Decisione di esecuzione della Commissione del 17 luglio 2014 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Svezia e che abroga la decisione 97/370/CE [notificata con il numero C(2014) 4946] (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede) (2014/476/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 20, lettera p),
A norma dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le carcasse di suino sono classificate valutando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione ed esclusivamente provati statisticamente, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. È opportuno che l'autorizzazione dei metodi di classificazione sia subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione2.
Con la decisione 97/370/CE della Commissione3 è stato autorizzato l'impiego di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino in Svezia.
Poiché i metodi di classificazione autorizzati richiedono un adeguamento tecnico, la Svezia ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione della formula utilizzata nei metodi Intra-scope (Optical Probe), «Hennessy Grading Probe (HGP II)» e AutoFom, nonché di autorizzare i due nuovi metodi «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» e «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» per classificare le carcasse di suino sul suo territorio. La Svezia ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano le nuove formule, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.
Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei suddetti nuovi metodi e formule. È dunque necessario autorizzare l'impiego di tali metodi e formule in Svezia.
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. Occorre pertanto abrogare la decisione 97/370/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013, in Svezia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:
a) l'apparecchio denominato «Intra-scope (Optical Probe)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;
b) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato;
c) l'apparecchio denominato «AutoFom III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell'allegato;
d) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell'allegato;
e) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell'allegato.
Art. 2
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.
Art. 3
La decisione 97/370/CE è abrogata.
Art. 4
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Art. 5
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014 Per la Commissione Dacian Cioloș Membro della Commissione