Decisione 2014/486/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014 relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha manifestato la propria disponibilità ad assistere l'Ucraina in materia di riforme del settore della sicurezza civile, sostegno della polizia e stato di diritto, nonché ad elaborare un quadro politico per l'approccio alle crisi in Ucraina, che esamini tutte le opzioni, anche attraverso un'eventuale missione di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
L'8 maggio 2014 il ministro degli esteri dell'Ucraina ha inviato una lettera all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) nella quale esprime interesse per lo schieramento di una missione in ambito PSDC in Ucraina.
Il 12 maggio 2014 il Consiglio ha ribadito la propria disponibilità ad assistere l'Ucraina in materia di riforme del settore della sicurezza civile, ha salutato con favore il quadro politico per l'approccio alle crisi in Ucraina e ha affidato al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) il compito di preparare un concetto di gestione della crisi relativo a un'eventuale missione civile in ambito PSDC. Ha inoltre sottolineato l'importanza del coordinamento e della complementarità con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e altri soggetti internazionali.
Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi relativo a un'eventuale azione della PSDC a sostegno delle riforme del settore della sicurezza civile.
L'11 luglio 2014, il ministro degli Esteri dell'Ucraina ha inviato una lettera all'AR nella quale accetta lo schieramento di una missione in ambito CSDP.
L'EUAM Ucraina sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Missione
L'Unione conduce una missione consultiva per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) per assistere l'Ucraina in materia di riforme del settore della sicurezza civile, compresa polizia e stato di diritto.
Art. 2 Mandato
1. L’EUAM Ucraina, in quanto missione civile in ambito PSDC senza compiti esecutivi, mira a:
a) garantire l’attuazione del piano strategico globale per la riforma dell’intero settore delle attività di contrasto in Ucraina e del relativo piano d’azione, nonché di altre riforme pertinenti in tutto il settore della sicurezza civile, tra l’altro al fine di combattere efficacemente la criminalità organizzata e transnazionale, anche a sostegno degli impegni assunti dall’Ucraina in materia di adesione;
b) sostenere il regolare ripristino delle funzioni del governo ucraino e lo Stato di diritto nelle zone sottratte all’occupazione, anche al fine di gestire e allentare le tensioni sociali, incoraggiando lo sviluppo inclusivo;
c) sostenere lo sviluppo di capacità e competenze efficaci per la gestione integrata delle frontiere dell’Ucraina, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di traffico;
d) contribuire agli sforzi internazionali volti a garantire l’accertamento delle responsabilità per i crimini internazionali fornendo sostegno alle pertinenti indagini e azioni penali.
e) sostenere l’elaborazione di politiche e strategie per consentire all’Ucraina di sviluppare capacità globali per contrastare le minacce ibride e individuare i settori in cui le capacità possono essere sviluppate, in linea con le esigenze in costante evoluzione e le richieste dell’Ucraina;
f) sostenere la (re)integrazione dei veterani nei settori della sicurezza civile e della protezione civile presso il ministero degli Affari dei veterani, il ministero degli Affari interni, il servizio di emergenza di Stato, le autorità di contrasto e, se del caso, il ministero della Difesa, assicurando la titolarità ucraina.
2. A tal fine, l’EUAM Ucraina:
a) offre consulenza e tutoraggio alle competenti autorità ucraine a livello centrale, regionale e locale nella conduzione e attuazione di riforme del settore della sicurezza civile, con particolare attenzione all’attuazione del piano strategico globale, anche per quanto riguarda le riforme connesse all’adesione all’Unione;
b) a sostegno del processo di riforma, contribuisce allo sviluppo della capacità e competenze strategiche e operative delle autorità di contrasto ucraine, della procura generale, del servizio di sicurezza dell’Ucraina e delle altre autorità ucraine competenti;
c) sostiene il ripristino della presenza dello Stato a livello centrale, regionale e locale e delle funzioni del settore della sicurezza civile nei territori sottratti all’occupazione e nei territori adiacenti;
d) fornisce consulenza strategica, tutoraggio e formazione per la riforma della gestione integrata delle frontiere dell’Ucraina, anche per quanto riguarda gli aspetti marittimi, contribuendo a contrastare tutte le forme di traffico nonché la corruzione connessa alla gestione delle frontiere, la criminalità organizzata e transnazionale;
e) sostiene le autorità ucraine per agevolare le indagini sui crimini internazionali e il perseguimento degli stessi conformemente all’articolo 2 bis.
f) ai fini del paragrafo 1, lettera f), opera in stretta cooperazione e coordinamento con la delegazione dell’Unione e con altri attori pertinenti, compresi gli Stati membri;
g) vaglia le possibilità di offrire un sostegno, in particolare, in relazione alla protezione delle infrastrutture critiche, alla cibersicurezza e il contrasto della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze da parte di attori stranieri (FIMI) e il reclutamento online, da parte della Russia e di altri attori, tra i gruppi a rischio e vulnerabili per azioni sovversive o terroristiche contro l’Ucraina;
h) punta ad assicurare la cooperazione tra agenzie, come anche la cooperazione con le autorità e le agenzie competenti nell’Unione e negli Stati membri, nonché con altri partner quali la NATO e il centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride (Hybrid CoE) e coordina le sue attività con il programma di formazione dell’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD), specialmente in ambito informatico;
i) sfruttare pienamente i mezzi a breve termine, quali squadre specializzate ed esperti in visita, anche nel quadro della cooperazione con la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR), ove possibile e opportuno;
j) rafforza la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche con la missione di partenariato dell’Unione europea in Moldova (EUPM Moldova).
Art. 2 bis Sostegno alle autorità ucraine per agevolare le indagini sui crimini internazionali e il perseguimento degli stessi
1. L’EUAM Ucraina fornisce sostegno alle autorità ucraine, in particolare alla procura generale, alle procure regionali e alle autorità di contrasto, per agevolare le indagini sui crimini internazionali commessi nel contesto dell’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina e il perseguimento degli stessi.
2. Ai fini dell’attuazione di tale compito:
a) l’EUAM Ucraina fornisce, in particolare, alle autorità ucraine consulenza strategica concernente le indagini sui crimini internazionali e il perseguimento degli stessi, le necessarie modifiche della legislazione ucraina e la relativa strategia di comunicazione. Offre inoltre formazioni su altre questioni correlate. Può effettuare donazioni in termini di finanziamenti o attrezzature a favore delle autorità ucraine per agevolare le indagini sui crimini internazionali e il perseguimento degli stessi;
b) l’EUAM Ucraina assicura uno stretto coordinamento con la Corte penale internazionale e con l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), nonché con gli Stati membri che agiscono a sostegno diretto delle indagini sui crimini internazionali perpetrati in Ucraina e del perseguimento degli stessi. Se del caso, si coordina con altri attori pertinenti;
c)
Art. 2 ter Compiti temporanei
Art. 3 Catena di comando e struttura
1. L'EUAM Ucraina dispone di una catena di comando unificata per le operazioni di gestione della crisi.
2. Il comando dell'EUAM Ucraina è situato a Kiev.
3. L'EUAM Ucraina è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.
Art. 4 Pianificazione e avvio dell'EUAM Ucraina
1. La missione è avviata con decisione del Consiglio alla data raccomandata dal comandante civile dell'operazione EUAM Ucraina, non appena quest'ultima avrà raggiunto la sua capacità operativa iniziale.
2. Il nucleo avanzato dell'EUAM Ucraina ha il compito di preparare l'installazione della missione dal punto di vista logistico, infrastrutturale e della sicurezza, nonché fornire gli elementi necessari alla preparazione dei documenti del piano operativo e della seconda scheda finanziaria.
Art. 5 Comandante civile dell'operazione
1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) è il comandante civile dell'operazione EUAM Ucraina. La CPCC è messa a disposizione del comandante civile dell'operazione per la pianificazione e la condotta dell'EUAM Ucraina.
2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'AR, esercita il comando e il controllo dell'EUAM Ucraina.
3. Il comandante civile dell'operazione assicura, con riguardo alla condotta delle operazioni, l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4. Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio attraverso l'AR.
5. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, o all'istituzione dell'Unione interessata o al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo del loro personale.
6. Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
Art. 6 Capomissione
1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUAM Ucraina a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante civile dell'operazione e agisce conformemente alle istruzioni impartite da quest'ultimo.
2. Il capomissione rappresenta l'EUAM Ucraina per quanto di sua competenza. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUAM Ucraina, sotto la sua responsabilità generale.
3. Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica dell'EUAM Ucraina, anche per quanto riguarda i mezzi, le risorse e le informazioni messi a disposizione della missione.
4. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.
Art. 7 Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUAM Ucraina. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma del TUE. Tale autorizzazione include in particolare la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e modificare il concetto delle operazioni (CONOPS) e il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUAM Ucraina restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell'operazione e dal capomissione sulle questioni che rientrano nelle loro rispettive aree di competenza.
Art. 8 Personale
1. Il personale dell'EUAM Ucraina è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell'Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.
2. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell'Unione e il SEAE, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dal membro del personale distaccato o che lo riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tale persona.
3. L'EUAM Ucraina può altresì assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
4. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EUAM Ucraina e i membri del personale interessati.
Art. 9 Status dell'EUAM Ucraina e del relativo personale
Lo status dell'EUAM Ucraina e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUAM Ucraina, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 10 Partecipazione di Stati terzi
1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUAM Ucraina, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dall'Ucraina, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione EUAM Ucraina.
2. Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUAM Ucraina hanno diritti ed obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana della missione EUAM Ucraina.
3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 del TUE. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUAM Ucraina.
Art. 11 Sicurezza
1. Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell'EUAM Ucraina a norma dell'articolo 5.
2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUAM Ucraina e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUAM Ucraina, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE.
3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.
4. In materia di sicurezza il personale dell'EUAM Ucraina riceve una formazione obbligatoria adeguata al livello di rischio valutato nella zona di schieramento. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.
5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio1.
Art. 12 Capacità di vigilanza
La capacità di vigilanza è attivata per l'EUAM Ucraina.
Art. 13 Disposizioni giuridiche
L'EUAM Ucraina ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.
Art. 14 Disposizioni finanziarie
1.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina fino al 30 novembre 2014 è pari a 2680000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015 è pari a 13100000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016 è pari a 17670000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017 è pari a 20800000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 maggio 2019 è pari a 33843302,49 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1o giugno 2019 al 31 maggio 2021 è pari a 54138700 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUAM Ucraina nel periodo dal 1o giugno 2021 al 31 maggio 2024 è pari a 90116266 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUAM Ucraina per il periodo dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2027 è pari a 128025000EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità alle procedure e alle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUAM Ucraina è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUAM Ucraina. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUAM Ucraina.
3. L'EUAM Ucraina è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione EUAM Ucraina firma un accordo con la Commissione.
4. Fatte salve le disposizioni sullo status dell'EUAM Ucraina e del suo personale, l'EUAM Ucraina è competente per eventuali richieste di indennizzo e obblighi derivanti dall'attuazione del mandato, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.
5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e i requisiti operativi dell'EUAM Ucraina, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.
6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data della firma dell'accordo di cui al paragrafo 3.
Art. 15 Cellula di progetto
1. L'EUAM Ucraina dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUAM Ucraina agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUAM Ucraina e a sostegno dei suoi obiettivi.
2.
Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUAM Ucraina è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUAM Ucraina, se il progetto è:
è previsto nella scheda finanziaria della presente decisione, o
è integrato nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.
L'EUAM Ucraina conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUAM Ucraina nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUAM Ucraina nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.
3. I contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi sono soggetti ad accettazione da parte del CPS.
Art. 16 Coerenza della risposta e del coordinamento dell'Unione
1. L'AR garantisce la coerenza nell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso.
2. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione in Ucraina al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione in Ucraina. Senza interferire nella catena di comando, il capo delegazione a Kiev impartisce al capo della missione EUAM Ucraina direttive politiche di livello locale. Se necessario, il capo della missione EUAM Ucraina e il capo delegazione a Kiev procedono a consultazioni.
3. È instaurata una cooperazione tra l'EUAM Ucraina e la missione dell'UE di assistenza alle frontiere per i valichi Moldova/Ucraina (EUBAM Moldova/Ucraina).
4. Inoltre, è opportuno ricercare una cooperazione sistematica, un coordinamento e una complementarietà con le attività di altri partner internazionali, in particolare con l'OSCE, al fine di garantire un'azione efficace.