni sanciti nella decisione definitiva relativa a Parex per la vendita di Citadele. Nel giugno 2013, allorché è stata attuata la seconda misura, tali impegni comprendevano l'obbligo di cedere Citadele entro il 31 dicembre 2014, come pure di cedere Citadele senza l'attività di gestione patrimoniale (dal momento che quest'ultima avrebbe dovuto essere ceduta separatamente se non fosse stata venduta entro il 30 giugno 2013). Dal momento che il 27 giugno 2013, quando è stata concessa la proroga, l'attività di gestione patrimoniale non aveva ancora trovato acquirenti, un investitore privato avrebbe concluso che non era possibile vendere l'attività di gestione patrimoniale assieme a Citadele entro la scadenza del 30 giugno 2013, fissata dalla decisione definitiva relativa a Parex, e che quindi le due entità dovevano essere vendute separatamente.

Inoltre, un azionista privato della banca in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato membro de quo non avrebbe avuto alcun motivo per ipotizzare che l'adempimento di tali impegni sarebbe stato annullato o rimandato, dal momento che qualsiasi modifica in questo senso era soggetta all'approvazione della Commissione. Pertanto, al momento di stabilire il valore dell'investimento nel giugno 2013, non era prevedibile che tali obblighi sarebbero diventati irrilevanti, in quanto non si poteva supporre che la Commissione avrebbe approvato modifiche di tali obblighi prima del periodo entro il quale la Lettonia si era impegnata a realizzarli.

Di conseguenza, per decidere in merito all'eventuale concessione della proroga, i parametri per valutare il valore dell'investimento della Lettonia in Citadele nel giugno 2013 devono includere gli impegni contenuti nella decisione definitiva relativa a Parex. La Lettonia non ha fornito le prove di aver tenuto conto di tutti questi parametri, né ha dimostrato che il valore del suo investimento, calcolato sulla base di tali parametri, sia superiore al costo di opportunità derivante dalla concessione della proroga. Anche per questo motivo la Commissione ritiene che la seconda misura non possa essere considerata conforme al comportamento di un investitore privato operante in un'economia di mercato che si trovi in una posizione comparabile a quella della Lettonia nel giugno 2013.

In terzo luogo, anche se la Lettonia avesse svolto un'analisi sufficientemente dettagliata della seconda misura per preservare il valore del proprio investimento in Citadele nel giugno 2013, e anche se avesse incorporato nell'analisi i limiti di cui un investitore privato operante in un'economia di mercato avrebbe tenuto conto, derivanti dalla vendita imminente di Citadele e dalla cessione separata dell'attività di gestione patrimoniale, le affermazioni della Lettonia in merito ai costi della seconda misura e al livello del valore dell'investimento in Citadele presumibilmente preservato da tale misura non sono plausibili.

Da un lato, mentre la Lettonia osserva che la seconda misura non ha comportato costi per lo Stato, tale osservazione non è corroborata da altri particolari né da prove concernenti la valutazione dei costi svolta dalla Lettonia quando è stata concessa la seconda misura. L'analisi dei costi di opportunità e di qualsiasi altro tipo di costo legato alla seconda misura sarebbe stata un prerequisito per un investitore privato che cercasse di adottare una decisione razionale sull'opportunità di prorogare la durata del prestito subordinato. La mancanza della valutazione dei costi spinge la Commissione a concludere che un investitore privato non sarebbe stato in grado di valutare l'auspicabilità della seconda misura in termini di massimizzazione degli utili.

D'altro canto, benché la Lettonia affermi che la seconda misura ha preservato il valore del suo investimento in Citadele, questa osservazione non è corroborata dalle caratteristiche dell'investimento in Citadele detenuto dallo Stato membro a partire dal giugno 2013. La Commissione osserva che per un investitore guidato da considerazioni di profitto il valore corrente di un investimento dipende dalle prospettive di futuri flussi di reddito derivanti da tale investimento (per esempio sotto forma di dividendi) in associazione al valore in capitale di tale investimento in quel momento (che può essere ottenuto, per esempio, dal prezzo che un acquirente pagherebbe per l'investimento dell'azionista in quel momento oppure dal valore attualizzato del prezzo che un acquirente pagherebbe per l'investimento dell'azionista in futuro). Tutti gli indici disponibili alla Commissione dimostrano la scarsa entità del valore dell'investimento della Lettonia in Citadele nel giugno 2013, sempre che si possa ipotizzare un valore positivo.

Per quanto riguarda le prospettive di futuri flussi di reddito derivanti dall'investimento della Lettonia in Citadele, non è stata fornita alcuna prova che nel giugno 2013 gli azionisti potessero aspettarsi dividendi da Citadele in un futuro prevedibile. Qualsiasi valutazione fatta da un azionista privato della banca, in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato membro de quo, dei proventi previsti dalla distribuzione dei dividendi, sarebbe stata legata all'obbligo di cedere Citadele entro il 31 dicembre 2014. Inoltre, lo studio descritto al considerando 61 ha stabilito che Citadele senza l'attività di gestione patrimoniale avrebbe cominciato ad accumulare perdite, una conclusione che riduceva ulteriormente la prospettiva di beneficiare dalla distribuzione di dividendi dal momento che, a partire dal 27 giugno 2013, un investitore privato operante in un'economia di mercato avrebbe dovuto ipotizzare una cessione separata di Citadele e dell'attività di gestione patrimoniale.

Di conseguenza, quando è stata concessa la proroga della scadenza non vi erano prove che Citadele sarebbe stata in grado (considerando il coefficiente patrimoniale e gli utili previsti) di distribuire dividendi prima del 31 dicembre 2014, poiché il 10,3 % del coefficiente patrimoniale da raggiungere entro il 31 dicembre 2013 avrebbe appena superato il coefficiente patrimoniale minimo necessario del 10 % e sarebbe stato ben inferiore al coefficiente patrimoniale del […] % raccomandato dalla FCMC per far fronte ai rischi esistenti e potenziali per Citadele. Quindi un investitore privato avrebbe tenuto conto del fatto che, a partire dal giugno 2013, era poco probabile che gli azionisti potessero aspettarsi una distribuzione di dividendi da Citadele in un futuro prevedibile.

Per quanto riguarda il valore in capitale dell'investimento della Lettonia in Citadele nel giugno 2013, lo studio presentato dalle autorità lettoni, descritto al considerando 61 e redatto nel febbraio 2013, dimostra che la cessione separata dell'attività di gestione patrimoniale avrebbe influito negativamente su Citadele. Un investitore privato che si trovasse in una situazione la più analoga possibile a quella della Lettonia nel giugno 2013 avrebbe tenuto conto del fatto che, circa quattro mesi prima, un esperto indipendente aveva accertato che il valore di vendita di Citadele senza l'attività di gestione patrimoniale sarebbe stato inferiore a quello delle due entità associate. Di conseguenza l'investitore privato di cui sopra avrebbe avuto bisogno di motivazioni rilevanti, in termini di ottimizzazione del rendimento adeguato al rischio, per assumersi ulteriori rischi concedendo la proroga della durata dei prestiti subordinati. La Lettonia tuttavia non ha fornito alcuna prova di motivazioni così rilevanti da giustificare la decisione di un investitore privato operante in un'economia di mercato di assumersi, in quel momento, ulteriori rischi. Pertanto, anche in presenza della concessione della proroga, non vi erano prove che Citadele, senza l'attività di gestione patrimoniale, potesse essere venduta a […], e ciò induce la Commissione a concludere che nel giugno 2013 la Lettonia non aveva […] da preservare nel proprio investimento che era […] per concedere la seconda misura.

Anche sulla base di queste ulteriori motivazioni, la Commissione è indotta a ritenere che la seconda misura non potesse essere considerata conforme al comportamento di un investitore privato operante in un'economia di mercato che si trovasse in una posizione comparabile a quella della Lettonia nel giugno 2013.

In quarto e ultimo luogo, la Commissione osserva che la BERS, che nel giugno 2013 era l'unico altro azionista di Citadele a parte lo Stato lettone, non ha prorogato la durata del proprio prestito subordinato in essere a Citadele e che la Lettonia non si è mai rivolta alla BERS per discutere la partecipazione di quest'ultima alla seconda misura, come illustrato nei considerando da 46 a 48. Il fatto che non vi sia stato alcun tentativo di discutere la ripartizione degli oneri per il costo della seconda misura, se tale misura doveva essere un mezzo per preservare il valore degli investimenti in Citadele, dimostra ulteriormente che la seconda misura non era conforme ai requisiti previsti dal principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato.

A tale proposito la Commissione ricorda in primo luogo che, secondo la lettera della FCMC, Citadele aveva dieci mesi (dal 1o marzo al 31 dicembre 2013) per rispettare il nuovo coefficiente di adeguatezza patrimoniale. In tale contesto la Commissione ritiene che un azionista di maggioranza avrebbe sfruttato l'intero periodo di dieci mesi per individuare una soluzione adeguata a soddisfare il nuovo requisito patrimoniale riducendo al minimo i propri costi. Pertanto l'argomentazione della Lettonia sulla facilitazione della vendita di Citadele non spiega perché la seconda misura sia stata adottata senza contattare l'azionista di minoranza di Citadele entro quattro mesi dalla lettera della FCMC, senza sfruttare più intensamente il periodo di dieci mesi di cui si sarebbe potuto beneficiare.

Inoltre, anche se la partecipazione della BERS alla proroga della durata avesse comportato una misura con caratteristiche diverse da quelle della seconda misura, la Lettonia non fornisce alcuna prova per dimostrare che una misura diversa, che coinvolgesse la BERS, sarebbe stata meno efficace della seconda misura o più costosa per l'azionista di maggioranza rispetto ai costi della seconda misura.

Quanto all'argomentazione della Lettonia, secondo la quale una proroga concessa dalla BERS per la durata del proprio prestito subordinato avrebbe comportato oneri supplementari al momento della vendita di Citadele, le autorità lettoni non hanno prodotto alcun elemento per dimostrare che tale proroga avrebbe comportato effettivamente costi supplementari. Non è stato condotto alcuno studio specifico sui costi della cessione di Citadele dopo la seconda misura, rispetto ai costi di un'ipotetica vendita di Citadele dopo la proroga cui la BERS aveva partecipato, per giustificare l'affermazione della Lettonia secondo la quale ci sarebbero stati costi supplementari. La Commissione ritiene che qualsiasi investitore privato, che considerasse il modo di preservare il valore del proprio investimento in Citadele, sarebbe stato almeno in grado di indicare una valutazione contemporanea, in relazione a una vendita successiva, dei costi alternativi di una proroga concessa da un azionista di minoranza di Citadele per la durata dei propri prestiti subordinati a tale banca.

Infine, come si osserva nel considerando 48, lettera c), la Lettonia dichiara di aver creduto che la BERS sarebbe stata disposta a prorogare la durata dei propri prestiti a Citadele. In tale situazione, anche se la partecipazione della BERS avesse provocato una maggiore complessità, la Commissione ritiene che un azionista di maggioranza privato, che stesse contemplando la possibilità di prorogare la durata del proprio prestito subordinato esistente in favore di Citadele, avrebbe se non altro contattato l'azionista di minoranza che deteneva anch'esso un prestito subordinato di Citadele, per vedere se quest'ultimo fosse disposto a i) condividere i costi dell'ulteriore sostegno a Citadele prorogando la data di scadenza dei propri prestiti, oppure a ii) sottoscrivere un accordo alternativo direttamente con l'azionista di maggioranza per coprire le spese della seconda misura sostenute dall'azionista di maggioranza. Nel quadro dell'applicazione del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato, la Commissione non può ammettere che un azionista di maggioranza di un'impresa avrebbe accettato tutti i costi derivanti dalla tutela del valore di tutti gli investimenti in tale impresa e avrebbe quindi protetto il valore dell'investimento di un azionista di minoranza senza rivolgersi a quest'ultimo per richiedergli un contributo.

In considerazione di ciascuno di questi fattori, il fatto che la BERS non sia stata contattata nel periodo compreso tra il 1o marzo 2013 e il 27 giugno 2013 dimostra ulteriormente che la seconda misura non è stata realizzata in conformità con i requisiti previsti dal principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato.

Per ciascuna delle quattro motivazioni contenute nei considerando da 85 a 103, non è stato stabilito con assoluta certezza e sulla base di prove obiettive e verificabili, che la seconda misura debba essere attribuita allo Stato membro che agisce in veste di azionista privato. In tali circostanze la Commissione non può accettare la tesi che Citadele, in circostanze corrispondenti alle normali condizioni di mercato, potrebbe ottenere gli stessi vantaggi che le sono stati messi a disposizione tramite risorse statali nella forma della seconda misura.

La Lettonia ha attuato la seconda misura a favore di Citadele, che agisce e agirà in mercati aperti alla concorrenza internazionale; pertanto qualsiasi vantaggio derivante da risorse statali inciderebbe sulla concorrenza nel settore bancario e avrebbe un impatto sugli scambi all'interno dell'Unione; questa misura è inoltre selettiva, poiché va a vantaggio della sola Citadele, ed è finanziata tramite risorse statali. Nel giugno 2013, come segnala la Lettonia nel considerando 45, un investitore terzo operante in un'economia di mercato non avrebbe concesso una misura simile alla seconda misura a condizioni comparabili. La Commissione conferma perciò la propria precedente valutazione provvisoria contenuta nella decisione di apertura, secondo la quale la seconda misura costituisce un aiuto di Stato supplementare.

6.1.3. La terza misura

Per quanto riguarda il sostegno alla liquidità concesso a Reverta, esso era stato inizialmente approvato come parte delle misure compatibili di aiuti di Stato approvate nella prima decisione di salvataggio, sotto forma di depositi statali. In quel momento la Commissione ha osservato che Parex banka mancava di garanzie liquide e che la Lettonia aveva depositato i fondi, tenendo conto delle esigenze di liquidità della banca, quando nessun investitore di mercato era disposto a fornire liquidità alla luce della fragilità di Parex banka29.

In seguito alla decisione definitiva relativa a Parex (e alla divisione in una banca sana e una banca in dissesto) l'aiuto di liquidità è stato successivamente trasferito a Citadele e Reverta. La prima ha già rimborsato integralmente la sua quota del sostegno alla liquidità. A Reverta è stato chiesto di limitare il sostegno alla liquidità che ha ricevuto, di cui al considerando 19, lettera c). Tuttavia, il sostegno alla liquidità effettivamente concesso a Reverta supera perfino i livelli previsti nel peggior scenario ipotetico, approvati con la decisione definitiva relativa a Parex. Questo ulteriore sostegno alla liquidità offre un vantaggio supplementare a Reverta rispetto all'aiuto fornito mediante le decisioni di salvataggio e la decisione definitiva relativa a Parex. Nel fornire tale liquidità la Lettonia non ha dichiarato di agire quale prestatore operante in un'economia di mercato, né ha presentato alcun elemento che consenta alla Commissione di concludere che Reverta potrebbe, in circostanze corrispondenti a normali condizioni di mercato, ottenere lo stesso vantaggio che le era stato offerto mediante risorse statali con la terza misura. Nessuna delle altre caratteristiche del sostegno alla liquidità, a parte la sua quantità, è stata modificata, e pertanto la Commissione conclude che la misura costituisce un aiuto di Stato.

Sulla base dei considerando 106 e 107, poiché il maggiore sostegno alla liquidità rappresenta chiaramente un ulteriore vantaggio rispetto alle misure di aiuto approvate, esso costituisce un aiuto supplementare (dal momento che tutti gli altri criteri sanciti dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono ancora in vigore).

6.2. Base giuridica per la compatibilità dei nuovi aiuti supplementari

L'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato attribuisce alla Commissione il potere di considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro».

In considerazione dell'importanza sistemica di Parex banka (che era una delle banche principali della Lettonia) e della rilevanza della sua attività di prestiti per l'economia della Lettonia allorché sono state approvate le misure di aiuto, la Commissione ha accettato il fatto che una mancata risposta ai problemi della banca avrebbe comportato gravi conseguenze per l'economia lettone.

Nelle decisioni di salvataggio e nella decisione definitiva relativa a Parex, le misure di aiuto approvate per Parex banka sono state quindi valutate alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, nonché sulla base delle comunicazioni30, adottate nel contesto della crisi finanziaria, che erano in vigore allorché l'aiuto è stato concesso.

La Commissione ritiene che la stessa base giuridica si applichi all'aiuto supplementare concesso mediante la prima e la seconda misura, secondo i tempi della loro attuazione e le loro caratteristiche, simili a quelle delle misure di aiuto approvate.

Per quanto riguarda la terza misura, la valutazione di compatibilità da parte della Commissione deve svolgersi sulla base dei criteri aggiornati definiti nella comunicazione sul settore bancario del 201331. In effetti, qualsiasi aiuto concesso, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione della Commissione (e pertanto in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato), dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione sul settore bancario del 2013 dev'essere esaminato sulla base di tale comunicazione. Poiché la terza misura è stata applicata costantemente a partire dal 2011 e fino a oggi, si può concludere che l'aiuto è stato concesso in parte dopo il 1o agosto 2013, data in cui la comunicazione sul settore bancario del 2013 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6.3. Compatibilità degli aiuti con il mercato interno

6.3.1. Sulla prima misura

Il prestito subordinato concesso dalla Lettonia a Parex banka, fin dalla sua emissione (22 maggio 2009), aveva una scadenza di sette anni (ossia fino al 21 maggio 2016) e superava quindi la durata massima di cinque anni fissata nella prima decisione di salvataggio e successivamente confermata nella decisione definitiva relativa a Parex. La misura non è stata notificata alla Commissione.

Per quanto riguarda la misura di aiuto supplementare, rappresentata da una scadenza dei prestiti subordinati superiore ai termini previsti dalle decisioni, la Commissione nutre dubbi sul fatto che essa fosse mantenuta al minimo necessario, e non ha pertanto potuto concludere che tutti i criteri di compatibilità siano stati soddisfatti.

Nella decisione di apertura la Commissione ricorda che il prestito subordinato a cinque anni approvato per Parex banka era stato valutato nelle decisioni di salvataggio come un prestito limitato al minimo necessario per importo e durata. Sulla base di tale conclusione, il prestito subordinato a cinque anni era stato quindi considerato compatibile dalle decisioni di salvataggio e dalla decisione definitiva relativa a Parex.

Sulla base delle argomentazioni presentate nelle decisioni di salvataggio e nella decisione definitiva relativa a Parex, e in mancanza di nuove argomentazioni, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità della scadenza prorogata dei prestiti subordinati emessi a sette anni invece che a cinque come approvato inizialmente.

Alla luce delle nuove argomentazioni avanzate dalla Lettonia in seguito alla decisione di apertura, e riportate nella sezione 5.1, la Commissione è in grado di valutare nuovamente se i prestiti subordinati a sette anni concessi dalla Lettonia a Parex banka soddisfino il requisito di compatibilità dell'aiuto di Stato limitato al minimo necessario.

In conformità della comunicazione sul settore bancario del 2008, la misura d'aiuto deve essere necessaria, nell'importo e nella forma, per il conseguimento dell'obiettivo previsto. Ciò significa che l'iniezione di capitale dev'essere pari all'importo minimo necessario per il conseguimento dell'obiettivo. L'obiettivo di concedere un prestito subordinato (capitale di classe 2) a Parex banka era di consentire a quest'ultima di continuare a rispettare il coefficiente di adeguatezza patrimoniale e di garantire che fosse sufficientemente capitalizzata per sostenere le potenziali perdite, in modo da evitare gravi turbamenti nell'economia lettone.

Nella prima decisione di salvataggio i requisiti minimi perché i prestiti subordinati fossero ammissibili a titolo di capitale di classe 2 di Parex banka, considerati dalla Commissione, si basavano sulla legislazione lettone applicabile, come comunicato dalla Lettonia32. È stata pertanto stabilita una durata minima di cinque anni, perché il prestito subordinato fosse ammissibile a titolo di capitale di classe 2. Tale valutazione non è stata modificata dalle decisioni successive.

Dopo aver riesaminato le informazioni supplementari fornite dalla Lettonia, contenute nei considerando da 30 a 39, la Commissione riconosce che ulteriori limiti hanno modificato le caratteristiche che i prestiti subordinati dovevano presentare, per essere ammissibili a titolo di capitale di classe 2 fino al 2010.

In particolare la Commissione osserva che l'effetto dei criteri del quadro di Basilea II sull'importo dei prestiti subordinati ricevuti da Parex banka nel 2009, ammissibili a titolo di capitale di classe 2, rappresentava un elemento fondamentale per definire la durata minima iniziale dei prestiti subordinati. È stato necessario tener conto del fattore di ammortamento di Basilea II per raggiungere l'obiettivo finale della misura di aiuto, ossia per garantire una sufficiente capitalizzazione di Parex banka ed evitare gravi turbamenti nell'economia lettone allorché è stato concesso il prestito subordinato iniziale.

La Commissione ritiene che, se le ipotesi e le previsioni avanzate dalla Lettonia al momento delle decisioni di salvataggio avessero rispecchiato adeguatamente e completamente l'ammortamento del prestito subordinato conformemente alle norme di Basilea II, di cui al considerando 37, esse avrebbero indotto una diversa valutazione della durata dei prestiti subordinati, e la conclusione che sette anni, e non cinque, fossero il minimo necessario.

La Commissione ricorda inoltre che la valutazione di compatibilità degli aiuti nella terza decisione di salvataggio si basava, tra l'altro, sull'impegno delle autorità lettoni a vendere le proprie azioni di Parex banka non appena possibile, ma non oltre tre anni dalla concessione delle prime misure di salvataggio a Parex banka33, ossia non oltre il 2011.

In considerazione di tali circostanze, la Commissione ritiene che una durata iniziale di sette anni possa essere considerata il minimo necessario affinché i prestiti subordinati concessi dalla Lettonia fossero ammissibili a titolo di capitale di classe 2 e per garantire che Parex banka raggiungesse l'obiettivo in termini di coefficiente di adeguatezza patrimoniale, per preservare la stabilità nel sistema bancario lettone e rispettare l'impegno di vendere la banca.

6.3.2. Sulla mancata notifica della proroga dei prestiti subordinati (la seconda misura)

Nella decisione di apertura la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l'aiuto supplementare rappresentato dalla proroga di 18 mesi della durata dei prestiti subordinati potesse essere considerato compatibile, poiché secondo la valutazione esistente una durata di cinque anni per un prestito subordinato garantiva il limite al minimo necessario, e nessuna nuova argomentazione era stata presentata per giustificarne la compatibilità.

Sulla base delle informazioni presentate dalla Lettonia dopo la decisione di apertura, la Commissione osserva che nel 2013 sono state apportate modifiche normative34 in relazione ai requisiti patrimoniali minimi.

A tale proposito alla Commissione è stata presentata la lettera del 1o marzo 2013 scritta dalla FCMC a Citadele. La lettera rappresenta la reazione dell'autorità di regolamentazione bancaria a una relazione interna di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale che Citadele aveva presentato alla FCMC in merito alla propria situazione finanziaria il 30 giugno 2012.

La lettera del 1o marzo 2013 richiama in primo luogo l'attenzione sul fatto che, secondo i documenti concernenti la politica della FCMC, tutte le banche devono mantenere il proprio coefficiente di adeguatezza patrimoniale al di sopra del 10 %. In essa si legge inoltre che «se il coefficiente di adeguatezza patrimoniale di una banca e del gruppo di consolidamento scende al di sotto del 10 %, la capitalizzazione della banca e del gruppo di consolidamento è considerata insufficiente e la FCMC può imporre misure correttive, per esempio limitando le operazioni della banca». Nel caso di Citadele e del suo gruppo di consolidamento la lettera aggiunge che, per coprire i rischi esistenti e potenziali derivanti dalle operazioni di Citadele, entro la fine del 2013 il coefficiente di adeguatezza patrimoniale avrebbe dovuto raggiungere il […] %.

Sulla base di questa lettera la Commissione accetta che Citadele avrebbe dovuto avere un coefficiente di adeguatezza patrimoniale almeno superiore al 10 % alla fine del 2013 affinché le sue operazioni potessero continuare integralmente.

La Commissione ricorda che l'obiettivo ultimo di concedere aiuti di Stato sotto forma di prestiti subordinati, secondo la definizione fornita dalle decisioni di salvataggio e dalla decisione definitiva relativa a Parex, era di garantire una sufficiente capitalizzazione di Parex banka (Citadele dopo il 2010) per evitare gravi turbamenti nell'economia lettone.

La Commissione pertanto conviene che, nel giugno 2013, la Lettonia ha dovuto adottare azioni correttive per evitare i rischi che sarebbero insorti se Citadele non si fosse adeguata all'inatteso inasprimento dei requisiti in materia di vigilanza. Per far fronte alla potenziale carenza di capitale rispetto ai nuovi requisiti, le uniche opzioni possibili sarebbero state di:

  1. a) iniettare altri fondi — come capitale di classe 1 o di classe 2 (ad esempio erogando nuovi prestiti subordinati);

  2. b) prorogare la durata dei prestiti subordinati esistenti per modificarne il tasso di ammortamento e consentire che una maggiore percentuale dei prestiti contribuisse al capitale della banca.

La tabella 2 riflette uno scenario comparativo di situazioni in cui, in presenza di uguali parametri, la scadenza dei prestiti subordinati è prorogata nel 2013 (com'è stato fatto con la seconda misura) oppure è mantenuta nelle stesse condizioni in cui i prestiti sono stati emessi originariamente. Sulla base dei calcoli effettuati la Commissione osserva che il mantenimento della scadenza dei prestiti subordinati avrebbe portato, considerando uguali tutti gli altri fattori, al mancato raggiungimento, da parte di Citadele, di un coefficiente di adeguatezza patrimoniale del 10 % alla fine del 2013.

Tabella 2 Comparazione del livello dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale con o senza la proroga della scadenza

Coefficiente di adeguatezza patrimoniale in %31 dicembre 2013
Previsioni finanziarie prima della proroga di 18 mesi (stabilita nel giugno 2013)9,75
Cifre effettive al 31 dicembre 2013 comprensive della proroga10,30
Dati pro forma della situazione reale senza la proroga di 18 mesi9,30

Dal momento che:

  1. a) il nuovo requisito patrimoniale doveva essere soddisfatto entro il 31 dicembre 2013;

  2. b) l'attività di gestione patrimoniale doveva essere ceduta entro il 31 dicembre 2013; e

  3. c) l'ammortamento del prestito subordinato influisce direttamente sul coefficiente patrimoniale,

la Commissione conviene che la seconda misura rappresentava una soluzione efficace ed efficiente al fine di soddisfare i nuovi requisiti di adeguatezza patrimoniale per Citadele e che la proroga concessa era il minimo necessario per raggiungere tale obiettivo. Questa soluzione non prevedeva trasferimenti di nuovo contante (benché imponesse alla Lettonia di non recuperare fondi che altrimenti avrebbero dovuto essere rimborsati alla Lettonia) ma rispondeva alla domanda di vigilanza ispirata alla necessità di tutelare la stabilità finanziaria.

La Commissione osserva inoltre con soddisfazione che al 31 dicembre 2013 il coefficiente di adeguatezza patrimoniale di Citadele era leggermente superiore al minimo richiesto del 10 %36; ciò conferma la sua opinione secondo la quale la proroga di 18 mesi concessa era limitata al minimo necessario.

6.3.3. Sulla mancata notifica del sostegno alla liquidità concesso a Reverta (la terza misura)

Dal 2011 la Lettonia ha fornito a Reverta un sostegno alla liquidità superiore ai limiti massimi approvati dalla Commissione nella decisione definitiva relativa a Parex, sia nello scenario di base che nel peggior scenario ipotetico. Questi limiti vengono riportati nella tabella 337. Gli importi effettivi del sostegno alla liquidità di cui Reverta ha beneficiato (comunicati dalla Lettonia nel piano di ristrutturazione modificato presentato nel gennaio 2014), indicati nella tabella 4, hanno superato costantemente quelli fissati nella decisione definitiva relativa a Parex:

Tabella 3 Limiti di liquidità per Reverta indicati nella decisione definitiva relativa a Parex

Milioni di LVL1.8.1031.12.1031.12.1131.12.1231.12.13
Scenario di base458446419349315
Scenario ottimistico458446419356322
Peggior scenario ipotetico458446419344307

Tabella 4 Importi effettivi di liquidità di cui Reverta ha beneficiato

Milioni di LVL1.8.1031.12.1031.12.1131.12.1231.12.13
Sostegno alla liquidità in essere446446428385363

Il sostegno alla liquidità concesso a Reverta è stato approvato inizialmente come parte delle misure di aiuto di Stato compatibili coperte dalla prima decisione di salvataggio, sotto forma di depositi statali.

In seguito alla decisione definitiva relativa a Parex (e alla divisione di Parex banka in una banca sana e una banca in dissesto) l'aiuto di liquidità è stato successivamente trasferito a Citadele e Reverta. Citadele ha già rimborsato integralmente la sua quota del sostegno alla liquidità, mentre Reverta ha dovuto limitare il sostegno alla liquidità che riceveva. Tuttavia, il sostegno alla liquidità effettivamente concesso a Reverta supera tutti i livelli approvati nell'ambito della decisione definitiva relativa a Parex.

La valutazione del piano di ristrutturazione contenuta nella decisione definitiva relativa a Parex si basava sulle ipotesi presentate in quel periodo in merito ai previsti apporti di liquidità a Reverta, che le avrebbero consentito di cominciare a rimborsare il sostegno alla liquidità concesso sotto forma di depositi statali fino ai livelli fissati nella decisione definitiva relativa a Parex38.

Gli importi che secondo le previsioni sarebbero rimasti da rimborsare, come risulta dalla decisione definitiva relativa a Parex, andavano da [0-100] milioni di LVL (lo scenario di base) a [100-200] milioni di LVL (il peggior scenario ipotetico). Tuttavia, sulla base delle più recenti previsioni di flussi di cassa presentate dalla Lettonia, il sostegno alla liquidità fornito dovrebbe superare il limite fissato nella decisione definitiva relativa a Parex fino al 2017, come risulta dalla tabella 5:

Tabella 5 Importi di liquidità in eccesso per Reverta rispetto al piano di ristrutturazione del 2010

Milioni di LVL31.12.1431.12.1531.12.1631.12.17
Peggior scenario ipotetico (piano di ristrutturazione iniziale)[250-300][250-300][200-250][150-200]
Sostegno alla liquidità stimato (aggiornato al 2014)[300-350][250-300][250-300][250-300]
Differenza[…][…][…][…]

La Commissione è consapevole che, in considerazione delle seguenti difficoltà:

  1. a) minore qualità e valore delle attività rispetto alla programmazione del piano di ristrutturazione; e

  2. b) recuperi più lenti delle garanzie e controversie con i debitori,

si è registrato un ritardo di due anni nel recupero di cassa (come segnala il considerando 45) rispetto a quanto previsto al momento dell'adozione della decisione definitiva relativa a Parex. Questo ritardo ha reso necessario un aumento del sostegno statale.

Pertanto l'ulteriore bisogno di sostegno alla liquidità è stato indotto dal deteriorarsi della situazione finanziaria di Reverta rispetto a ciò che era stato previsto nella decisione definitiva relativa a Parex. La Commissione osserva che il sostegno alla liquidità fornito è aumentato gradualmente nel corso degli anni recenti, parallelamente alle difficoltà incontrate da Reverta nel recupero delle attività.

Come risulta dal considerando 56, la Lettonia afferma che soltanto 49,5 milioni di LVL sui 118,7 milioni di LVL di sostegno alla liquidità sono stati convertiti in capitale, e che pertanto i rimanenti 69,2 milioni di LVL di sostegno alla liquidità hanno generato un livello di sostegno alla liquidità superiore a quello approvato, approssimativamente per lo stesso importo.

La Commissione tuttavia ricorda che, come risulta al considerando 63, lettera b), della decisione definitiva relativa a Parex, soltanto i depositi statali possono essere convertiti in capitale. La Commissione perciò ritiene che un livello inferiore di liquidità convertito in capitale non generi automaticamente un eccesso di sostegno alla liquidità.

La Commissione osserva peraltro che la licenza bancaria di Reverta era stata ritirata nel 2011 e quindi non era più stato necessario convertire in capitale l'ulteriore liquidità per soddisfare il coefficiente regolamentare di solvibilità. La Commissione riconosce quindi che la cessazione dei requisiti patrimoniali39 ha consentito alla Lettonia di concedere a Reverta aiuti di ricapitalizzazione inferiori all'importo massimo di ricapitalizzazione approvato con le decisioni.

Sulla base delle difficoltà incontrate da Reverta nel recupero delle attività e a causa del limitato importo di capitalizzazione necessario in seguito al ritiro della licenza bancaria, la Commissione conclude che il sostegno alla liquidità ricevuto da Reverta è stato limitato al minimo necessario per una gestione ordinata del processo di liquidazione.

La Commissione conclude inoltre che l'ulteriore sostegno alla liquidità è conforme al requisito di ripartizione degli oneri previsto dalla comunicazione sul settore bancario del 2013. In particolare, la Commissione osserva che, in conformità del punto 77 della comunicazione sul settore bancario del 2013, il capitale dei vecchi azionisti di Parex banka è stato interamente svalutato e che la Lettonia adesso si è impegnata a evitare che altri aiuti vengano erogati a vantaggio di detentori di prestiti subordinati.

6.3.4. Sulla violazione dell'impegno di cedere l'attività di gestione patrimoniale di Citadele (la quarta misura)

Le autorità lettoni affermano che, considerate le attuali difficili condizioni di mercato, la Lettonia non è stata in grado di reperire acquirenti interessati all'attività di gestione patrimoniale di Citadele entro le scadenze previste, né sarebbe in grado di farlo entro un orizzonte temporale prevedibile.

Le autorità lettoni ricordano che la vendita di Citadele è stata individuata, tra gli altri impegni, quale misura chiave per affrontare la distorsione della concorrenza provocata dalle misure di aiuto. Considerato però il peggioramento della situazione finanziaria di Citadele, rispetto a quella ipotizzata all'epoca della decisione definitiva relativa a Parex, la cessione di Citadele non si è potuta effettuare entro l'orizzonte temporale previsto.

La Lettonia afferma poi che la vendita combinata dell'attività di gestione patrimoniale e di Citadele aumenterà l'interesse del mercato per Citadele e che una proroga del periodo di cessione agevolerà probabilmente la riprivatizzazione di Citadele.

La Commissione ammette che la situazione finanziaria di Citadele è peggiore di quella prevista nel piano di ristrutturazione iniziale. Tale valutazione è confermata pure dal fiduciario di controllo40 ed è rispecchiata dagli indicatori compresi nella tabella 6:

Tabella 6 Comparazione dei principali indicatori finanziari rispetto al piano di ristrutturazione

31.12.2013
Piano di ristrutturazioneEffettivi
Costi operativi/entrate totali[50-60]57,0 %
Riduzioni di valore/prestiti netti[0-5]2,0 %
Entrate nette (perdite), in milioni di LVL[20-30]10,8
ROE %[20-30]8,1 %
Risorse proprie/attività totali[5-10]6,9 %
Coefficiente di adeguatezza patrimoniale[10-20]11,7 %

Considerato il livello di redditività di Citadele, che è inferiore rispetto a quello previsto nel piano di ristrutturazione iniziale, la Commissione comprende le difficoltà inerenti alla cessione di Citadele entro scadenze ristrette.

La Commissione ricorda che l'impegno relativo alla vendita dell'attività di gestione patrimoniale, insieme all'impegno di vendere la stessa Citadele, era compreso nella decisione definitiva relativa a Parex per limitare le distorsioni della concorrenza, in quanto le due disposizioni offrivano ai concorrenti la possibilità di presentare offerte per quelle imprese41.

La Commissione nota con soddisfazione che, dopo la decisione definitiva relativa a Parex, Citadele ha avviato un processo di vendita allo scopo di saggiare l'interesse del mercato, e ha nominato pure un esperto indipendente per elaborare la miglior strategia di vendita, come si è rilevato ai considerando 61 e 62; essa ha quindi cercato in buona fede di adempiere tali impegni.

La Commissione prende atto che la Lettonia ora chiede una proroga della scadenza prevista per la vendita dell'attività di gestione patrimoniale, rispetto alle scadenze che si era impegnata a rispettare nel 2009. La Lettonia chiede di modificare la decisione definitiva relativa a Parex, per prorogare la scadenza inizialmente prevista per la cessione dell'attività di gestione patrimoniale, in modo da venderla assieme a Citadele, sulla base degli impegni supplementari di cui ai considerando da 64 a 68.

6.3.5. Misure compensative per attenuare le distorsioni della concorrenza e rafforzare la ripartizione degli oneri

Affinché la Commissione approvi modifiche alle proprie decisioni definitive, i cambiamenti devono basarsi su nuovi impegni che si possano considerare equivalenti a quelli originariamente previsti42. In tal caso le misure di aiuto rimarrebbero compatibili, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, solo qualora l'equilibrio complessivo della decisione originale rimanesse intatto. Per mantenere l'equilibrio originale, gli impegni modificati non dovrebbero incidere negativamente sulla redditività del beneficiario dell'aiuto, mentre il complesso degli impegni dovrebbe rimanere almeno equivalente in termini di ripartizione degli oneri e misure compensative, tenendo conto dei requisiti di cui alle comunicazioni della Commissione applicabili.

Da questo punto di vista la Commissione giudica positivamente la serie di impegni proposta dalla Lettonia e illustrata ai considerando da 64 a 73, che contribuisce ad affrontare le potenziali distorsioni della concorrenza derivanti dalla prima, dalla seconda e dalla terza misura, nonché a garantire un'adeguata ripartizione degli oneri per gli azionisti dei beneficiari.

La parte 4 della comunicazione sulla ristrutturazione invita ad applicare misure efficaci e proporzionate che limitino le distorsioni della concorrenza.

La decisione definitiva relativa a Parex conteneva numerose misure di questo tipo, tra cui quella fondamentale era l'impegno, da parte della Lettonia, a cedere o a ottenere la cessione di Citadele entro il 31 dicembre 201543. La Commissione ha considerato sufficienti, e adeguati a evitare le distorsioni della concorrenza provocate dagli aiuti di Stato concessi a Parex banka, gli impegni a vendere Citadele entro tale scadenza, uniti al ridimensionamento e alla riduzione della presenza sul mercato di Citadele.

Nella decisione di apertura la Commissione ha giudicato che sia la scadenza, inizialmente più lunga, del prestito subordinato, sia la proroga di 18 mesi che le è stata applicata nel 2013, rappresentassero vantaggi supplementari per Parex banka rispetto alla forma di prestito subordinato approvata nelle decisioni di salvataggio e nella decisione definitiva relativa a Parex.

In tale contesto, la Commissione accoglie con favore l'impegno, da parte della Lettonia, di anticipare la scadenza per la conclusione della vendita di Citadele, dal 31 dicembre 2015 al […], come misura per compensare il vantaggio supplementare derivante dalla maggior durata dei prestiti subordinati. L'accelerazione della vendita di Citadele contribuisce a mantenere condizioni di concorrenza eque.

La Commissione rileva inoltre che la Lettonia si è esplicitamente impegnata a […] se la vendita non sarà conclusa entro tale scadenza anticipata. Questo impegno offre una salvaguardia ulteriore (non espressamente contenuta nel piano di ristrutturazione iniziale) per garantire l'adeguata attenuazione delle distorsioni della concorrenza, in quanto in meno di […] Citadele […].

La Commissione si rallegra inoltre del fatto che la Lettonia si sia impegnata a ridurre ulteriormente l'importo di capitale che può essere erogato a Reverta dalle autorità lettoni, come si segnala nel considerando 69.

La parte 3 della comunicazione sulla ristrutturazione prevede che le banche e i loro azionisti debbano contribuire quanto più possibile ai costi della ristrutturazione al fine di limitare al massimo gli aiuti, lottando contro le distorsioni di concorrenza e affrontando il problema del rischio morale.

A tal proposito la Commissione prende atto delle misure compensative supplementari proposte dalla Lettonia per evitare che terzi possano trarre vantaggio dall'importo di aiuti supplementari ricevuto da Reverta, e in particolare dell'impegno a rafforzare le disposizioni per la ripartizione degli oneri, descritto nei considerando da 70 a 73.

La Lettonia si impegna a far sì che Citadele e Reverta (ex Parex banka), insieme alle loro imprese affiliate, non paghino interessi, dividendi o cedole sugli strumenti di capitale esistenti (comprese le azioni privilegiate, le azioni B e gli strumenti superiori e inferiori di classe 2) (dovuti o maturati) né esercitino diritti di ricorso a tali strumenti, nei confronti di creditori o azionisti subordinati, che non coincidano rigorosamente con lo Stato lettone o la BERS, finché e a meno che gli aiuti di Stato concessi a Reverta e/o Citadele non siano stati integralmente rimborsati, e a meno che non siano legalmente obbligati a farlo. A tal proposito la Lettonia si impegna anche ad abolire al più presto qualsiasi obbligo legale in questo senso e in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile 2015. Di conseguenza, i detentori di tali strumenti di capitale esistenti non riceveranno alcun pagamento, dal momento che tali strumenti di capitale esistenti non recano cedole obbligatorie e nel corso della liquidazione di Reverta (che avrà luogo alla fine del 2017) sono classificati dopo il debito privilegiato. Poiché Reverta ha un capitale negativo, sarà praticamente impossibile per i detentori di tali strumenti di capitale ottenere qualsiasi pagamento o rimborso.

Oltre agli impegni di cui al considerando 165, la Lettonia si impegna poi a non rimborsare alcun debito in essere (capitale) dei vecchi prestiti subordinati (finché e a meno che tutti gli aiuti di Stato concessi a Reverta/Citadele non siano stati integralmente rimborsati), nella misura necessaria a coprire il valore netto negativo delle attività di Reverta, e a condizione che sia disponibile una base giuridica. A tale scopo il debito in essere (capitale) dei vecchi prestiti subordinati sarà (i) soggetto a un ordine vincolante in base al quale nessun pagamento rientrante nei vecchi prestiti subordinati possa divenire dovuto ed esigibile; oppure (ii) convertito in capitale di classe 1 senza diritto di voto; oppure ancora (iii) svalutato. A tal proposito, dal momento che attualmente il diritto nazionale non offre una base giuridica adeguata per l'adempimento di tale impegno, la Lettonia si impegna anche ad adottare tutte le misure indispensabili per garantire che qualsiasi disposizione giuridica necessaria per adempiere tale impegno entri in vigore entro e non oltre il 30 aprile 2015.

La Commissione accoglie con soddisfazione gli impegni assunti dalla Lettonia, citati ai considerando 165 e 166 in quanto, tesi come sono a limitare i rimborsi del capitale e degli interessi dei vecchi prestiti subordinati e degli strumenti di capitale di Reverta e Citadele, comportano un'ulteriore ripartizione degli oneri.

Di conseguenza la Commissione conclude che le misure compensative proposte, menzionate nella sezione 5.5, possono essere considerate adeguate ed equivalenti (dal punto di vista dell'efficacia) a quelle proposte in precedenza dalla Lettonia e approvate dalla Commissione con la decisione definitiva relativa a Parex, modificata poi dalla decisione di modifica. In effetti le misure compensative proposte perseguono l'identico obiettivo di limitare la distorsione della concorrenza; sono mirate in maniera corretta in quanto si propongono di limitare le distorsioni della concorrenza nei mercati in cui opera Citadele.

La Commissione conclude pertanto che gli impegni modificati sono equivalenti a quelli originali in termini di ripristino della redditività, della ripartizione degli oneri e dell'attenuazione delle distorsioni della concorrenza. La sostituzione degli impegni originali con i nuovi impegni non altera la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, sancita dalla decisione definitiva relativa a Parex, modificata poi dalla decisione di modifica.

7. CONCLUSIONE

La Commissione si rammarica che la Lettonia abbia attuato illegalmente la prima, la seconda e la terza misura in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e che abbia violato l'impegno di cedere l'attività di gestione patrimoniale di Citadele entro la scadenza fissata dalla decisione definitiva relativa a Parex (la quarta misura).

Tuttavia, per i motivi esposti in precedenza e in considerazione degli ulteriori impegni assunti dalla Lettonia e da Citadele,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le seguenti misure costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato:

  1. a) la concessione di prestiti subordinati a Parex banka, con una durata iniziale superiore ai termini previsti dalla misura approvata nelle decisioni di salvataggio e nella decisione definitiva relativa a Parex (la prima misura);

  2. b) la concessione a Citadele di un'ulteriore proroga di 18 mesi sui prestiti subordinati per 37 milioni di LVL (la seconda misura);

  3. c) la concessione a Reverta di un sostegno alla liquidità superiore ai limiti massimi approvati dalla Commissione nella decisione definitiva relativa a Parex (la terza misura).

Art. 3

Le scadenze per la cessione dell'attività di gestione patrimoniale (WMB) di Citadele, entro il 30 giugno 2013 senza un fiduciario per la cessione, oppure entro il 31 dicembre 2013 con un fiduciario per la cessione (la «quarta misura»), indicate al considerando 73 della decisione della Commissione C(2010) 6202 def. rettificata del 15 settembre 2010 sull'aiuto di Stato C 26/09 (ex N 289/09) che la Lettonia prevede di eseguire per la ristrutturazione di AS Parex Banka sono modificate conformemente all'impegno assunto dalla Lettonia ed esposto nell'allegato II.

Art. 4

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014. Per la Commissione Joaquín Almunia Vicepresidente