Decisione della Commissione (UE) 2015/1227 del 23 luglio 2014 relativa all’aiuto di stato SA.22614 (C 53/07) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Camera di commercio e industria di Pau-Béarn, di Ryanair, di Airport Marketing Services e di Transavia [notificata con il numero C(2014)5085] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1. Le sovvenzioni all’investimento del 2004 e del 2009 cui la Francia ha dato esecuzione a favore della camera di commercio e industria di Pau-Béarn per 5,8 milioni di EUR sono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sono state concesse dalla Francia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituiscono aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 3
1. La Francia è tenuta a farsi rimborsare dai beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1.
2. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione153 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Francia annulla tutti i pagamenti in sospeso dell’aiuto di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Art. 4
1. Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Francia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 5
1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) l’ammontare degli aiuti da recuperare in applicazione dell’articolo 3;
b) il calcolo degli interessi di recupero;
c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla decisione;
d) i documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti.
2. La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all’articolo 1. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Art. 6
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014 Per la Commissione Joaquín Almunia Vicepresidente