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Decisione 2014/484/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014 che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC1 che attua la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

È necessario chiarire talune disposizioni della posizione comune 2003/495/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nella posizione comune 2003/495/PESC è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone e delle entità beneficiarie di cui all'articolo 2, lettera b). Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche: a) necessari per soddisfare i bisogni di base delle persone di cui all'articolo 2, lettera b), e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati; o d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia comunicato i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton