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Decisione (UE) 2015/455 della Commissione del 23 luglio 2014 relativa agli aiuti di Stato SA.34826 (2012/C), SA.36005 (2013/NN) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di Piraeus Bank Group relativamente alla ricapitalizzazione e ristrutturazione di Piraeus Bank S.A. [notificata con il numero C(2014) 5217] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli Stati membri e gli altri interessati a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni1,

1. PROCEDIMENTO

1.1. PROCEDIMENTO RELATIVO A PIRAEUS BANK

Con decisione del 19 novembre 2008, la Commissione ha approvato un regime di «misure di sostegno agli istituti di credito in Grecia» (in appresso il «regime di sostegno alle banche greche») con l’obiettivo di garantire la stabilità del sistema finanziario greco. Il regime di sostegno alle banche greche consente la concessione di aiuti in base alle tre misure che lo costituiscono (una misura di ricapitalizzazione, una di garanzia e una relativa ai prestiti obbligazionari pubblici)2. Nel maggio 2009, in virtù della prima delle misure summenzionate, lo Stato greco ha ricapitalizzato Piraeus Bank (in appresso «la Banca»3).

In base al considerando 14 della decisione del 19 novembre 2008, occorreva notificare alla Commissione un piano di ristrutturazione per i beneficiari della misura di ricapitalizzazione.

Il 23 luglio 2010 le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione un piano di ristrutturazione. La Commissione ha protocollato il piano e i relativi aggiornamenti successivi, nonché le informazioni supplementari trasmesse dalle autorità greche, con il numero SA.30342 (PN 26/2010) e successivamente con il numero SA.32787 (2011/PN).

La Banca ha ripetutamente beneficiato di garanzie statali e di prestiti obbligazionari pubblici in base al regime di sostegno alle banche greche4, nonché di un sostegno alla liquidità sotto forma di un credito di ultima istanza (Emergency Liquidity Assistance, ELA) garantito dallo Stato (in appresso «ELA garantito dallo Stato»).

Il 20 aprile 2012 il Fondo ellenico di stabilità finanziaria (in appresso «l’HFSF») ha trasmesso alla Banca una lettera con la quale si impegnava a partecipare a un aumento programmato del capitale sociale della Banca. Il 28 maggio 2012 l’HFSF ha concesso alla Banca una ricapitalizzazione ponte per un importo pari a 4700 milioni di EUR (in appresso «la prima ricapitalizzazione ponte»).

Il 10 maggio 2012 le autorità greche hanno notificato formalmente alla Commissione la lettera d’impegno che era stata trasmessa dall’HFSF alla Banca. La Commissione l’ha protocollata come aiuto non notificato [con il numero SA.34826 (2012/NN)] perché la misura era già stata adottata.

Con decisione del 27 luglio 2012 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale sulla prima ricapitalizzazione ponte (in appresso «la decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus»)5.

Nel dicembre 2012 l’HFSF ha concesso alla Banca una seconda ricapitalizzazione ponte del valore di 1553 milioni di EUR (in appresso «la seconda ricapitalizzazione ponte»). Il 21 dicembre 2012 l’HFSF ha trasmesso alla Banca una lettera con la quale si impegnava a partecipare a un aumento del capitale sociale della Banca e all’emissione di strumenti di capitale convertibili per un importo complessivo massimo di 1082 milioni di EUR6. Le autorità greche hanno notificato tali misure alla Commissione il 20 dicembre 20127.

Nel settembre 2012 la Banca ha annunciato l’intenzione di acquisire Geniki dalla Société Générale S.A. (in appresso «Société Générale»). In settembre e ottobre la Commissione ha tenuto numerose teleconferenze e ha avuto scambi di messaggi di posta elettronica con rappresentanti delle autorità greche e con la Banca in merito all’acquisizione di Geniki.

Il 19 ottobre 2012 la Banca ha sottoscritto con Société Générale un accordo di acquisto di azioni per l’acquisizione dell’intera partecipazione di Société Générale (99,08 %) in Geniki.

Il 12 dicembre 2012 i servizi della Commissione hanno inviato alla Grecia una lettera contenente la loro valutazione preliminare dell’acquisizione di Geniki.

Il 26 febbraio 2013 la Banca ha comunicato alla Commissione l’intenzione di acquisire Millennium Bank Greece SA (in appresso «MBG»). La Commissione ha tenuto numerose teleconferenze e ha avuto scambi di messaggi di posta elettronica con le autorità greche e con la Banca in merito all’acquisizione di MBG.

Il 25 marzo 2013 i servizi della Commissione hanno inviato alla Grecia una lettera contenente la loro valutazione preliminare dell’acquisizione di MBG.

Il 22 aprile 2013 la Banca ha annunciato di aver concluso un accordo con Millennium Banco Comercial Portugues (in appresso «BCP») relativo all’acquisizione dell’intero capitale sociale di MBG e alla partecipazione di BCP al futuro aumento di capitale di Piraeus.

Il 3 giugno 2013 l’HFSF ha parzialmente convertito in capitale la prima e la seconda ricapitalizzazione ponte, per un importo complessivo pari a 5891 milioni di EUR. Inoltre l’HFSF ha conferito alla Banca un importo aggiuntivo di 1094 milioni di EUR, come da impegno assunto al momento dell’acquisizione da parte della Banca della parte buona di Agricultural Bank of Greece (in appresso «ATE») e delle filiali greche di tre banche cipriote (cfr. sezione 1.2). A ciò si aggiungono i conferimenti di investitori privati per un importo pari a 1444 milioni di EUR. Il valore complessivo di questa ricapitalizzazione (denominata «la ricapitalizzazione della primavera 2013») è stato di 8429 milioni di EUR.

Il 19 dicembre 2013 le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione informazioni sui termini della ricapitalizzazione della primavera 2013.

Il 25 giugno 2014 le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione un piano di ristrutturazione finale per la Banca (in appresso «il piano di ristrutturazione»). In pari data hanno trasmesso anche informazioni sull’ELA garantito dallo Stato, dichiarando al riguardo l’intenzione di continuare a fornire alla Banca questo sostegno alla liquidità e le garanzie statali sugli strumenti di debito e sui prestiti obbligazionari pubblici in base al regime di sostegno alle banche greche.

Durante il procedimento amministrativo la Commissione ha tenuto numerose riunioni e teleconferenze e ha avuto scambi di messaggi di posta elettronica con rappresentanti delle autorità greche e della Banca.

La Grecia accetta, in via del tutto eccezionale, che la presente decisione sia adottata solo in lingua inglese.

1.2. PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ ACQUISITE

1.2.1. Procedimento relativo ad ATE

Nell’aprile 2011 lo Stato greco ha conferito ad ATE 1445 milioni di EUR; tale importo comprendeva i 675 milioni di EUR concessi originariamente in base al regime di ricapitalizzazione greco. ATE ha ricevuto inoltre sostegno alla liquidità per 6103 milioni di EUR. Con decisione del 23 maggio 2011 la Commissione ha approvato le misure fondate su un piano di ristrutturazione di ATE (in appresso «la decisione di ristrutturazione di ATE»)8.

Il 29 dicembre 2011 lo Stato greco ha partecipato a un’emissione di diritti patrimoniali di ATE per un importo di 290 milioni di EUR.

Il 22 marzo 2012 lo Stato greco ha trasmesso una relazione della Banca centrale greca in cui si proponeva la risoluzione di ATE attraverso un procedimento di acquisto e assunzione9 di attivi e passivi selezionati di ATE (in appresso «attività di ATE trasferite»), mentre gli attivi e i passivi rimanenti sarebbero stati scorporati attraverso una «bad bank».

Nel luglio 2012 la Banca ha annunciato l’acquisizione per assorbimento della parte buona di ATE che era stata messa in liquidazione.

All’epoca l’HFSF si era impegnato a soddisfare la domanda di capitale della Banca dovuta all’acquisizione degli attivi. Il 27 gennaio 2013 la Banca centrale greca ha concluso che il capitale necessario a fini normativi per effetto dell’acquisizione delle attività di ATE trasferite ammontava a 570 milioni di EUR, che sarebbero stati coperti dall’HFSF.

Con la decisione del 3 maggio 201310 (in appresso «la decisione di liquidazione di ATE») la Commissione ha concluso che le misure di sostegno concesse al momento del trasferimento delle attività di ATE trasferite non costituivano un aiuto di Stato per la Banca bensì per dette attività. La Commissione ha concluso altresì che l’aiuto sarebbe compatibile con il mercato interno se il piano di ristrutturazione della Banca, che ora comprende anche le attività di ATE trasferite, consentisse il ripristino della redditività a lungo termine della Banca.

Nel giugno 2013 l’HFSF ha conferito alla Banca 570 milioni di EUR nell’ambito della ricapitalizzazione della primavera 201311.

1.2.2. Procedimento relativo alle operazioni greche di Bank of Cyprus, Cyprus Popular Bank e Hellenic Bank (in appresso «le tre banche cipriote»)

Dopo la riunione straordinaria dell’Eurogruppo12 del 15 marzo 2013 le autorità cipriote e l’Unione europea, il Fondo monetario internazionale (in appresso «l’FMI») e la Banca centrale europea (in appresso «la BCE») hanno raggiunto un accordo politico sulla politica che dovrebbe essere alla base di un futuro programma di aggiustamento macroeconomico. In particolare è stato pattuito, tra l’altro, che le operazioni delle tre banche cipriote in Grecia sarebbero state trasferite a una banca greca.

La Banca e altre banche greche hanno manifestato interesse ad acquisire le operazioni delle tre banche cipriote in Grecia.

Il 22 marzo 2013 l’HFSF ha autorizzato la Banca a presentare un’offerta per l’acquisizione delle filiali, dei depositi e dei prestiti greci delle tre banche cipriote. L’offerta della Banca era condizionata a un conferimento di capitale alla Banca stessa da parte dell’HFSF per un importo pari al prezzo pagato per il capitale delle operazioni acquisite.

Le autorità greche e l’HFSF hanno sempre tenuto aggiornati i servizi della Commissione sull’andamento del procedimento e anche sui termini dell’acquisizione.

Il 26 marzo 2013 la Banca ha firmato con ciascuna delle tre banche cipriote un accordo di vendita e trasferimento delle loro attività greche (depositi, prestiti e rete di filiali).

Come pattuito nel marzo 2013, l’HFSF ha conferito alla Banca13 524 milioni di EUR a titolo di capitale per soddisfare la sua domanda di capitale dovuta all’acquisizione delle attività citate.

2. DESCRIZIONE

2.1. LA BANCA E LE DIFFICOLTÀ IN CUI VERSA

2.1.1. Contesto generale del settore bancario greco

Il prodotto interno lordo (PIL) reale della Grecia è diminuito del 20 % dal 2008 al 2012, come evidenziato nella tabella 1. Conseguentemente, le banche greche hanno dovuto far fronte a un tasso d’insolvenza in rapida crescita sui prestiti alle famiglie e alle aziende greche14. Tali sviluppi hanno inciso negativamente sull’andamento degli attivi delle banche greche e causato un aumento della domanda di capitale.

Tabella 1 Crescita del PIL reale in Grecia, 2008-2013

Grecia200820092010201120122013
Crescita del PIL reale in %–0,2–3,1–4,9–7,1–7,0–3,9

Inoltre, nel febbraio 2012 lo Stato greco ha attuato uno scambio di obbligazioni con il settore privato noto come «partecipazione del settore privato»(Private Sector Involvement, PSI; in appresso «il programma PSI»). Le banche greche sono state coinvolte nel programma PSI, nel corso del quale il governo greco ha offerto ai detentori di bond del settore privato nuovi titoli [comprensivi di nuove obbligazioni pubbliche greche (Greek Government Bonds, in appresso «GGB»), titoli indicizzati al PIL e note di pagamento del programma PSI emesse dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (in appresso «il FESF»)] in cambio delle GGB esistenti, con uno sconto nominale del 53,5 % e durate maggiori15. Il 9 marzo 2012 le autorità greche hanno annunciato i risultati dello scambio di obbligazioni16. Lo scambio ha dato luogo a perdite considerevoli per i detentori delle obbligazioni (pari al 78 % del valore nominale medio delle vecchie GGB per le banche greche, secondo le stime della Banca centrale greca) e a una domanda di capitale che è stata registrata retroattivamente negli stati finanziari del 2011 delle banche greche. Le perdite totali subite dalle principali banche greche a causa del programma PSI sono riportate in sintesi nella tabella 2.

Tabella 2 Perdite totali correlate al PSI delle principali banche greche (in milioni di euro)

BancheValore nominale delle GGBValore nominale dei prestiti stataliValore nominale totalePerdite PSI delle GGBPerdite PSI dei prestiti stataliTotale delle perdite PSI lordePSI lorde/Capitale primario di classe 1 (%)Totale delle perdite PSI lorde/Totale degli attivi (%)
NBG137481001147491098575111735161,011,0
Eurobank7001335733655172645781164,57,5
Alpha389821456043308716994786105,78,1
Piraeus7063280734356862255911226,012,0
ATEbank5164608577238734564329114417,1
Geniki3847391287529278,18,9
MBG18501851370137292,2

Poiché le banche greche, a seguito del programma PSI e del perdurare della recessione, hanno subito ingenti riduzioni del capitale, il memorandum di politiche economiche e finanziarie (in appresso «l’MPEF») dell’11 marzo 2012, facente parte del secondo programma di aggiustamento economico per la Grecia a cura del governo greco, dell’Unione europea, dell’FMI e della BCE, ha reso disponibili fondi per la ricapitalizzazioni di tali banche. Le autorità greche hanno stimato in 50 miliardi di EUR la domanda complessiva di ricapitalizzazione delle banche e i costi di risoluzione da finanziare con il suddetto programma17. Tale importo è stato calcolato sulla base di uno stress test effettuato dalla Banca centrale greca per il periodo compreso tra il dicembre 2011 e il dicembre 2014 (in appresso «lo stress test del 2012»), fondato sulla previsione delle perdite sui prestiti a cura di Blackrock18. I fondi per la ricapitalizzazione delle banche greche vengono resi disponibili attraverso l’HFSF. La tabella 3 sintetizza il calcolo della domanda di capitale per le principali banche greche risultante dallo stress test del 2012.

Tabella 3 Stress test del 2012: Domanda di capitale delle principali banche greche (in milioni di euro)

BancheCapitale primario di classe 1 di riferimento (dic. 2011)Totale delle perdite PSI lorde (dic. 2011)Accantonamenti relativi al programma PSI (giugno 2011)Perdite lorde cumulate Proiezioni per il rischio di creditoRiserve per perdite su prestiti (dic. 2011)Generazione di capitale internoCapitale primario di classe 1 — target (dic. 2014)Domanda di capitale
NBG7287–117351646–83665390468186579756
Eurobank3515–5781830–82263514290425955839
Alpha4526–4786673–84933115242820334571
Piraeus2615–59111005–62812565108024087335
ATEbank378–4329836–3383234446812344920
Geniki374–29270–15521309–40150281
MBG473–1370–638213–79230399

Secondo l’MPEF del marzo 2012, «alle banche che presentano piani sostenibili di raccolta di capitale sarà data l’opportunità di chiedere e di ricevere sostegno pubblico in modo tale da conservare gli incentivi per il settore privato a conferire capitale, riducendo quindi al minimo l’onere per i contribuenti»19. La Banca centrale greca ha riscontrato che soltanto le quattro banche maggiori (Eurobank, National Bank of Greece, la Banca e Alpha Bank) hanno presentato piani sostenibili di raccolta di capitale20. Tali banche hanno beneficiato di una prima ricapitalizzazione da parte dell’HFSF nel maggio 2012.

I depositi nazionali delle banche greche sono diminuiti complessivamente del 37 % tra la fine del 2009 e il giugno 2012 a causa della recessione e dell’incertezza politica. Tali banche hanno dovuto pagare tassi di interesse più elevati per cercare di trattenere i depositi. Il costo dei depositi è aumentato, riducendo così il margine di interesse netto delle banche. Essendo state escluse dai mercati di finanziamento all’ingrosso, le banche greche sono diventate totalmente dipendenti dal finanziamento dell’Eurosistema21, una quota crescente del quale consisteva in un ELA garantito dallo Stato accordato dalla Banca centrale greca.

Il 3 dicembre 2012 lo Stato greco ha avviato un programma di riacquisto delle nuove GGB ricevute dagli investitori nel quadro del programma PSI a prezzi che variavano tra il 30,2 % e il 40,1 % del loro valore nominale22. Le banche greche hanno partecipato a questo programma di riacquisto, che ha cristallizzato le ulteriori perdite nei loro bilanci in quanto la maggior parte della perdita contabile (ossia la differenza tra il valore di mercato e il valore nominale) registrata all’epoca del programma PSI per le nuove GGB è divenuta definitiva e irreversibile23.

Nel dicembre 2012 le quattro maggiori banche greche hanno beneficiato di una seconda ricapitalizzazione ponte da parte dell’HFSF.

Nella primavera del 2013 la ricapitalizzazione ponte delle quattro banche è stata convertita in una ricapitalizzazione permanente in forma di azioni ordinarie; oltre l’80 % delle azioni di ciascuna delle quattro banche era detenuto dall’HFSF. Per le banche che sono riuscite ad attirare un importo prestabilito di capitale privato (la Banca, Alpha Bank e National Bank of Greece) l’HFSF ha ricevuto azioni senza diritto di voto, mentre agli investitori privati sono stati concessi warrant sulle azioni dell’HFSF.

Nel luglio 2013 la Banca centrale greca ha affidato a un consulente il compito di svolgere uno studio preliminare sui portafogli prestiti di tutte le banche greche. Il consulente ha effettuato proiezioni relative alle perdite su prestiti (in appresso «PPP») per tutti i portafogli prestiti nazionali delle banche greche e sui prestiti soggetti al rischio greco nelle filiali e nelle succursali estere per un periodo di tre anni e mezzo e per il ciclo di vita del prestito. Alla luce delle analisi sono state predisposte PPP in due scenari macroeconomici, uno di base e uno negativo. La Banca centrale greca ha operato una stima delle PPP per i portafogli di prestiti esteri avvalendosi di alcuni contributi del consulente.

In base alla valutazione delle PPP a cura del consulente, nell’autunno del 2013 la Banca centrale greca ha avviato un nuovo stress test (in appresso «lo stress test del 2013») per valutare la solidità della posizione patrimoniale delle banche greche sia in uno scenario di base che in uno scenario negativo. Ha valutato inoltre la domanda di capitale con l’assistenza tecnica di un secondo consulente.

Gli elementi fondamentali della valutazione della domanda di capitale effettuata con lo stress test del 2013 erano: i) le PPP24 per i portafogli dei prestiti bancari su base consolidata per il rischio greco e il rischio estero, al netto delle riserve esistenti per perdite su prestiti; ii) la redditività operativa stimata delle banche per il periodo giugno 2013-dicembre 2016, sulla base di un adeguamento prudenziale dei piani di ristrutturazione che erano stati sottoposti alla Banca centrale greca nel quarto trimestre del 2013. La tabella 4 sintetizza il calcolo della domanda di capitale consolidata per le principali banche greche nello scenario di base per lo stress test del 2013.

Tabella 4 Stress test del 2013: Domanda di capitale consolidata delle banche greche nello scenario di base (in milioni di euro)

BancheCapitale primario di classe 1 di riferimento (giugno 2013) (1)Riserve per perdite su prestiti (giugno 2013) (2)PPP per il rischio greco (3)PPP per il rischio estero (4)Generazione di capitale interno (5)Rapporto Tasso di capitale primario di classe 1 in base allo stress test (dicembre 2016) (6)Fabbisogno di capitale (7)=(6)-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)
NBG48218134–8745–3100145147432183
Eurobank22287000–9519–1628210631332945
Alpha738010416–14720–293640474450262
Piraeus829412362–16132–234226585265425

Il 6 marzo 2014 la Banca centrale greca ha annunciato i risultati dello stress test del 2013 e ha chiesto alle banche di trasmetterle entro la metà di aprile 2014 i loro piani di raccolta di capitale per soddisfare la domanda di capitale nello scenario di base.

Tra la fine di marzo 2014 e l’inizio di maggio 2014 le banche hanno effettuato aumenti di capitale.

2.1.2. Beneficiario

La Banca eroga servizi bancari universali prevalentemente in Grecia e nell’Europa centrale, orientale e sud-orientale (Romania, Bulgaria, Serbia, Albania, Ucraina e Cipro) oltreché in Egitto. Offre una gamma completa di prodotti e servizi bancari e finanziari a famiglie e imprese. Opera nei servizi bancari al dettaglio, alle imprese e ai privati, nella gestione di attivi, in buoni del Tesoro e nell’investment banking. La Banca è registrata in Grecia e i suoi titoli azionari sono quotati alla borsa valori di Atene. Al 30 dicembre 2012 la Banca aveva in totale 18597 dipendenti28.

La Banca ha partecipato al programma PSI scambiando GGB e prestiti garantiti dallo Stato di valore nominale pari a 7,7 miliardi di EUR. Il suo onere complessivo correlato al PSI ammontava a circa 5911 milioni di EUR ante imposte ed era registrato per intero nei suoi libri contabili relativi al 201129. Durante il programma di riacquisto del dicembre 2012 la Banca ha venduto le nuove GGB che aveva ricevuto nell’ambito del programma PSI con un forte sconto sul valore nominale. Tale vendita ha cristallizzato le perdite sulle nuove GGB.

I dati chiave della Banca relativi al dicembre 2010, al dicembre 2011, al dicembre 2012 e al dicembre 2013 (dati consolidati) sono riportati nella tabella 5.

Tabella 5 Dati chiave di Piraeus Bank, 2010, 2011, 2012 e 2013

Utili e perdite (in milioni di euro)2010201120122013
Proventi netti da interessi1207119410471664
Totale entrate d’esercizio1510124519212205
Totale spese d’esercizio(884)(840)(931)(1680)
Entrate al lordo degli accantonamenti625405989525
Perdite per deterioramento a copertura del rischio di credito(611)(1973)(2519)(2536)
Perdite per deterioramento delle GGB e prestiti ammissibili al PSI(5911)
Avviamento negativo3513810
Risultato netto(21)(6618)(507)2546
Dati selettivi in volume (in milioni di euro)31 dicembre 201031 dicembre 201131 dicembre 201231 dicembre 2013
Totale prestiti e anticipi netti a clienti40150356344461362366
Depositi29475217963697154279
Totale degli attivi57561493527040892010
Patrimonio netto totale3273(1940)(2316)8543

Dalla tabella 5 si evince che, a parte le enormi perdite registrate nel 2011 per via del programma PSI (5911 milioni di EUR33), la Banca ha subito un calo delle entrate (a causa, tra l’altro, del costo più elevato dei depositi) nonché perdite ingenti e in aumento dovute al deterioramento dei suoi portafogli prestiti in Grecia e all’estero fino alla metà del 2012. La posizione di liquidità della Banca è stata fortemente intaccata dai deflussi dei depositi. La situazione è leggermente migliorata dopo che la Banca ha cominciato a effettuare acquisizioni nel luglio 2012.

In base allo stress test del 2013 la Banca centrale greca ha stimato il fabbisogno di capitale della Banca in 465 milioni di EUR nello scenario di base.

Nel marzo 2014 la Banca ha effettuato un aumento di capitale pari a 1752 milioni di EUR per soddisfare il fabbisogno di capitale citato al considerando 50 e rimborsare i 940 milioni di EUR in azioni privilegiate detenute dallo Stato greco34. Diversamente dall’aumento di capitale di Eurobank dell’aprile 2014, l’HFSF non si è impegnato nei confronti della Banca a conferire capitale nel quadro dell’aumento di capitale in caso di domanda insufficiente da parte dei privati. L’aumento di capitale della Banca è stato realizzato tramite un’offerta di azioni senza diritto di opzione (ossia un aumento di capitale con cancellazione dei diritti di opzione degli azionisti) a investitori internazionali e tramite un’offerta pubblica in Grecia. Il prezzo di sottoscrizione era stato stabilito in 1,70 EUR per azione.

Dopo l’aumento di capitale la Banca ha annunciato, il 22 maggio 2014, di aver rimborsato le azioni privilegiate allo Stato greco per un importo totale di 750 milioni di EUR35.

2.2. LE ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ BANCARIE GRECHE DA PARTE DELLA BANCA

2.2.1. Acquisizione di ATE

ATE è stata fondata dallo Stato greco nel 1929 come organizzazione senza fini di lucro. Fino ai primi anni ‘90 ATE è stata un’istituzione finanziaria specializzata che sosteneva lo sviluppo del settore agricolo per conto dello Stato greco. Nel dicembre 2000 la società era quotata alla borsa valori di Atene. Alla data del 14 novembre 2011 lo Stato greco era il principale azionista di ATE con una quota dell’89,9 %.

ATE ha operato in tutte le attività bancarie, sia al dettaglio sia per le imprese, ha fornito servizi finanziari quali attività assicurative e di leasing e ha acquisito importanti partecipazioni in società attive in settori non finanziari, compresa l’industria saccarifera e l’industria lattiero-casearia.

Nel luglio 2012 ATE offriva tali servizi attraverso la propria rete di 468 filiali e aveva 5024 dipendenti. Nel luglio 2012 i suoi depositi ammontavano complessivamente a 14,9 miliardi di EUR a fronte di attivi totali pari a 21,8 miliardi di EUR36.

Dal 2006 ATE ha offerto servizi anche al di fuori della Grecia attraverso una partecipazione del 74 % in ATE Bank Romania nonché una partecipazione del 20,3 % delle azioni ordinarie e del 25 % delle azioni privilegiate di AIKBanka Serbia.

Le difficoltà di ATE sono insorte prima della crisi del debito sovrano della Grecia, soprattutto a causa della scarsa qualità degli attivi e di una redditività ante deterioramento tradizionalmente bassa. Inoltre, la crisi del debito sovrano della Grecia ha colpito tutte le banche greche, ATE compresa, in due modi: i) la sopravvenuta impossibilità per la Grecia di accedere ai mercati internazionali del debito ha intaccato gravemente la posizione di liquidità delle banche greche; ii) la qualità degli attivi è peggiorata e sono aumentati i crediti in sofferenza.

Nell’aprile 2011 lo Stato greco ha conferito ad ATE 1445 milioni di EUR (compresi i 675 milioni di EUR concessi originariamente in base alla misura di ricapitalizzazione greca). ATE ha ricevuto inoltre sostegno alla liquidità per 6103 milioni di EUR. La Commissione ha approvato tali misure con la decisione di ristrutturazione di ATE.

Ciononostante, nel secondo semestre del 2011 la situazione patrimoniale di ATE è peggiorata, principalmente a causa della sua partecipazione al programma PSI. Come riportato nella tabella 2, il suo onere complessivo connesso al programma PSI ammontava a circa 4329 milioni di EUR ante imposte ed era registrato per intero nei suoi libri contabili relativi al 2011. Come riportato nella tabella 3, la domanda di capitale delle attività di ATE trasferite era stimata in 4920 milioni di EUR.

Il 22 marzo 2012 lo Stato greco ha trasmesso una relazione della Banca centrale greca che proponeva la risoluzione di ATE attraverso un procedimento di acquisto e assunzione delle attività di ATE trasferite, mentre gli attivi e i passivi rimanenti sarebbero stati scorporati attraverso una bad bank. La Banca e un’altra grande banca greca hanno presentato all’HFSF offerte non vincolanti. Il 26 luglio 2012 il consiglio direttivo dell’HFSF ha approvato l’offerta della Banca.

Il 27 luglio 2012 la Banca centrale greca ha trasferito alla Banca le attività di ATE trasferite37.

Poiché le attività di ATE trasferite contenevano meno attivi al valore nominale che passivi, ai sensi della decisione della Banca centrale greca del 28 gennaio 2013 l’HFSF doveva intervenire per coprire la differenza tra gli attivi trasferiti e i passivi trasferiti, ossia il deficit di finanziamento. Alla luce dei dati certificati, la Banca centrale greca ha concluso che il deficit di finanziamento sarebbe ammontato a 7471 milioni di EUR e l’HFSF ha concesso alla Banca obbligazioni garantite dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (in appresso «le obbligazioni del FESF») per pari importo.

Inoltre, l’HFSF si è impegnato a conferire capitale alla Banca per capitalizzare fino al 9 % le attività di ATE trasferite. Il relativo importo era stato stimato inizialmente in 500 milioni di EUR, ma l’importo finale è stato poi stabilito in 570 milioni di EUR. L’HFSF ha conferito alla Banca detto importo finale a fronte di azioni ordinarie nell’ambito della ricapitalizzazione della primavera 2013.

La Banca ha acquisito le attività di ATE trasferite a un prezzo di acquisto di 95 milioni di EUR.

2.2.2. Acquisizione di Geniki

Geniki è stata fondata nel 1937. Ha erogato servizi finanziari nei settori delle attività bancarie al dettaglio e per le imprese e dei servizi per il mercato dei capitali. Nel 2004 la maggioranza delle azioni di Geniki è stata acquisita da Société Générale. Al 31 dicembre 2012 Geniki operava tramite 104 filiali e aveva 1391 dipendenti38. Il totale degli attivi ammontava a 2,6 miliardi di EUR, il totale dei prestiti netti a 1,9 miliardi di EUR e i depositi a circa 2 miliardi di EUR39.

La crisi del debito sovrano della Grecia ha avuto un impatto molto negativo sulle prestazioni del settore bancario. Inoltre, la partecipazione delle banche greche al programma PSI ha causato un rapido deterioramento della loro situazione patrimoniale. Come riportato nella tabella 2, l’onere complessivo correlato al programma PSI di Geniki ammontava a circa 292 milioni di EUR ante imposte ed era registrato per intero nei suoi libri contabili relativi al 2011. Come riportato nella tabella 3, l’importo della domanda di capitale di Geniki era stato stimato in 281 milioni di EUR e calcolato sulla base di uno stress test eseguito dalla Banca centrale greca.

Nel giugno 2012 Société Générale ha contattato tutte e quattro le grandi banche greche nel tentativo di vendere Geniki. La Banca era l’unica interessata ad acquisire Geniki.

I negoziati tra Société Générale e la Banca per la vendita di Geniki si sono conclusi il 19 ottobre 2012 con un accordo ufficiale in base al quale: i) Société Générale avrebbe venduto e la Banca avrebbe acquistato il 99,08 % della partecipazione detenuta da Société Générale in Geniki; ii) Société Générale avrebbe attribuito e trasferito e la Banca avrebbe acquisito il 100 % degli anticipi sul capitale sociale di Geniki che Société Générale aveva concluso in passato e avrebbe concluso in futuro. Alla fine Société Générale ha acconsentito a versare a Geniki un pagamento in acconto di circa 290 milioni di EUR e a sottoscrivere un’obbligazione emessa dalla Banca per un importo di circa 170 milioni di EUR. Successivamente la Banca ha acquisito Geniki per 1 milione di EUR.

Il 14 dicembre 2012 la Banca ha annunciato la conclusione dell’operazione di acquisizione della partecipazione di Société Générale in Geniki.

2.2.3. Acquisizione delle operazioni greche delle tre banche cipriote

Bank of Cyprus, Cyprus Popular Bank e Hellenic Bank sono state fondate rispettivamente nel 1899, nel 1901 e nel 1976.

Dopo la riunione straordinaria dell’Eurogruppo del 15 marzo 2013 è stato concluso un accordo sui principali parametri per un piano di salvataggio di Cipro da parte dell’Unione europea, dell’FMI e della BCE. Il Comitato ellenico di stabilità sistemica (Hellenic Systemic Stability Board, in appresso «l’HSSB») ha proposto all’unanimità di trasferire a una banca greca esistente gli attivi e i passivi greci delle filiali delle tre banche cipriote in Grecia. In particolare l’HSSB ha dichiarato che «l’[…]40 accordo garantisce pienamente i titolari dei depositi delle filiali greche [delle tre banche cipriote], tutela l’interesse pubblico e la stabilità finanziaria della Grecia e non comporta oneri per il debito pubblico greco».

La Banca centrale greca è stata incaricata di valutare un potenziale interesse da parte di banche greche e a tal fine ha pubblicato un invito a manifestare interesse. Inoltre l’HFSF ha accettato di soddisfare la domanda di capitale (dell’acquirente) che sarebbe derivata dall’acquisizione delle filiali greche delle tre banche cipriote.

La tabella 6 riporta in sintesi gli attivi e i passivi delle tre banche cipriote che sono stati trasferiti alla Banca (in appresso «attività cipriote trasferite»).

Tabella 6 Attività trasferite delle tre banche cipriote

Attività trasferite
AttiviTutti i prestiti greci, comprese le attività di leasing e factoring
Prestiti nel settore navale e altri prestiti originati e gestiti in Grecia e registrati nel portafoglio prestiti cipriota
Immobilizzazioni (escluse le attività fiscali differite)
PassiviTutti i depositi delle tre banche cipriote raccolti in Grecia

Gli attivi trasferiti alla Banca ammontavano a circa 18,9 miliardi di EUR e i passivi a circa 15 miliardi di EUR. Le parti contraenti hanno tuttavia pattuito di tenere conto dell’importo delle perdite previsto nella relazione PIMCO per le banche di Cipro in uno scenario negativo41. Secondo la relazione PIMCO il valore degli attivi che sarebbero stati trasferiti alla Banca era di circa 16,5 miliardi di EUR, mentre i passivi trasferiti ammontavano a circa 14,5 miliardi di EUR.

Il 21 e 22 marzo 2013 solo tre banche, compresa la Banca, hanno presentato offerte non vincolanti.

Il 22 marzo 2013 l’HFSF ha dato il consenso all’acquisizione da parte della Banca delle operazioni greche delle tre banche cipriote. Il corrispettivo totale pagato dalla Banca per l’acquisizione delle attività cipriote trasferite è stato di 524 milioni di EUR. È stato concordato in particolare che la Banca avrebbe pagato 237 milioni per l’acquisizione delle attività trasferite di Bank of Cyprus, 258 milioni di EUR per l’acquisizione delle attività trasferite di Cyprus Popular Bank e 29 milioni di EUR per l’acquisizione delle attività trasferite di Hellenic Bank.

Nel giugno 2013, nell’ambito della ricapitalizzazione della primavera 201342 l’HFSF ha conferito alla Banca 524 milioni di EUR a titolo di capitale a copertura del prezzo d’acquisto pagato dalla Banca.

2.2.4. Acquisizione di MBG

MBG è stata fondata nel 2000; al 31 dicembre 2012 operava tramite 119 filiali e aveva 1174 dipendenti43.

Il 22 aprile 2013 la Banca ha sottoscritto un accordo definitivo con BCP relativo all’acquisizione dell’intero capitale sociale di MBG e alla partecipazione di BCP a un futuro aumento di capitale della Banca.

Secondo tale accordo BCP avrebbe contribuito con 400 milioni di EUR alla ricapitalizzazione regolamentare di MBG (di cui 139 milioni di EUR erano già stati conferiti da BCP nel dicembre 2012) mediante capitalizzazione dei crediti subordinati e di primo rango da BCP a MBG. Inoltre, tutti i finanziamenti erogati da BCP a MBG in passato sarebbero stati restituiti da MBG in due rate: 650 milioni di EUR alla data di chiusura dell’operazione e circa 250 milioni di EUR entro sei mesi da tale chiusura. Infine, BCP avrebbe contribuito con 400 milioni di EUR alla ricapitalizzazione della Banca tramite collocamento privato senza diritti di opzione. Successivamente la Banca avrebbe acquisito MGB interamente ricapitalizzata per 1 milione di EUR.

Il 19 giugno 2013 la Banca ha annunciato la conclusione dell’operazione di acquisizione di MBG.

2.2.5. Panoramica dell’effetto combinato delle acquisizioni

La tabella 7 fornisce una panoramica degli effetti delle acquisizioni successive sulle dimensioni e sulla forma della Banca in Grecia (nessuna delle entità acquisite comprendeva attivi esteri, ad eccezione delle attività di ATE trasferite, che comprendevano attivi rumeni di esigua entità). Per effetto di tali acquisizioni la Banca detiene ora la quota maggiore del mercato greco dei depositi e dei prestiti.

Tabella 7 Effetti delle acquisizioni successive sulle dimensioni di Piraeus in Grecia

31.12.2012 Solo GreciaPiraeus da solaATEGenikiBanche ciprioteMBGNuovo gruppo
Prestiti lordi2772712200330824194471072138
parte del nuovo gruppo38 %17 %5 %34 %7 %100 %
Prestiti netti2481111527190919481423661964
parte del nuovo gruppo40 %19 %3 %31 %7 %100 %
Depositi1541214986201414427291249752
parte del nuovo gruppo31 %30 %4 %29 %6 %100 %
Dipendenti5926501914205268118618819
parte del nuovo gruppo31 %27 %8 %28 %6 %100 %
Filiali3254601043071201316
parte del nuovo gruppo25 %35 %8 %23 %9 %100 %

2.3. MISURE DI AIUTO

2.3.1. Misure di aiuto concesse alla Banca ai sensi del regime di sostegno alle banche greche (misure L1 e A)

La Banca ha ottenuto diverse forme di aiuto ai sensi del regime di sostegno alle banche greche in base alla misura di ricapitalizzazione, alla misura di garanzia e alla misura relativa ai prestiti obbligazionari pubblici.

2.3.1.1. Sostegno dello Stato alla liquidità concesso in base alla misura di garanzia e alla misura relativa ai prestiti obbligazionari pubblici (misura L1)

La Banca ha beneficiato e continua a beneficiare dell’aiuto previsto dalla misura di garanzia e dalla misura relativa ai prestiti obbligazionari pubblici. Nella presente decisione tale aiuto sarà indicato in appresso come «misura L1». Nel 2010 la Banca ha emesso obbligazioni garantite dallo Stato per un importo complessivo di 9,9 miliardi di EUR. Inoltre, lo Stato greco ha prestato alla Banca 1289 milioni di EUR sotto forma di obbligazioni pubbliche. Alla fine di marzo 2014 la consistenza delle obbligazioni pubbliche era pari a 1024 milioni di EUR44.

Nel loro piano di ristrutturazione della Banca presentato alla Commissione il 25 giugno 2014, le autorità greche hanno chiesto l’autorizzazione a continuare a concedere garanzie e a prestare obbligazioni pubbliche alla Banca nell’ambito del regime di sostegno alle banche greche durante il periodo di ristrutturazione, qualora tale aiuto alla liquidità si renda necessario, anche se una simile eventualità non è prevista.

2.3.1.2. Ricapitalizzazione da parte dello Stato accordata in base alla misura di ricapitalizzazione (misura A)

Nell’ambito della misura di ricapitalizzazione del regime di sostegno alle banche greche, nel maggio 2009 e nel dicembre 2011 la Banca ha ricevuto dallo Stato greco conferimenti di capitale pari, rispettivamente, a 370 milioni di EUR e a 380 milioni di EUR, per un importo totale di 750 milioni di EUR (misura A), corrispondente a circa il 2,1 % delle attività ponderate per il rischio (in appresso «APR»)45 detenute all’epoca dalla Banca.

La ricapitalizzazione è avvenuta sotto forma di titoli azionari privilegiati, sottoscritti dallo Stato greco, con cedola del 10 % e una durata di cinque anni.

La Banca ha riscattato le azioni privilegiate il 22 maggio 2014, come descritto al considerando 52.

2.3.2. ELA garantito dallo Stato (misura L2)

L’ELA è una misura straordinaria che permette a un’istituzione finanziaria solvibile che abbia problemi temporanei di liquidità di ricevere un finanziamento da parte dell’Eurosistema senza che tale operazione rientri nella politica monetaria unica. Il tasso di interesse pagato dall’istituzione finanziaria per l’ELA è di […] punti base superiore all’interesse che paga per un rifinanziamento ordinario della Banca centrale.

La Banca centrale greca è responsabile del programma ELA; in altri termini, sostiene tutti i costi e si accolla i rischi derivanti dalla messa a disposizione di ELA46. Lo Stato greco ha accordato alla Banca centrale greca una garanzia statale che si applica all’importo complessivo dell’ELA concesso dalla Banca centrale greca. L’adozione dell’articolo 50, paragrafo 7, della legge greca 3943/2011, che modifica l’articolo 65, paragrafo 1, della legge greca 2362/1995, ha permesso al ministro delle Finanze di accordare garanzie in nome dello Stato alla Banca centrale greca al fine di salvaguardare i crediti rivendicati da quest’ultima nei confronti degli istituti di credito. Le banche che beneficiano dell’ELA devono pagare allo Stato una commissione di garanzia pari a […] punti base.

Al 31 dicembre 2011 la Banca aveva beneficiato di 11,64 miliardi di EUR a titolo di ELA garantito dallo Stato, mentre al 31 dicembre 2012 aveva beneficiato di 31,4 miliardi di EUR allo stesso titolo47. Dopo una forte diminuzione nel 2013, alla fine di quell’anno la Banca aveva beneficiato soltanto di 750 milioni di EUR a titolo di ELA garantito dallo Stato.

2.3.3. Misure di aiuto concesse alla Banca tramite l’HFSF (misure B1, B2, B3 e B4)

A partire dal 2012 la Banca ha beneficiato di diverse misure di sostegno al capitale accordate dall’HFSF. La tabella 8 presenta una panoramica di queste misure di aiuto.

Tabella 8 Misure di aiuto al capitale concesse alla Banca tramite l’HFSF

1o ricapitalizzazione ponte — mag. 2012 (in milioni di euro)2o ricapitalizzazione ponte — dic. 2012 (in milioni di euro)Lettera d’impegno — dic. 2012 (in milioni di euro)Partecipazione alla ricapitalizzazione del maggio 2013 (in milioni di euro)
MisuraB1B2B3B4
Importo (in milioni di euro)4700155310825891

2.3.3.1. Prima ricapitalizzazione ponte (misura B1)

I considerando 14-33 della decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus forniscono una descrizione dettagliata della prima ricapitalizzazione ponte del maggio 2012 (misura B1). Il contesto e le caratteristiche principali di questa misura sono riportati nella presente sezione.

Il 20 aprile 2012 l’HFSF ha trasmesso alla Banca una lettera con la quale si impegnava a partecipare a un aumento previsto del capitale sociale della Banca per un importo massimo di 5 miliardi di EUR.

In base alla misura B1, nel maggio 2012 l’HFSF ha trasferito alla Banca obbligazioni del FESF per un valore di 4,7 miliardi di EUR, in linea con le disposizioni per le ricapitalizzazioni ponte previste dalla legge greca 3864/2010 che ha istituito l’HFSF (in appresso «la legge HFSF»). Nel considerando 53 della decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus la Commissione ha stabilito che «La ricapitalizzazione ponte approvata il 28 maggio 2012 costituisce l’attuazione dell’obbligo assunto nella lettera d’impegno e dunque la prosecuzione del medesimo aiuto». Entrambi gli importi forniti nella lettera d’impegno e nella prima ricapitalizzazione ponte sono stati calcolati dalla Banca centrale greca per garantire che la Banca raggiungesse un coefficiente patrimoniale totale dell’8 % al 31 dicembre 2011, data della registrazione retroattiva della ricapitalizzazione ponte nei libri contabili della Banca. Come si può evincere dalla tabella 3, la misura B1 ha coperto solo una parte della domanda di capitale complessiva individuata dallo stress test del 2012. Si presumeva che la Banca avrebbe raccolto il capitale mediante un futuro aumento dello stesso, e la finalità della ricapitalizzazione ponte era esclusivamente quella di preservare l’ammissibilità della Banca al finanziamento della BCE finché l’aumento di capitale non fosse stato realizzato.

Per quanto riguarda il periodo compreso tra la data della prima ricapitalizzazione ponte e la data della sua conversione in azioni ordinarie e altri strumenti finanziari convertibili, l’accordo di presottoscrizione tra la Banca e l’HFSF prevedeva che la prima avrebbe dovuto pagare al secondo una commissione annuale dell’1 % sul valore nominale delle obbligazioni del FESF e che il pagamento delle cedole e gli interessi maturati su tali obbligazioni in detto periodo avrebbero rappresentato un ulteriore conferimento di capitale alla Banca da parte dell’HFSF49.

2.3.3.2. Seconda ricapitalizzazione ponte (misura B2)

Nell’autunno del 2012 la Banca ha registrato ulteriori perdite. Pertanto il suo capitale è nuovamente sceso al di sotto dei requisiti patrimoniali minimi per l’ammissibilità al finanziamento della BCE.

Si è resa dunque necessaria una seconda ricapitalizzazione ponte. Il 20 dicembre 2012 l’HFSF ha effettuato una seconda ricapitalizzazione ponte di 1553 milioni di EUR (misura B2), versati anche in questo caso mediante il trasferimento alla Banca di obbligazioni del FESF.

2.3.3.3. Lettera d’impegno del 20 dicembre 2012 (misura B3)

Oltre a effettuare la seconda ricapitalizzazione ponte, il 20 dicembre 2012 l’HFSF ha trasmesso alla Banca una lettera con la quale si impegnava a partecipare all’aumento del capitale sociale della Banca e all’emissione di strumenti convertibili per un importo complessivo massimo di 1082 milioni di EUR (misura B3).

Sommando le due ricapitalizzazioni ponte (misure B1 e B2) all’importo supplementare impegnato nel dicembre 2012 (misura B3) risultava che l’HFSF si era impegnato a soddisfare la domanda di capitale complessiva individuata dallo stress test del 2012 (7335 milioni di EUR50).

2.3.3.4. Partecipazione dell’HFSF alla ricapitalizzazione della primavera 2013 (misura B4) e parziale rimborso delle misure B1 e B2

Il 23 aprile 2013 l’assemblea generale degli azionisti della Banca ha approvato un aumento del capitale sociale pari a 8429 milioni di EUR51. Tale importo è stato calcolato sommando:

  1. i. i 7335 milioni di EUR serviti a soddisfare la domanda di capitale individuata dallo stress test del 2012; di questo importo, l’HFSF ha sottoscritto 5891 milioni di EUR (misura B4) e investitori privati hanno sottoscritto 1444 milioni di EUR;

  2. ii. i 570 milioni di EUR conferiti dall’HFSF per soddisfare i requisiti patrimoniali regolamentari conseguenti all’acquisizione delle attività di ATE, come da impegno del luglio 2012; tale misura è stata valutata dalla Commissione nel contesto della decisione di liquidazione di ATE e non è stata considerata aiuto di Stato alla Banca;

  3. iii. i 524 milioni di EUR conferiti dall’HFSF per soddisfare la domanda di capitale conseguente al pagamento del prezzo di acquisto delle operazioni greche delle tre banche cipriote; questa parte dell’aumento di capitale costituisce la misura C52.

Il prezzo delle nuove azioni è stato fissato in 1,70 EUR per azione, corrispondente al 50 % del prezzo medio di Borsa ponderato per il volume riferito ai 50 giorni di negoziazione precedenti la sua fissazione.

Il 3 giugno 2013 il consiglio direttivo della Banca ha annunciato l’emissione di 3888268914 nuove azioni con un valore nominale di 0,30 EUR al prezzo di 1,70 EUR per azione53. Il 28 giugno 2013 la Banca ha annunciato54 che il consiglio direttivo aveva certificato il versamento dell’intero aumento di capitale complessivo sotto forma di azioni per un importo totale pari a 8429 milioni di EUR, compreso il sovrapprezzo.

La partecipazione privata totale all’aumento del capitale sociale della Banca è stata di 1444 milioni di EUR55. Tale importo comprende la partecipazione di BCP come indicato al considerando 80.

Pertanto la partecipazione dell’HFSF all’aumento del capitale sociale della Banca è stata di 6985 milioni di EUR.

Immediatamente dopo la ricapitalizzazione della primavera 2013 l’HFSF è diventato l’azionista di maggioranza della Banca con una partecipazione dell’81 %56. L’HFSF ha emesso warrant e concesso agli investitori privati, a titolo gratuito, un warrant per ciascuna azione sottoscritta57. Ciascun warrant attribuisce il diritto di acquistare 4,48 azioni dell’HFSF a intervalli prestabiliti e a prezzi di esercizio. La prima scadenza per l’esercizio di questo diritto era il 2 gennaio 2014; successivamente i diritti connessi ai warrant si potranno esercitare ogni sei mesi fino al 2 gennaio 2018. Il prezzo di esercizio è pari al prezzo di sottoscrizione di 1,70 EUR aumentato di un tasso di interesse annuo (il 4 % per l’anno uno, il 5 % per l’anno due, il 6 % per l’anno tre, il 7 % per l’anno quattro e poi l’8 % annualizzato per gli ultimi sei mesi)58.

In base alle modifiche apportate alla legge HFSF nel 2014, in caso di emissioni riservate agli azionisti esistenti possono essere modificati soltanto i prezzi di esercizio dei warrant. Inoltre, qualsiasi modifica di questo genere avrà luogo ex post e soltanto fino alla concorrenza dell’importo dei proventi ricavati dalla vendita dei diritti di opzione dell’HFSF. Non sono previste modifiche in caso di aumenti del capitale sociale senza diritti di opzione.

2.3.4. Misure di aiuto alle attività acquisite (misura C)

2.3.4.1. Misure di aiuto per ATE

Come indicato al considerando 58, al momento della decisione di ristrutturazione di ATE quest’ultima aveva già beneficiato di misure di aiuto.

Nel dicembre 2011 lo Stato greco ha conferito ad ATE 290 milioni di EUR.

Anche la risoluzione del 27 luglio 2012 prevedeva un aiuto supplementare da parte dello Stato, come indicato ai considerando 62 e 63. L’HFSF ha concesso alla Banca obbligazioni del FESF per un valore di 7471 milioni di EUR per coprire il deficit di finanziamento. L’HFSF si è inoltre impegnato a ricapitalizzare la Banca per un importo pari a 570 milioni di EUR.

Complessivamente, l’aiuto concesso nell’ambito del procedimento di acquisto e assunzione ammonta a 8041 milioni di EUR.

2.3.4.2. Misure di aiuto per le operazioni greche delle tre banche cipriote (misura C)

Come già indicato ai considerando 77 e 101, al momento dell’acquisizione delle operazioni greche delle tre banche cipriote l’HFSF si è impegnato a conferire alla Banca 524 milioni di EUR a titolo di capitale (misura C). Tale impegno è stato mantenuto nel giugno 201359.

2.4. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

2.4.1. Operazioni nazionali

Mediante il piano di ristrutturazione, la Banca si concentrerà sulle proprie attività bancarie principali in Grecia.

Si adopererà soprattutto per rendere nuovamente redditizie ed efficienti le proprie operazioni bancarie in Grecia. A tale scopo il piano di ristrutturazione prevede una serie di misure volte a migliorare l’efficienza operativa e il margine di interesse netto della Banca, nonché misure che ne rafforzino la posizione patrimoniale e la struttura di bilancio.

Per quanto riguarda l’efficienza operativa, la Banca ha già avviato un ampio programma di razionalizzazione.

Tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013 la Banca ha ridotto la propria presenza fisica in Grecia chiudendo complessivamente 322 filiali, tenuto conto della ristrutturazione delle entità acquisite dopo la data di acquisizione. Nel 2014 la Banca ha continuato a ritmi sostenuti con […] chiusure di filiali già completate nel primo semestre.

Tabella 9 Ristrutturazione della rete di filiali in Grecia 2010-1o sem. 2014

Periodo2011201220131o sem. 2014
Numero totale di filiali all’inizio del periodo o alla data di acquisizione36091813161037
Di cui Piraeus[…][…][…][…]
ATE[…][…]
Geniki[…][…]
Filiali cipriote[…][…][…]
MBG[…][…][…]
Totale alla fine del periodo3468891037899
Chiusure totali di filiali durante il periodo1429279138

La Banca ha inoltre ridotto di 2519 unità l’organico complessivo delle proprie attività bancarie e non bancarie in Grecia nel periodo 2011-2013. In particolare, 2114 uscite sono da attribuirsi al piano di uscita volontaria attuato dalla Banca.

Tabella 10 Riduzione dell’organico in Grecia 2010-2013

Periodo201120122013
Organico complessivo all’inizio del periodo o alla data di acquisizione63701261618628
Di cui Piraeus[…][…][…]
ATE[…][…]
Geniki[…][…]
Filiali cipriote[…][…][…]
MBG[…][…][…]
Totale alla fine del periodo61721236516558
Riduzione dell’organico1982512070

Dal dicembre 2013 alla fine del 2017 la Banca prevede di ridurre ulteriormente il proprio organico in Grecia (da 16558 a […] dipendenti) e le dimensioni della propria rete (da 1037 a […] filiali).60 […]

La maggiore efficienza in termini di filiali e personale contribuirà a ridurre del […]% il costo complessivo delle attività greche della Banca, che passerà da 1394 milioni di EUR pro forma nel 2013 a […] milioni di EUR61 nel 201762. Di conseguenza, il coefficiente di esercizio previsto per le attività greche della Banca dovrebbe scendere al di sotto del […]% alla fine del periodo di ristrutturazione.

Il piano di ristrutturazione descrive anche come la Banca ridurrà i propri costi di finanziamento, un aspetto fondamentale per il ripristino della redditività. La Banca spera di poter pagare tassi di interesse più bassi sui propri depositi grazie a un contesto più stabile e, in particolare, alla stabilizzazione e alla ripresa previste dell’economia greca, che dovrebbe crescere nuovamente dal 2014 in poi. Si prevede che in Grecia gli spread pagati sui depositi diminuiscano63. Tale previsione verrebbe realizzata principalmente pagando tassi di interesse molto più bassi sui depositi a tempo. Analogamente, la Banca dipenderà meno dai finanziamenti dell’ELA e, più in generale, da quelli dell’Eurosistema, che caleranno da oltre il 45 % dei suoi attivi totali nel 2012 a meno del […]% nel 201764.

Il piano di ristrutturazione prevede inoltre che la Banca consolidi il proprio bilancio. Il rapporto prestiti/depositi in Grecia scenderà al […]% nel 2017 (dal 114 % nel 201365) e l’adeguatezza patrimoniale migliorerà ulteriormente.

Un’altra priorità della Banca è la gestione dei prestiti non produttivi (in appresso «i PNP»). La Banca rafforzerà le proprie procedure di credito sia per l’istruttoria dei prestiti (migliore copertura collaterale e limiti ridotti) sia per la gestione dei PNP. Il tasso dei PNP arriverà quasi al […]% nel […] e successivamente comincerà a diminuire fino a raggiungere un tasso previsto di circa il […]% alla fine del periodo di ristrutturazione66. Il costo del rischio (deterioramenti dovuti a perdite su prestiti) scenderà da quasi 2 miliardi di EUR nel 2013 a meno di […] milioni di EUR nel 201867.

Il miglioramento dell’efficienza operativa, l’aumento del margine di interesse netto e la diminuzione del costo dei rischi permetteranno alla Banca di ripristinare la propria redditività in Grecia dal […] in poi. Secondo le previsioni della Banca, i suoi profitti derivanti dalle attività nazionali supereranno […] miliardi di EUR nel 2018.

2.4.2. Attività bancarie internazionali

Per migliorare la redditività delle proprie operazioni estere, la Banca ha già iniziato ad attuare un programma di significativa riduzione dei costi nella rete internazionale. Tra la fine del 2011 e marzo 2014 il numero dei dipendenti è calato del 10 % da 6634 a 5948 e il numero delle filiali è diminuito del 18 % da 499 a 41068. È stata inoltre semplificata la struttura del suo portafoglio internazionale per ridurre la base di costo69.

Il piano di ristrutturazione evidenzia la necessità di ridurre la dipendenza delle succursali estere dalla loro società madre greca relativamente alla domanda di finanziamento, nonché di continuare a salvaguardare la posizione patrimoniale della Banca.

Nel settembre 2012 la Banca ha venduto la succursale americana, cui facevano capo circa 0,7 miliardi di EUR di attivi (13 filiali e 158 dipendenti).

Alla fine di giugno 2018 la Banca avrà ridotto l’esposizione degli attivi esteri a […] miliardi di EUR. Questa cifra rappresenta una riduzione del […]%70 rispetto alla fine del 201271.

La riduzione degli attivi esteri sarà di poco inferiore - a […] miliardi di EUR - nel caso […]72. In quel caso la riduzione complessiva degli attivi esteri ammonterà al […]% rispetto alla fine del 2012.

Tuttavia, invece di attenersi al suddetto massimale per gli attivi totali alla fine di giugno 2018, la Banca potrebbe decidere di dismettere […]73. In tal caso le attività mantenute rappresenteranno non più del […]% delle attività estere totali della Banca alla fine del 2012.

La Banca ridurrà il proprio finanziamento complessivo a favore delle succursali estere.

2.4.3. Raccolta di capitale privato e contributo da parte degli azionisti e creditori subordinati esistenti

La Banca ha raccolto ingenti capitali sul mercato, riducendo in tal modo l’aiuto di Stato di cui aveva necessità.

Innanzi tutto ha raccolto capitale privato nel 2011 tramite un’emissione riservata di 807 milioni di EUR74. Come indicato al considerando 104, è riuscita a raccogliere capitale da investitori privati anche grazie alla ricapitalizzazione della primavera 2013. Quest’ultima ha causato una forte diluizione degli azionisti preesistenti perché, dopo di essa, l’HFSF deteneva l’81 % delle azioni della Banca e i nuovi investitori ne possedevano il 17 %, lasciando agli azionisti preesistenti solo una partecipazione del 2 %. Dal 2008 non vengono pagati dividendi in contanti.

Nell’aprile 2014 la Banca ha raccolto sul mercato 1750 milioni di EUR di capitale per soddisfare la propria domanda di capitale supplementare e rimborsare le azioni privilegiate detenute dallo Stato greco. Le nuove azioni sono state emesse a 1,70 EUR, ossia il prezzo pagato dall’HFSF nell’ambito della ricapitalizzazione della primavera 2013.

Inoltre, la Banca ha generato capitale riacquistando i propri strumenti di debito ibridi e subordinati a un valore nominale scontato. Nel marzo 2012 la Banca si è offerta di riacquistare alcuni strumenti ibridi e strumenti di capitale subordinati di classe 2. Il prezzo, determinato sulla base del valore di mercato e comprendente un sovrapprezzo non superiore a dieci punti percentuali, è stato fissato al 37 % del valore nominale per gli strumenti ibridi e al 50 % del valore nominale per gli strumenti di capitale subordinato di classe 2. I tassi di partecipazione sono stati rispettivamente del 52,8 % e del 18,2 %. Nel maggio 2013 la Banca ha avviato un’ulteriore operazione di gestione del passivo per riacquistare fino a 321 milioni di EUR di titoli in circolazione. Il tasso di partecipazione è stato del 20 %. Tali riacquisti successivi hanno determinato una plusvalenza complessiva di circa 120 milioni di EUR75.

2.5. IMPEGNI DELLE AUTORITÀ GRECHE

Il 25 giugno 2014 lo Stato greco si è impegnato a garantire che la Banca e le sue consociate attueranno il piano di ristrutturazione presentato in pari data e ha assunto ulteriori impegni relativi all’attuazione del piano (in appresso «gli impegni»). Tali impegni sono elencati nell’allegato e sintetizzati nella presente sezione.

In primo luogo lo Stato greco si è impegnato a garantire che la Banca ristrutturerà le proprie attività commerciali in Grecia, fissando un numero massimo di filiali e di dipendenti alla data del 31 dicembre 2017 nonché un massimale per i costi complessivi delle attività greche nel corso del 201776.

Lo Stato greco si è impegnato altresì a garantire che la Banca ridurrà i costi dei depositi raccolti in Grecia e rispetterà un rapporto massimo prestiti netti/depositi alla data del 31 dicembre 201777. […]

Per quanto riguarda le succursali estere della Banca, lo Stato greco si è impegnato a garantire che la Banca ridurrà la leva finanziaria per i propri attivi esteri entro il 30 giugno 201878. Inoltre, il sostegno alla liquidità o al capitale per tali succursali è rigidamente limitato in termini di importo nominale e circoscritto a situazioni specifiche.

Lo Stato greco si è impegnato a garantire che la Banca dismetterà alcuni titoli e si asterrà dall’acquistare titoli non rientranti nella categoria investimento, salvo talune eccezioni79.

Lo Stato greco ha assunto una serie di impegni relativi al governo societario della Banca. Si è impegnato a limitare le retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti della Banca80.

Si è impegnato a garantire altresì che la Banca adotterà una politica creditizia prudente, per assicurare che le decisioni di concessione e ristrutturazione dei prestiti siano finalizzate a massimizzare la redditività e l’efficienza della Banca. La Banca soddisferà i severi requisiti per il monitoraggio del rischio di credito e la ristrutturazione dei prestiti81.

Alcuni degli impegni assunti riguardano le operazioni tra la Banca e mutuatari collegati. Questi impegni mirano a garantire che la Banca non si discosti da prassi bancarie prudenti quando, ad esempio, concede o ristruttura prestiti ai propri dipendenti, dirigenti e azionisti, nonché a enti pubblici, partiti politici e società di media82.

Infine, lo Stato greco si è impegnato a garantire che la Banca rispetterà alcune limitazioni del comportamento, quali il divieto di distribuire cedole e dividendi, il divieto di acquisizione e il divieto di pubblicizzare il sostegno pubblico83.

Questi impegni saranno monitorati fino al 31 dicembre 2018 da un fiduciario.

Nella documentazione presentata il 25 giugno 2014 lo Stato greco ha comunicato separatamente che avrebbe chiesto l’approvazione della Commissione prima di eventuali riacquisti dei warrant da parte della Banca o di qualsiasi ente statale, incluso l’HFSF84.

3. MOTIVI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE RIGUARDANTE LA PRIMA RICAPITALIZZAZIONE PONTE

Il 27 luglio 2012 la Commissione ha aperto il procedimento di indagine formale per verificare il rispetto delle condizioni della comunicazione sul settore bancario del 200885 per quanto riguarda l’adeguatezza, la necessità e la proporzionalità della prima ricapitalizzazione ponte effettuata dall’HFSF a beneficio della Banca (misura B1).

Per quanto concerne l’adeguatezza della misura, la Commissione, considerato che l’aiuto è stato concesso dopo la ricapitalizzazione e il sostegno alla liquidità e che la durata del salvataggio è stata piuttosto lunga, ha espresso dubbi sul fatto che la Banca avesse adottato tutte le misure possibili per evitare di avere bisogno di ulteriori aiuti in futuro86. Inoltre, alla Commissione non era chiara l’identità di chi avrebbe controllato la Banca in futuro, una volta che la prima ricapitalizzazione ponte fosse stata sostituita da una ricapitalizzazione definitiva87, in quanto la Banca sarebbe potuta passare sotto il controllo dello Stato o degli azionisti privati di minoranza in grado di esercitare controllo e una leva finanziaria elevata. In entrambi i casi la Commissione ha comunicato che avrebbe considerato adeguata la prima ricapitalizzazione ponte soltanto se fossero state mantenute la qualità della gestione della Banca e, in particolare, la sua procedura di prestito.

Per quanto riguarda la necessità della prima ricapitalizzazione ponte, al considerando 70 della decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la Banca avesse adottato tutte le misure possibili per evitare di avere bisogno di ulteriori aiuti in futuro. Inoltre, essendo incerta la durata della ricapitalizzazione ponte, la Commissione non ha potuto stabilire se la misura fosse sufficiente e conforme ai principi di remunerazione e condivisione degli oneri previsti nella normativa in materia di aiuti di Stato. Oltretutto, poiché i termini della conversione della prima ricapitalizzazione ponte in una ricapitalizzazione definitiva non erano noti quando è stata adottata la decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus, la Commissione non ha potuto valutarli.

Per quanto riguarda la proporzionalità della misura, la Commissione ha dubitato che le garanzie (i divieti di pubblicizzare il sostegno dello Stato, di distribuire cedole e dividendi, di esercitare opzioni di acquisto e di riacquisto descritti al considerando 76 della decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus) fossero sufficienti in relazione alla prima ricapitalizzazione ponte. Inoltre, al considerando 77 della decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus la Commissione ha affermato che la mancanza di norme volte a impedire che l’HFSF coordini le quattro maggiori banche principali (ossia la Banca, Eurobank, NBG e Alpha Bank) e di garanzie adeguate per evitare che tali banche scambino informazioni commerciali riservate potrebbe causare distorsioni della concorrenza. Pertanto la Commissione ha proposto di nominare un fiduciario che sia fisicamente presente nella Banca.

4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE SUL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE RIGUARDANTE LA PRIMA RICAPITALIZZAZIONE PONTE

4.1. OSSERVAZIONI DELLA BANCA

Il 30 agosto 2012 la Commissione ha ricevuto le osservazioni della Banca in merito alla decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus.

Per quanto concerne l’adeguatezza delle misure, la Banca ha rilevato che la crisi del debito in Grecia e nella zona euro è stata un evento senza precedenti. L’apporto di capitale del maggio 2009, corrispondente all’1 % delle sue APR, rappresentava una risposta diretta alle straordinarie turbolenze sui mercati finanziari mondiali. Alla fine del 2011 l’ulteriore apporto di capitale da parte dello Stato greco, pari a 380 milioni di EUR, corrispondeva all’1,1 % delle APR detenute dalla Banca in quel momento e aveva lo scopo di rimediare alla riduzione di capitale prevista come conseguenza dell’aggravamento della recessione. La ricapitalizzazione della Banca da parte dell’HFSF per un importo di 4,7 miliardi di EUR ha costituito la prima parte della ricapitalizzazione destinata a rimediare alla riduzione di capitale dovuta al programma PSI e alla valutazione dei portafogli prestiti effettuata da Blackrock88, nonché all’aggravamento della recessione.

La Banca ha espresso altresì il parere che la nomina da parte dello Stato greco e dell’HFSF di uno e, rispettivamente, due membri del consiglio direttivo della Banca in qualità di loro rappresentanti, nonché di un membro dell’HFSF a membro del comitato Rischi del consiglio direttivo della Banca, insieme ad altri, garantiva che la Banca non avrebbe potuto assumere rischi eccessivi.

Per quanto concerne la necessità delle misure, la Banca ha osservato che la forma della ricapitalizzazione in quanto finanziamento ponte era stata decisa dalle autorità greche e dall’Unione europea, dall’FMI e dalla BCE e che l’importo della ricapitalizzazione ponte, pari a 4,7 miliardi di EUR, era tale da annullare quasi completamente l’effetto del programma PSI. In merito alla conversione della ricapitalizzazione ponte in capitale permanente, dopo il periodo prolungato in cui la Grecia era stata senza un governo nel secondo trimestre del 2012, una volta approvata una struttura definitiva la diluizione degli azionisti esistenti si sarebbe verificata inevitabilmente e sarebbe stata concordata una remunerazione adeguata (sulla base dei termini e degli strumenti utilizzati).

Per quanto concerne la proporzionalità delle misure, la Banca ha osservato che dal 2009 aveva adeguato le proprie prassi di erogazione del credito applicando criteri di concessione più severi, termini di rimborso accelerati e limiti di credito ridotti. A partire dal primo trimestre del 2009 erano state riviste e approvate dal vice amministratore delegato e dal direttore generale/ufficio concessione crediti tutte le richieste di pagamento superiori a un determinato importo. La Banca non intendeva modificare le proprie prassi correnti così come indicate nel piano aziendale presentato alla Banca centrale greca né violare i requisiti vigenti per la concessione di crediti. Tali requisiti erano tra i più severi del settore, come indicato anche dagli ottimi risultati conseguiti dalla Banca nella valutazione di Blackrock Solutions. Queste intenzioni sarebbero state garantite dalla presenza di rappresentanti dello Stato greco e dell’HFSF nel consiglio direttivo della Banca.

Riguardo alla proposta della Commissione di nominare un fiduciario, la Banca era del parere che esistesse già uno stretto controllo da parte di numerosi soggetti terzi, come la Banca centrale greca, revisori esterni, il rappresentante dello Stato greco e i rappresentanti dell’HFSF.

4.2. OSSERVAZIONI DI UN’ALTRA BANCA GRECA

Il 3 gennaio 2013 la Commissione ha ricevuto le osservazioni di una banca greca sulla decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus. Detta banca greca ha rilevato che la ricapitalizzazione delle banche greche da parte dell’HFSF ha costituito, in linea di principio, un gradito passo avanti verso un sistema bancario più sano e redditizio e non ha formulato obiezioni in merito alla ricapitalizzazione della Banca.

Tuttavia, pur esprimendo il proprio pieno sostegno al principio della ricapitalizzazione delle banche greche da parte dell’HFSF, la banca suddetta ha fatto presente che, al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e di evitare discriminazioni, si aspettava che la ricapitalizzazione da parte dell’HFSF fosse aperta a tutte le banche operanti in Grecia a condizioni analoghe.

5. OSSERVAZIONI DELLO STATO GRECO SUL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE RIGUARDANTE LA PRIMA RICAPITALIZZAZIONE PONTE

Il 5 settembre 2012 lo Stato greco ha presentato osservazioni redatte dalla Banca centrale greca e dall’HFSF.

5.1. OSSERVAZIONI DELLA BANCA CENTRALE GRECA

Per quanto riguarda l’adeguatezza della prima ricapitalizzazione ponte, la Banca centrale greca ha osservato che l’importo di 18 miliardi di EUR con cui l’HFSF ha provveduto alla ricapitalizzazione delle quattro maggiori banche greche nel maggio 2012 era inferiore all’importo finale necessario affinché queste banche raggiungessero gradualmente e mantenessero un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 10 % entro il giugno 2012 e del 7 % in uno scenario di stress negativo della durata di tre anni. La Banca centrale greca ha inoltre osservato che la prima ricapitalizzazione ponte era temporanea, poiché il processo di ricapitalizzazione si sarebbe concluso con aumenti di capitale azionario da parte delle suddette quattro banche.

La Banca centrale greca ha rilevato altresì che la ricapitalizzazione delle maggiori banche greche rientrava nella ristrutturazione di più lungo termine del settore bancario greco. Ha osservato anche che, se una banca resta nelle mani di privati, probabilmente la gestione rimarrà la stessa, mentre se una banca diventa di proprietà dello Stato, ossia di proprietà dell’HFSF, quest’ultimo potrebbe nominare una nuova direzione che, in ogni caso, sarà sottoposta alla valutazione della Banca centrale greca. La Banca centrale greca ha fatto presente che verifica su base continuativa il quadro relativo al governo societario, l’adeguatezza della direzione e il profilo di rischio di ogni banca per garantire che non vengano assunti rischi eccessivi. Ha poi rilevato che l’HFSF aveva già nominato propri rappresentanti nei consigli direttivi delle banche ricapitalizzate.

Per quanto concerne la necessità della prima ricapitalizzazione ponte, la Banca centrale greca ha osservato che la ricapitalizzazione della Banca era limitata al fine di garantire il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi applicabili all’epoca (8 %). Ha affermato inoltre che il periodo prolungato precedente le ricapitalizzazioni era dovuto al brusco deterioramento del contesto operativo in Grecia e all’impatto del programma PSI, alla complessità dell’intero progetto e alla necessità di massimizzare la partecipazione degli investitori privati agli aumenti del capitale sociale.

Per quanto concerne la proporzionalità della prima ricapitalizzazione ponte, la Banca centrale greca ha sottolineato che la piena attuazione del piano di ristrutturazione da presentare alla Commissione sarebbe garantita dal fatto che la sospensione del diritto di voto dell’HFSF sarebbe revocata, tra l’altro, in caso di sostanziale violazione del piano stesso. La Banca centrale greca ha osservato altresì che le difficoltà della Banca non erano dovute né a una sottovalutazione dei rischi da parte della direzione della Banca né a condotte commerciali aggressive.

5.2. OSSERVAZIONI DELL’HFSF

Per quanto riguarda l’adeguatezza della prima ricapitalizzazione ponte, in merito al problema di una potenziale ingerenza dello Stato nel caso in cui quest’ultimo conceda, tramite l’HFSF, aiuti di Stato per importi elevati e l’HFSF disponga del diritto di voto a pieno titolo, l’HFSF ha affermato che le banche da esso finanziate non sono considerate enti pubblici né enti soggetti al controllo dello Stato e che non passeranno sotto tale controllo neppure dopo la loro ricapitalizzazione definitiva da parte dell’HFSF. L’HFSF ha specificato di essere un ente giuridico di diritto privato totalmente indipendente, con autonomia decisionale, e di non essere soggetto al controllo del governo ai sensi dell’articolo 16C, paragrafo 2, della legge HFSF, secondo cui gli istituti di credito ai quali l’HFSF ha fornito sostegno patrimoniale non fanno parte del settore pubblico in generale. L’HFSF ha anche fatto riferimento alla propria struttura di governance.

Per quanto riguarda il proprio intervento nella gestione della Banca, l’HFSF ha osservato che ne avrebbe rispettato l’autonomia senza interferire nella sua gestione ordinaria, dato che il suo ruolo si limita a quanto disposto dalla legge HFSF. Ha affermato che non ci sarebbe stata alcuna ingerenza né coordinamento da parte dello Stato e che le decisioni della Banca relative all’erogazione dei prestiti (inter alia in materia di garanzie collaterali, determinazione dei prezzi e solvibilità dei mutuatari) sarebbero state adottate in base a criteri commerciali.

L’HFSF ha aggiunto che la legge HFSF e l’accordo di presottoscrizione prevedono garanzie adeguate al fine di impedire agli azionisti privati esistenti di assumere rischi eccessivi e ha richiamato l’attenzione su elementi quali: i) la nomina di propri rappresentanti in qualità di membri indipendenti e non esecutivi del consiglio direttivo della Banca e la loro presenza nelle commissioni; ii) la due diligence da esso svolta nella Banca; iii) la limitazione dei suoi diritti di voto dopo la ricapitalizzazione definitiva soltanto finché la Banca si fosse conformata ai termini del piano di ristrutturazione.

L’HFSF ha dichiarato che sono in atto misure adeguate per garantire che le banche da esso partecipate non scambino tra loro informazioni commerciali riservate. Dette misure comprendono la nomina di differenti rappresentanti dell’HFSF in queste banche, l’affidamento a tali rappresentanti di incarichi che garantiscono una tutela specifica dal flusso di informazioni da un rappresentante all’altro e chiare istruzioni interne che vietano a detti rappresentanti di trasmettere informazioni commerciali riservate sulle banche. Inoltre, l’HFSF ha affermato di non esercitare i propri diritti in relazione alle banche in modo tale da rischiare di impedire, limitare, falsare oppure ridurre o inibire in misura significativa la concorrenza effettiva. Infine, l’HFSF ha evidenziato che i membri del suo consiglio direttivo e i suoi dipendenti sono soggetti a norme di riservatezza e a obblighi fiduciari rigorosi, nonché a disposizioni riguardanti il segreto professionale relativamente ai suoi affari.

6. VALUTAZIONE DELL’AIUTO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI ATE E DELLE OPERAZIONI GRECHE DELLE TRE BANCHE CIPRIOTE

6.1. VALUTAZIONE DELL’AIUTO RELATIVO AD ATE

Nella decisione di ristrutturazione di ATE la Commissione ha concluso che le misure descritte ai considerando 58 e 108 della presente decisione costituiscono un aiuto di Stato e sono compatibili con il mercato interno.

Nella decisione di liquidazione di ATE la Commissione ha concluso che le misure descritte ai considerando 109 e 110 della presente decisione costituiscono un aiuto di Stato per le attività di ATE trasferite. La Commissione ha concluso altresì che l’aiuto ad ATE è compatibile con il mercato interno soltanto se l’integrazione delle attività di ATE trasferite avviene conformemente al piano e se il piano di ristrutturazione della Banca — che comprende le attività di ATE trasferite — consente il ripristino della sua redditività a lungo termine. Il ripristino della redditività a lungo termine è accertato nella sezione 7.6.2.

Pertanto la Commissione non ha necessità di valutare nuovamente le suddette misure e conferma la loro compatibilità con il mercato interno.

6.2. VALUTAZIONE DELL’AIUTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI GRECHE DELLE TRE BANCHE CIPRIOTE (MISURA C)

6.2.1. Esistenza e importo dell’aiuto

La Commissione ha accertato l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato per quanto riguarda la misura C. A norma della disposizione citata, per aiuto di Stato s’intendono, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

L’HFSF si era impegnato a ricapitalizzare la Banca per 524 milioni di EUR nel marzo 2013, durante la procedura di offerta per l’acquisizione delle attività cipriote trasferite. Pertanto la misura è stata accordata nel marzo 2013. La ricapitalizzazione effettiva è avvenuta nel quadro della ricapitalizzazione della primavera 201389.

La ricapitalizzazione della Banca è stata effettuata dall’HFSF, un ente istituito e finanziato dallo Stato greco per sostenere le banche, e pertanto l’erogazione è stata realizzata utilizzando risorse statali.

Quanto al beneficiario dell’aiuto di Stato, come spiegato al considerando 72 la ricapitalizzazione aveva lo scopo di soddisfare la domanda di capitale conseguente all’acquisizione delle attività cipriote trasferite. Inoltre, della ricapitalizzazione si sarebbe potuta avvalere qualsiasi banca greca disposta ad acquisire le attività cipriote trasferite. L’offerta della Banca, così come sottoposta all’approvazione dell’HFSF, teneva conto di una ricapitalizzazione da parte di quest’ultimo. A quel tempo le banche greche soffrivano di scarsità di capitale e nessuna di esse avrebbe acquisito le attività cipriote trasferite senza la promessa di una ricapitalizzazione. Pertanto, sebbene il destinatario del capitale fornito dall’HFSF fosse formalmente la Banca, la Commissione ritiene che i beneficiari dell’aiuto di Stato fossero le attività cipriote trasferite, posto che la misura in questione ne ha consentito la vendita a una banca greca. Senza la ricapitalizzazione della Banca, tali attività non sarebbero state acquisite da una banca greca, bensì sarebbero rimaste di proprietà di gruppi che si trovavano in gravissime difficoltà (sia Cyprus Popular Bank che Bank of Cyprus erano in fase di risoluzione a causa della forte domanda di capitale) e pertanto sarebbero probabilmente fallite o avrebbero quanto meno sofferto un ingente deflusso di depositi. Quanto all’esistenza di un vantaggio, la Commissione rileva altresì che la ricapitalizzazione della Banca da parte dell’HFSF non è conforme al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato: in quel momento caratterizzato da una grave incertezza, un investitore privato operante in condizioni normali di mercato non si sarebbe impegnato a effettuare in futuro un consistente conferimento di capitale a favore della Banca senza conoscere in anticipo i termini di tale conferimento (ossia il prezzo di emissione).

Inoltre, la misura è selettiva a priori, posto che si applica esclusivamente alle attività cipriote trasferite (ciascuna delle quali rappresenta un’impresa) e a nessun’altra impresa.

Infine, le attività cipriote trasferite, cioè le filiali greche delle tre banche cipriote, sono in concorrenza con altre banche, incluse le succursali di banche estere, che operano in Grecia o sono potenzialmente interessate a entrare nel mercato greco. Ne consegue che il salvataggio delle attività citate falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri.

Pertanto, la Commissione conclude che la ricapitalizzazione della Banca da parte dell’HFSF per un importo pari a 524 milioni di EUR costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Beneficiario dell’aiuto di Stato

Come già spiegato al considerando 173, la Commissione considera le attività cipriote trasferite i beneficiari del pagamento delle obbligazioni del FESF da parte dell’HFSF.

Inoltre, come spiegato ai considerando 71 e 173, le attività cipriote trasferite, cioè le filiali greche delle tre banche cipriote, dovevano essere acquisite da un’altra banca per ragioni di stabilità finanziaria e principalmente a causa della difficilissima situazione in cui versavano dette banche. Pertanto, la vendita delle attività cipriote trasferite e la questione se essa si configuri come aiuto di Stato per l’acquirente, ossia la Banca, dovrebbero essere esaminate nella sezione «Ripristino della redditività attraverso la vendita di una banca» della comunicazione sulla ristrutturazione90.

Ai fini di detta vendita la Banca centrale greca ha deciso di contattare soltanto le maggiori banche nazionali operanti in Grecia; di esse, soltanto la Banca e altre due banche hanno presentato offerte non vincolanti. La Banca è l’unico offerente che ha presentato un’offerta vincolante valida. Nonostante il numero limitato di acquirenti contattati, non si può escludere che la gara d’appalto fosse aperta, posto che era ragionevole non attendersi offerte formali da parte di altri investitori. All’epoca, infatti, a causa dell’instabilità finanziaria del sistema bancario greco, che registrava forti perdite sui prestiti dovute a una recessione grave e prolungata, le banche estere presenti in Grecia avevano dismesso o stavano per dismettere le loro attività greche (ad esempio Geniki, MBG, Emporiki Bank). In altri termini, stavano uscendo dal mercato greco e non cercavano nuove opportunità di investimento in Grecia. È inoltre ragionevole presumere che soltanto un investitore in grado di stabilizzare rapidamente e rendere redditizie le attività acquisite — ossia un gruppo bancario di grandi dimensioni — sarebbe stato interessato a tali attività. Infine, dato il pochissimo tempo a disposizione per chiudere la procedura di vendita — a causa della crisi finanziaria in cui operavano le banche venditrici — era assai improbabile che vi partecipassero banche estere o altri tipi di investitori, considerato che simili investitori, prima di sottoporre un’offerta formale, avrebbero abitualmente chiesto di effettuare una due diligence degli attivi offerti in vendita.

Pertanto la Commissione conclude che il prezzo di vendita delle attività cipriote trasferite era il prezzo di mercato e che l’aiuto all’acquirente, ossia la Banca, può essere escluso.

6.2.2. Base giuridica per la valutazione di compatibilità

A norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione può dichiarare compatibile con il mercato interno un aiuto quando questo sia finalizzato a «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro».

La Commissione è consapevole che la crisi finanziaria mondiale può turbare gravemente l’economia di uno Stato membro e che le misure a sostegno delle banche possono porre rimedio a tale turbamento. Ciò è stato confermato nella comunicazione sul settore bancario del 2008, nella comunicazione sulla ricapitalizzazione e nella comunicazione sulla ristrutturazione. La Commissione ritiene tuttora che le condizioni per l’autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato siano soddisfatte, trovandosi i mercati finanziari nuovamente sotto pressione. La Commissione ha ribadito questa opinione adottando la comunicazione di proroga del 201191 e la comunicazione sul settore bancario del 201392.

Per quanto concerne l’economia greca, nelle decisioni che approvano e prorogano il regime di sostegno alle banche greche e negli interventi a favore delle misure di aiuto concesse dallo Stato greco a singole banche93 la Commissione ha riconosciuto l’esistenza di un grave rischio di turbamento dell’economia del paese e l’adeguatezza del sostegno statale alle banche come rimedio a tale situazione. La base giuridica per la valutazione delle misure di aiuto dovrebbe pertanto essere l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

Durante la crisi finanziaria la Commissione ha elaborato criteri di compatibilità per diversi tipi di misure di aiuto. Nella comunicazione sul settore bancario del 2008 sono stati esposti per la prima volta i principi per valutare tali misure.

Come indicato al punto 15 della comunicazione sul settore bancario del 2008, per essere compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, un aiuto deve soddisfare i criteri generali di compatibilità:

  1. a) adeguatezza: la misura di aiuto deve essere ben mirata per poter raggiungere in maniera efficace l’obiettivo di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia; ciò non accadrebbe se la misura non fosse atta a porre rimedio al turbamento;

  2. b) necessità: la misura d’aiuto deve essere necessaria, nell’importo e nella forma, al conseguimento dell’obiettivo previsto; pertanto l’importo della misura deve essere quello minimo necessario al conseguimento dell’obiettivo e la misura deve assumere la forma più appropriata per porre rimedio al turbamento;

  3. c) proporzionalità: gli effetti positivi della misura devono essere correttamente bilanciati rispetto alle distorsioni della concorrenza, onde limitare queste ultime al minimo necessario per raggiungere gli obiettivi delle misure stesse.

Durante la crisi finanziaria la Commissione ha elaborato criteri di compatibilità per diversi tipi di misure di aiuto. Nella comunicazione sul settore bancario del 2008 sono stati esposti per la prima volta i principi per valutare tali misure.

La comunicazione sulla ricapitalizzazione presenta ulteriori indicazioni sul livello di remunerazione richiesto per i conferimenti di capitale pubblico.

Infine, la Commissione ha spiegato nella comunicazione sulla ristrutturazione come avrebbe valutato i piani di ristrutturazione. Nella propria valutazione del piano di ristrutturazione della Banca, in base alla comunicazione sulla ristrutturazione, la Commissione terrà conto di tutte le misure elencate nella tabella 11.

6.2.3. Conformità della misura di aiuto C alla comunicazione sul settore bancario del 2008 e alla comunicazione sulla ricapitalizzazione

6.2.3.1. Adeguatezza

Per quanto concerne l’adeguatezza della misura, cioè l’impegno assunto dall’HFSF di ricapitalizzare la Banca per un importo di 524 milioni di EUR, la Commissione ritiene che la misura sia adeguata perché ha reso possibile la vendita alla Banca delle operazioni greche delle tre banche cipriote.

In assenza di tale misura nessuna banca greca, compresa la Banca, sarebbe stata disponibile ad acquisire le attività cipriote trasferite in un momento in cui nessuna banca al di fuori della Grecia era disponibile a entrare nel mercato greco. Se le attività cipriote trasferite non fossero state acquisite, tali attività e, in particolare, i depositi delle filiali greche sarebbero stati in pericolo. Pertanto la misura ha garantito il mantenimento della stabilità finanziaria in Grecia. In base a ciò, la Commissione ritiene che la misura sia adeguata come aiuto al salvataggio.

6.2.3.2. Necessità

In linea con la comunicazione sul settore bancario del 2008, la misura di aiuto deve essere necessaria, nell’importo e nella forma, al conseguimento dell’obiettivo previsto. Ciò implica, ad esempio, che l’importo del conferimento di capitale deve essere quello minimo necessario al conseguimento dell’obiettivo.

In un momento in cui per le banche greche era molto difficile reperire capitale, la misura ha soddisfatto la domanda di capitale conseguente al pagamento del prezzo di acquisto per l’acquisizione delle attività cipriote trasferite, consentendo così che l’acquisizione avesse luogo.

Inoltre, la Commissione valuta positivamente il fatto che l’aiuto avesse la forma di un conferimento di capitale nel quadro della ricapitalizzazione della primavera 2013, posto che l’HFSF non ha concesso alla Banca una sovvenzione ma ha ricevuto azioni ordinarie di pari valore.

Pertanto la misura è necessaria per conseguire l’obiettivo di limitare il turbamento del sistema bancario greco e dell’economia nel suo complesso.

6.2.3.3. Proporzionalità

Le attività beneficiarie dell’aiuto sono state vendute dopo che le autorità greche avevano indetto una gara d’appalto. Inoltre, le attività acquisite sono state integrate rapidamente all’interno della Banca. L’aiuto non ha permesso alle attività che ne hanno beneficiato di rimanere come concorrenti separati sul mercato.

Peraltro, l’importo dell’aiuto era relativamente esiguo, dato che corrispondeva a circa il 3 % dei prestiti netti totali delle attività cipriote trasferite (o a circa il 3 % delle loro APR)94.

La Commissione ritiene pertanto che la misura fosse strutturata in modo tale da ridurre al minimo distorsioni indebite della concorrenza.

6.2.3.4. Conclusione sulla conformità alla comunicazione sul settore bancario del 2008 e alla comunicazione sulla ricapitalizzazione

Sulla base dell’analisi di cui ai considerando da 189 a 197 la Commissione conclude che la ricapitalizzazione della Banca a cura dell’HFSF per un importo di 524 milioni di EUR era adeguata, necessaria a conseguire l’obiettivo di limitare il turbamento del sistema bancario greco e dell’economia nel suo complesso ed era strutturata in modo tale da ridurre al minimo distorsioni indebite della concorrenza, nonché conforme alla comunicazione sul settore bancario del 2008 e alla comunicazione sulla ricapitalizzazione.

6.2.4. Conformità delle misure di aiuto alla comunicazione sulla ristrutturazione

Come spiegato al considerando 178, la vendita delle attività cipriote trasferite rientra nella sezione «Ripristino della redditività attraverso la vendita di una banca» della comunicazione sulla ristrutturazione. Conformemente al punto 17 della comunicazione sulla ristrutturazione, in caso di vendita di una banca in difficoltà a un’altra istituzione finanziaria devono essere rispettati i requisiti in materia di redditività, contributo proprio e limitazione delle distorsioni della concorrenza.

6.2.4.1. Ripristino della redditività a lungo termine delle attività cipriote trasferite attraverso la vendita

Il punto 17 della comunicazione sulla ristrutturazione spiega che la vendita di una banca in difficoltà a un’altra istituzione finanziaria può contribuire al ripristino della redditività a lungo termine se l’acquirente è redditizio e in grado di assorbire il trasferimento della banca in difficoltà, e che tale vendita potrebbe contribuire al ripristino della fiducia del mercato.

La Banca ha efficacemente integrato le attività cipriote trasferite. Come affermato nella sezione 7.6, la Banca, in base al suo piano di ristrutturazione, può essere considerata un’entità efficiente. Pertanto il trasferimento alla Banca delle attività cipriote trasferite permette di ripristinare la loro redditività a lungo termine.

6.2.4.2. Contributo proprio e condivisione degli oneri

Per quanto riguarda il contributo degli azionisti delle tre banche cipriote ai costi di ristrutturazione, la Commissione rileva che esse non hanno venduto le attività cipriote trasferite al valore contabile bensì al valore adeguato sulla base della relazione PIMCO. Inoltre, anche dopo tale adeguamento le tre banche cipriote hanno trasferito alla Banca più attivi che passivi. È stata pertanto realizzata una sufficiente condivisione degli oneri tra gli azionisti, dato che la perdita di valore delle attività cipriote trasferite è stata sostenuta dalla parte venditrice.

6.2.4.3. Misure per limitare le distorsioni della concorrenza

In merito alle misure per limitare le distorsioni della concorrenza, il punto 30 della comunicazione sulla ristrutturazione prevede che «per valutare la necessità di misure di questo tipo, la Commissione prende come punto di partenza le dimensioni, l’entità e la portata dei settori di operatività che avrebbe la banca in questione con l’esecuzione di un piano di ristrutturazione credibile[…]. La natura e la forma di tali misure dipenderanno da due criteri: in primo luogo, l’importo degli aiuti e le condizioni e circostanze in cui sono stati concessi e, in secondo luogo, le caratteristiche del mercato o dei mercati sui quali opererà la banca beneficiaria».

Come descritto al considerando 196, l’importo dell’aiuto corrisponde a circa il 3 % delle APR delle attività cipriote trasferite. Pertanto, la Commissione ritiene che esso sia relativamente esiguo, considerato che ha permesso la vendita delle attività cipriote trasferite e, come spiegato al considerando 190, ha garantito il mantenimento della stabilità finanziaria in Grecia.

A seguito della vendita delle attività cipriote trasferite, le filiali greche hanno cessato di esistere come concorrenti a sé stanti perché sono state completamente integrate nella Banca.

La Commissione conclude che, vista la relativa esiguità dell’importo dell’aiuto alle attività cipriote trasferite e considerato che esse non hanno continuato a esistere come concorrenti a sé stanti, non sussistono distorsioni indebite della concorrenza.

6.2.4.4. Conclusione sulla conformità alla comunicazione sulla ristrutturazione

In base all’analisi di cui ai considerando da 199 a 206 la Commissione conclude che la vendita delle attività cipriote trasferite e la loro integrazione nella Banca ne assicurano la redditività a lungo termine, che l’aiuto è limitato al minimo necessario e non ha dato luogo a distorsioni indebite della concorrenza, in linea con la comunicazione sulla ristrutturazione.

La ricapitalizzazione della Banca per un importo pari a 524 milioni di EUR a cura dell’HFSF dovrebbe pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno.

7. VALUTAZIONE DELL’AIUTO CONCESSO ALLA BANCA

7.1. ESISTENZA E IMPORTO DELL’AIUTO

La Commissione deve stabilire l’esistenza dell’aiuto di Stato a favore della Banca ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.1. Esistenza dell’aiuto nelle misure concesse nell’ambito del regime di sostegno alle banche greche

7.1.1.1. Sostegno dello Stato alla liquidità concesso in base alla misura di garanzia e alla misura relativa ai prestiti obbligazionari pubblici (misura L1)

La Commissione ha già stabilito nelle decisioni che approvano e prorogano il regime di sostegno alle banche greche95 che il sostegno alla liquidità accordato ai sensi del regime stesso costituisce un aiuto. Nel 2011 la Banca ha emesso obbligazioni garantite dallo Stato per un importo complessivo pari a 9,9 miliardi di EUR. Inoltre, lo Stato greco ha prestato alla Banca 1289 milioni di EUR di obbligazioni pubbliche. Alla fine di marzo 2014 la consistenza delle obbligazioni garantite dallo Stato e delle obbligazioni pubbliche era pari, rispettivamente, a 9,9 miliardi di EUR e a 1024 milioni di EUR96. Costituirebbe aiuto anche un ulteriore sostegno alla liquidità accordato in base al regime di sostegno alle banche greche.

7.1.1.2. Ricapitalizzazione da parte dello Stato accordata in base alla misura di ricapitalizzazione (misura A)

La Commissione ha già stabilito, nella decisione del 19 novembre 2008 relativa al regime di sostegno alle banche greche, che le ricapitalizzazioni da concedere in base alla misura di ricapitalizzazione prevista da tale regime costituiscono aiuto. La Banca ha ricevuto 750 milioni di EUR sotto forma di azioni privilegiate, ossia un importo pari al 2,1 % delle sue APR97.

7.1.2. Esistenza dell’aiuto nell’ELA garantito dallo Stato (misura L2)

Al punto 51 della comunicazione sul settore bancario del 2008, la Commissione ha spiegato che la fornitura di fondi della Banca centrale alle istituzioni finanziarie non costituisce un aiuto quando sono soddisfatte in via cumulativa quattro condizioni, ossia la solvibilità dell’istituzione finanziaria, la copertura del dispositivo garantito, il tasso di interesse addebitato all’istituzione finanziaria e l’assenza di controgaranzie dello Stato. Poiché l’ELA garantito dallo Stato accordato alla Banca non soddisfa contemporaneamente queste quattro condizioni, in particolare perché è garantito dallo Stato ed è accompagnato da altre misure di sostegno, non si può concludere che l’ELA garantito dallo Stato non costituisca un aiuto.

L’ELA garantito dallo Stato soddisfa i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. In primo luogo, poiché questa misura prevede una garanzia statale a favore della Banca centrale greca, tutte le perdite saranno prese in carico dallo Stato. Pertanto la misura comporta l’utilizzo di risorse statali. Grazie all’ELA le banche possono ottenere finanziamenti in un periodo in cui non hanno accesso al mercato del finanziamento all’ingrosso e alle operazioni regolari di rifinanziamento dell’Eurosistema. Ne consegue che l’ELA garantito dallo Stato conferisce un vantaggio alla Banca. Poiché l’ELA garantito dallo Stato è limitato al settore bancario, è una misura selettiva; inoltre, poiché consente alla Banca di continuare a operare sul mercato e le impedisce di trovarsi in situazioni di insolvenza e di dover uscire dal mercato, falsa la concorrenza. Dato che la Banca è attiva in altri Stati membri e vi sono istituzioni finanziarie di altri Stati membri che operano o potrebbero essere interessate a operare in Grecia, il vantaggio accordato alla Banca incide sugli scambi tra Stati membri.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che l’ELA garantito dallo Stato (misura L2) costituisca un aiuto di Stato. L’importo dell’ELA garantito dallo Stato è variato nel corso del tempo: al 31 dicembre 2012 ammontava a circa 31,4 miliardi di EUR, mentre, dopo un brusco calo nel 2013, alla fine di quell’anno era di soli 750 milioni di EUR.

7.1.3. Esistenza dell’aiuto nelle misure concesse tramite l’HFSF

7.1.3.1. Prima ricapitalizzazione ponte (misura B1)

Nella sezione 5.1 della decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus la Commissione ha già concluso che la prima ricapitalizzazione ponte costituisce un aiuto di Stato. Il capitale ricevuto ammontava a 4,7 miliardi di EUR.

7.1.3.2. Seconda ricapitalizzazione ponte (misura B2)

La misura B2 è stata attuata con l’ausilio di risorse dell’HFSF che, come spiegato al considerando 65 della decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus, comprendono risorse statali.

Per quanto concerne l’esistenza di un vantaggio, la misura B2 ha innalzato il coefficiente patrimoniale della Banca a un livello che le ha permesso di continuare a operare sul mercato e di accedere al finanziamento dell’Eurosistema. Inoltre, la remunerazione della misura B2 consisteva negli interessi maturati sui titoli del FESF e in una commissione supplementare dell’1 %. Poiché tale remunerazione è manifestamente inferiore a quella di analoghi strumenti di capitale sul mercato, è certo che la Banca non sarebbe stata in grado di raccogliere tale capitale sul mercato a quelle condizioni. Pertanto la misura B2 ha conferito alla Banca un vantaggio tramite il ricorso a risorse statali. Poiché è stata messa a disposizione soltanto della Banca, la misura è di natura selettiva.

La posizione della Banca si è rafforzata per effetto della misura B2 perché la Banca ha ricevuto le risorse finanziarie necessarie per continuare a soddisfare i requisiti patrimoniali, con conseguenti distorsioni della concorrenza. Poiché la Banca è attiva nei mercati bancari di altri Stati membri e vi sono istituzioni finanziarie di altri Stati membri che operano in Grecia o potrebbero essere interessate a operarvi, la misura B2 incide sugli scambi tra Stati membri.

La Commissione ritiene che la misura B2 costituisca un aiuto di Stato. È stata notificata come aiuto dalle autorità nazionali. Il capitale ricevuto ammontava a 1553 milioni di EUR.

7.1.3.3. Lettera d’impegno (misura B3)

Con la misura B3 l’HFSF si è impegnato a conferire il capitale aggiuntivo necessario per completare la ricapitalizzazione della Banca fino alla concorrenza dell’importo richiesto dalla Banca centrale greca nel quadro dello stress test del 2012. L’HFSF riceve le proprie risorse dallo Stato; pertanto la lettera impegna risorse statali. Le circostanze in cui l’HFSF può concedere sostegno alle istituzioni finanziarie sono precisamente definite e limitate dalla legge. Di conseguenza, l’impiego di queste risorse statali è imputabile allo Stato. L’HFSF si è impegnato a fornire fino a 1082 milioni di EUR di capitale aggiuntivo.

La lettera d’impegno ha concesso un vantaggio alla Banca perché garantiva ai depositanti che la Banca sarebbe stata in grado di raccogliere l’intero importo del capitale necessario, nel senso che l’HFSF avrebbe fornito il capitale qualora la Banca non fosse riuscita a raccoglierlo sul mercato. Oltretutto, quest’impegno ha agevolato la raccolta di capitale privato sul mercato perché gli investitori erano rassicurati sul fatto che, se la Banca non avesse reperito una parte del capitale sul mercato, sarebbe stato l’HFSF a fornirlo. Nessun investitore privato avrebbe accettato di impegnarsi prima di conoscere i termini della ricapitalizzazione, tanto più che, all’epoca, la Banca non aveva accesso ai mercati dei capitali. Questo vantaggio è selettivo perché non è stato accordato a tutte le banche operanti in Grecia.

Poiché la Banca è attiva in altri Stati membri e vi sono istituzioni finanziarie di altri Stati membri che operano o potrebbero essere interessate a operare in Grecia, anche la misura B3 è tale da incidere sugli scambi tra Stati membri e da falsare la concorrenza.

Pertanto la misura B3 costituisce un aiuto ed è stata notificata come aiuto di Stato dalle autorità greche.

7.1.3.4. Partecipazione dell’HFSF alla ricapitalizzazione della primavera 2013 per soddisfare la domanda di capitale risultante dallo stress test del 2013 (misura B4)

La partecipazione dell’HFSF alla ricapitalizzazione della primavera 2013 al fine di soddisfare la domanda di capitale individuata tramite lo stress test del 2012 (misura B4) consiste nella conversione parziale della prima e della seconda ricapitalizzazione ponte (misure B1 e B2) in una ricapitalizzazione permanente di 5891 milioni di EUR in azioni ordinarie. Poiché la misura B4 rappresenta la conversione parziale di un aiuto già concesso, comporta l’utilizzo di risorse statali ma non aumenta l’importo nominale dell’aiuto. Tuttavia, trattandosi di una ricapitalizzazione permanente e non temporanea, come nel caso delle misure B1 e B2, per un determinato importo nominale dell’aiuto questa misura incrementa il vantaggio accordato alla Banca (e, quindi, le distorsioni della concorrenza).

La Commissione osserva che tale sostegno non è stato concesso a tutte le banche che operano in Grecia. Per quanto concerne le distorsioni della concorrenza e l’effetto sugli scambi commerciali, la Commissione rileva che, per esempio, l’aiuto ha permesso alla Banca di portare avanti le proprie operazioni in altri Stati membri. Una messa in liquidazione della Banca avrebbe comportato la fine delle sue attività all’estero mediante liquidazione o vendita delle stesse. Inoltre, in Grecia operavano anche alcune banche di altri Stati membri. Pertanto la misura falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Conseguentemente la Commissione ritiene che la misura B4 costituisca un aiuto di Stato.

7.1.3.5. Conclusione sulle misure B1, B2, B3 e B4

Le misure B1, B2, B3 e B4 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L’importo dell’aiuto di Stato compreso nelle misure B1, B2 e B3 è pari a 7335 milioni di EUR. Come indicato nella sezione 7.1.3.3, poiché la Banca ha attirato capitali privati per un importo di 1444 milioni di EUR nell’ambito della ricapitalizzazione della primavera 2013, solo una parte della prima e della seconda ricapitalizzazione ponte (misure B1 e B2) è stata convertita in una ricapitalizzazione permanente (misura B4). Il capitale supplementare di 1082 milioni di EUR (misura B3) impegnato dall’HFSF non era necessario e quindi non è stato versato. Pertanto l’importo dell’aiuto di Stato effettivamente pagato corrispondeva soltanto alla somma della prima e della seconda ricapitalizzazione ponte, vale a dire 6253 milioni di EUR, e una parte di esso è stata restituita entro sei mesi durante la ricapitalizzazione della primavera 2013 (misura B4) perché la partecipazione privata era superiore all’importo dell’impegno.

In base al punto 31 della comunicazione sulla ristrutturazione, la Commissione deve valutare l’aiuto sia dal punto di vista del suo importo assoluto che «relativamente alle attività ponderate per il rischio della banca». Le misure B1, B2 e B3 sono state concesse in un arco di tempo di un anno, dall’aprile 2012 al maggio 2013. In tale periodo le APR della Banca sono notevolmente aumentate a seguito di acquisizioni successive. Viene pertanto da chiedersi quale sia il livello delle APR da utilizzare e, più in particolare, se l’aiuto di Stato debba essere valutato facendo riferimento alle APR esistenti all’inizio del periodo considerato o alla fine dello stesso. Le misure B1, B2 e B3 sono finalizzate a soddisfare la domanda di capitale individuata dalla Banca centrale greca nel marzo 2012 (mediante lo stress test del 2012). In altre parole, la domanda di capitale che quelle misure di aiuto di Stato mirano a soddisfare esisteva già nel marzo 2012. La Commissione ritiene pertanto che l’importo dell’aiuto compreso nelle misure B1, B2 e B3 debba essere confrontato con le APR della Banca al 31 marzo 2012. Si ricorda inoltre che, dopo il marzo 2012 e fino alla ricapitalizzazione della primavera 2013, la Banca centrale greca non ha tenuto conto delle acquisizioni effettuate dalle banche greche per adeguare - verso l’alto o verso il basso - la propria domanda di capitale. Anche tale elemento dimostra che le misure B1, B2 e B3 erano misure di aiuto riguardanti il perimetro della Banca al 31 marzo 2012.

L’aiuto concesso alla Banca ammontava alla somma della prima e della seconda ricapitalizzazione ponte (misure B1 e B2) e dell’impegno assunto dall’HFSF (misura B3), ossia 7335 milioni di EUR, corrispondenti al 21,5 % delle APR della Banca al 31 marzo 2012.

L’aiuto pagato alla Banca ammontava alla somma della prima e della seconda ricapitalizzazione ponte (misure B1 e B2), ossia 6253 milioni di EUR, corrispondenti al 18,4 % delle APR della Banca al 31 marzo 2012.

Poiché la Banca è riuscita ad attirare capitali privati, l’importo definitivo conferito dall’HFSF alla Banca sotto forma di azioni ordinarie è stato pari a 5891 milioni di EUR, corrispondenti al 17,3 % delle APR della Banca al 31 marzo 2012.

7.1.4. Conclusione sull’esistenza e sull’importo totale dell’aiuto ricevuto dalla Banca

Le misure A, B1, B2, B3, B4, L1 e L2 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Sono riportate in sintesi nella tabella 11.

Tabella 11 Quadro generale dell’aiuto totale ricevuto dalla Banca

Rif.MisuraTipo di misuraImporto dell’aiutoAiuto/APR
AAzioni privilegiateSostegno al capitale750 milioni di EUR2,1 %
B1 B2 B3Prima ricapitalizzazione ponte Seconda ricapitalizzazione ponte Lettera d’impegnoSostegno al capitale4700 milioni di EUR 1553 milioni di EUR 1082 milioni di EUR13,8 % 4,5 % 3,2 %
Aiuto totale in conto capitale concesso alla Banca A + B1 + B2 + B38085 milioni di EUR23,7 %
Aiuto totale pagato alla Banca A + B1 + B27003 milioni di EUR21,6 %
B4RicapitalizzazioneSostegno al capitale5891 milioni di EUR17,3 %
Aiuto totale in conto capitale pagato alla Banca al netto dell’aiuto restituito entro 6 mesi6641 milioni di EUR19,4 %
Rif.MisuraTipo di misuraImporto nominale dell’aiuto
L1Sostegno alla liquiditàGaranzie Prestiti obbligazionariGaranzie: 9,9 miliardi di EUR Prestiti obbligazionari: 1,3 miliardi di EUR
L2ELA garantito dallo StatoFinanziamento e garanzia31,4 miliardi di EUR
Aiuto totale alla liquidità concesso alla Banca42,6 miliardi di EUR

7.2. BASE GIURIDICA PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

Secondo la conclusione del considerando 183, la base giuridica per la valutazione delle misure di aiuto dovrebbe essere l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato98.

Durante la crisi finanziaria la Commissione ha elaborato criteri di compatibilità per diversi tipi di misure di aiuto. Nella comunicazione sul settore bancario del 2008 sono stati esposti per la prima volta i principi per valutare tali misure.

Nella comunicazione sulla ricapitalizzazione e nella comunicazione di proroga del 2011 si possono trovare linee guida relative alle misure di ricapitalizzazione.

La comunicazione sulla ristrutturazione definisce l’approccio adottato dalla Commissione per valutare i piani di ristrutturazione, in particolare la necessità di ripristinare la redditività, di garantire un contributo adeguato da parte del beneficiario e di limitare le distorsioni della concorrenza.

Questo quadro è stato integrato dalla comunicazione sul settore bancario del 2013, che si applica alle misure di aiuto notificate o concesse dopo il 31 luglio 2013 senza la preventiva approvazione della Commissione.

7.2.1. Base giuridica per la valutazione della compatibilità del sostegno alla liquidità concesso alla Banca (misura L1)

Il sostegno alla liquidità di cui la Banca ha già beneficiato è stato approvato definitivamente in virtù delle decisioni successive che hanno autorizzato le misure ai sensi del regime di sostegno alle banche greche e delle sue modifiche e proroghe99. Ogni sostegno futuro alla liquidità a favore della Banca dovrà essere concesso ai sensi di un regime debitamente approvato dalla Commissione. Prima che tale aiuto venga concesso, i suoi termini dovranno essere autorizzati dalla Commissione e pertanto non devono essere ulteriormente valutati nella presente decisione.

7.2.2. Base giuridica per la valutazione della compatibilità delle azioni privilegiate (misura A)

La ricapitalizzazione concessa nel 2009 sotto forma di azioni privilegiate (misura A) è stata accordata ai sensi della misura di ricapitalizzazione prevista dal regime di sostegno alle banche greche approvato nel 2008 in base alla comunicazione sul settore bancario del 2008. Pertanto questa misura non deve essere nuovamente valutata ai sensi della suddetta comunicazione, bensì esclusivamente ai sensi della comunicazione sulla ristrutturazione.

7.2.3. Base giuridica per la valutazione della compatibilità dell’ELA garantito dallo Stato (misura L2)

La compatibilità dell’ELA garantito dallo Stato (misura L2) dovrebbe essere innanzitutto valutata in base alla comunicazione sul settore bancario del 2008 e alla comunicazione di proroga del 2011. Qualsiasi ELA garantito dallo Stato concesso dopo il 31 luglio 2013 senza la preventiva autorizzazione della Commissione rientra nell’ambito della comunicazione sul settore bancario del 2013.

7.2.4. Base giuridica per la valutazione della compatibilità delle ricapitalizzazioni a cura dell’HFSF (misure B1, B2, B3 e B4)

La compatibilità delle ricapitalizzazioni a cura dell’HFSF (misure B1, B2, B3 e B4), in particolare per quanto concerne la remunerazione, dovrebbe essere innanzitutto valutata in base alla comunicazione sul settore bancario del 2008, alla comunicazione sulla ricapitalizzazione e alla comunicazione di proroga del 2011. Nella decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità della misura B1 con le suddette comunicazioni. Essendo state attuate antecedentemente al 1o agosto 2013, queste misure non rientrano nell’ambito della comunicazione sul settore bancario del 2013. La compatibilità delle ricapitalizzazioni a cura dell’HFSF (misure B1, B2, B3 e B4) andrebbe inoltre valutata in base alla comunicazione sulla ristrutturazione.

7.3. CONFORMITÀ DELLA MISURA L2 ALLA COMUNICAZIONE SUL SETTORE BANCARIO DEL 2008, ALLA COMUNICAZIONE SULLA RICAPITALIZZAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL 2011

Per essere compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, un aiuto deve soddisfare i criteri generali di compatibilità: adeguatezza, necessità e proporzionalità.

Poiché le banche greche sono state escluse dai mercati all’ingrosso e sono diventate totalmente dipendenti dal finanziamento della Banca centrale, come indicato al punto (37), e poiché la Banca non è riuscita a ottenere in prestito una quantità sufficiente di fondi attraverso le operazioni regolari di rifinanziamento, essa si è dovuta affidare all’ELA garantito dallo Stato per procurarsi liquidità sufficiente, evitando così il default. La Commissione ritiene che la misura L2 costituisca un meccanismo adeguato per porre rimedio al grave turbamento economico che il default della Banca avrebbe causato.

Poiché l’ELA garantito dallo Stato comporta un costo di finanziamento relativamente elevato per la Banca, quest’ultimo rappresenta per la Banca un incentivo sufficiente a non avvalersi di tale fonte di finanziamento per sviluppare le proprie attività. La Banca doveva pagare un tasso d’interesse di […] punti base superiore alle operazioni ordinarie di rifinanziamento nell’Eurosistema. Inoltre, doveva pagare allo Stato una commissione di garanzia di […] punti base. Di conseguenza, per la Banca il costo complessivo dell’ELA garantito dallo Stato è molto più alto rispetto ai normali costi di rifinanziamento della BCE. In particolare, la differenza tra il primo e i secondi è maggiore del livello della commissione di garanzia richiesto dalla comunicazione di proroga del 2011. Perciò la remunerazione complessiva addebitata dallo Stato può essere considerata sufficiente Per quanto riguarda l’importo dell’ELA garantito dallo Stato, la Banca centrale greca e la BCE lo rivedono regolarmente in base all’effettiva domanda di capitale della Banca, vigilano attentamente sul suo impiego e garantiscono che esso sia limitato al minimo necessario. Pertanto la misura L2 non fornisce alla Banca una liquidità eccessiva che potrebbe essere utilizzata per finanziare attività che falsino la concorrenza. Tale liquidità è infatti limitata all’importo minimo necessario.

Un monitoraggio così accurato dell’impiego dell’ELA garantito dallo Stato e una regolare verifica per controllare che esso sia limitato al minimo assicurano inoltre che questa liquidità sia proporzionata e non causi distorsioni indebite della concorrenza. La Commissione osserva altresì che lo Stato greco si è impegnato a garantire che la Banca attuerà un piano di ristrutturazione atto a ridurne la dipendenza dai finanziamenti della Banca centrale e rispetterà le limitazioni di comportamento analizzate nella sezione 7.6. Questi elementi assicurano che la dipendenza dal sostegno alla liquidità cesserà non appena possibile e che tale aiuto è proporzionato.

La misura L2 è pertanto conforme alla comunicazione sul settore bancario del 2008 e alla comunicazione di proroga del 2011. Poiché la comunicazione sul settore bancario del 2013 non ha introdotto ulteriori requisiti in merito alle garanzie, la misura L2 è conforme anche a tale comunicazione.

7.4. CONFORMITÀ DELLE MISURE B1, B2, B3 E B4 ALLA COMUNICAZIONE SUL SETTORE BANCARIO DEL 2008, ALLA COMUNICAZIONE SULLA RICAPITALIZZAZIONE, ALLA COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL 2011 E ALLA COMUNICAZIONE SUL SETTORE BANCARIO DEL 2013

Come indicato al considerando 241 e in linea con il punto 15 della comunicazione sul settore bancario del 2008, per essere compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato un aiuto deve soddisfare i criteri generali di compatibilità100: adeguatezza, necessità e proporzionalità.

La comunicazione sulla ricapitalizzazione e la comunicazione di proroga del 2011 contengono ulteriori orientamenti sul livello di remunerazione richiesto per i conferimenti di capitale pubblico.

7.4.1. Adeguatezza delle misure

La Commissione ritiene che le ricapitalizzazioni dell’HFSF (misure B1, B2, B3 e B4) siano adeguate in quanto permettono alla Banca di soddisfare i requisiti patrimoniali. Senza tali ricapitalizzazioni la Banca non sarebbe stata in grado di svolgere le proprie attività e non avrebbe più avuto accesso alle operazioni di rifinanziamento della BCE.

A questo proposito, nella decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus la Commissione ha osservato che la Banca è una delle maggiori istituzioni bancarie in Grecia, sia in termini di prestiti che di raccolta di depositi, ed è pertanto una banca sistemicamente importante per il paese. Di conseguenza, il suo default avrebbe creato un grave turbamento per l’economia greca. Nelle circostanze allora esistenti, per gli istituti finanziari greci era difficile accedere a fonti di finanziamento. La mancanza di fondi penalizzava la loro capacità di erogare prestiti all’economica greca. In tale contesto, il turbamento per l’economica greca sarebbe stato aggravato dal default della Banca. Inoltre, le misure B1, B2, B3 e B4 sono state messe in atto in gran parte a causa del programma PSI, che è stato un evento assolutamente straordinario e imprevedibile, e non come conseguenza di una cattiva gestione o dell’assunzione di rischi eccessivi da parte della Banca. Pertanto le misure suddette mirano principalmente ad affrontare i risultati del programma PSI e contribuiscono al mantenimento della stabilità finanziaria in Grecia.

Nella decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che fossero stati adottati immediatamente tutti i provvedimenti possibili per evitare che la Banca avesse nuovamente bisogno di aiuto in futuro. Come indicato ai considerando 140 e 141 della presente decisione, la Grecia si è impegnata ad attuare una serie di iniziative attinenti al governo societario e alle operazioni commerciali della Banca. Come esposto ai considerando 115, 116 e 117, la Banca ha anche significativamente ristrutturato le proprie attività e ha già effettuato molte riduzioni di spesa, fugando così i dubbi della Commissione.

Nella decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus la Commissione ha espresso dubbi anche sull’esistenza di garanzie sufficienti nel caso in cui la Banca venga assoggettata al controllo dello Stato o nel caso in cui gli azionisti privati mantengano il controllo lasciando al contempo allo Stato la maggioranza della proprietà. Gli impegni di cui ai considerando 140 e 141 della presente decisione garantiscono che le operazioni creditizie della Banca saranno attuate secondo criteri commerciali e che le sue attività quotidiane saranno protette dall’ingerenza dello Stato. Il quadro dei rapporti concordato tra l’HFSF e la Banca garantisce inoltre che gli interessi dello Stato, in qualità di azionista principale, siano protetti dall’assunzione di rischi eccessivi da parte della direzione della Banca.

Le misure B1, B2, B3 e B4 garantiscono dunque il mantenimento della stabilità finanziaria in Grecia. Sono state adottate iniziative importanti per ridurre al minimo le perdite future e assicurare che le attività della Banca non vengano pregiudicate da una governance inadeguata. Sulla base di questi presupposti, la Commissione ritiene che le misure B1, B2, B3 e B4 siano adeguate.

7.4.2. Necessità — Limitazione dell’aiuto al minimo

In linea con la comunicazione sul settore bancario del 2008, la misura di aiuto deve essere necessaria, nell’importo e nella forma, al conseguimento dell’obiettivo previsto. Ciò significa che l’importo del conferimento di capitale deve essere quello minimo necessario per raggiungere l’obiettivo.

L’importo del sostegno al capitale è stato calcolato dalla Banca centrale greca nell’ambito dello stress test del 2012, in modo da garantire che il coefficiente di capitale primario di classe 1 della Banca rimanesse al di sopra di un determinato livello nel periodo 2012-2014, come indicato nella tabella 3. Pertanto le misure B1, B2, B3 e B4 non apportano alla Banca un capitale eccessivo. Come spiegato al considerando 250, sono stati adottati provvedimenti per ridurre il rischio che la Banca potesse avere nuovamente bisogno di aiuto in futuro.

Per quanto concerne la remunerazione della prima e della seconda ricapitalizzazione ponte (misure B1 e B2), la Commissione ricorda che tali misure sono state accordate, rispettivamente, nel maggio 2012 e nel dicembre 2012 e che i relativi importi sono stati pagati in natura sotto forma di obbligazioni del FESF. L’HFSF ha ricevuto a titolo di remunerazione, dalla data di erogazione di queste obbligazioni del FESF fino alla data della ricapitalizzazione della primavera 2013, gli interessi maturati sui titoli suddetti e una commissione dell’1 %101. Come sottolineato nella decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus, tale remunerazione è inferiore alla fascia (compresa tra il 7 % e il 9 %) definita nella comunicazione sulla ricapitalizzazione. Tuttavia, il periodo di remunerazione bassa è rimasto limitato a un anno per quanto riguarda la misura B1 e a cinque mesi per quanto riguarda la misura B2 (ossia fino alla conversione della ricapitalizzazione ponte in una normale ricapitalizzazione mediante emissione di azioni ordinarie, vale a dire la misura B4). Mentre la prima e la seconda ricapitalizzazione ponte non hanno causato la diluizione degli azionisti esistenti, la ricapitalizzazione della primavera 2013, consistente nella conversione parziale della prima e della seconda ricapitalizzazione ponte, ha dato luogo a una forte diluizione degli azionisti preesistenti in quanto la loro partecipazione al capitale della Banca è scesa al 2,3 %. A quell’epoca era cessata la situazione anomala che c’era stata dalla data della prima ricapitalizzazione ponte. Sono stati pertanto fugati i dubbi sollevati nella decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus.

Inoltre, considerata la causa atipica delle difficoltà della Banca, con perdite dovute principalmente a una remissione del debito a favore dello Stato (il programma PSI e il riacquisto del debito, che si sono tradotti in un vantaggio considerevole per lo Stato, ossia in una riduzione del debito) e alle conseguenze di una recessione prolungata dell’economia nazionale, la Commissione può accettare questo scostamento temporaneo dai requisiti standard in materia di remunerazione stabiliti nella comunicazione sulla ricapitalizzazione102.

Per quanto riguarda la misura B3, si trattava di un impegno a conferire capitale nel quadro di un futuro aumento di capitale. Tale impegno, assunto nel dicembre 2012, avrebbe potuto essere mantenuto tramite un effettivo conferimento di capitale nel maggio-giugno 2013, soltanto cinque mesi dopo, quando la Banca ha proceduto all’aumento di capitale. Tuttavia, dato che la Banca ha attirato investitori privati, all’HFSF non è stato chiesto di conferire il capitale impegnato. In considerazione della breve durata dell’impegno di conferire capitale, nonché per i motivi indicati al considerando 256, è accettabile che per tale impegno non sia stata pagata alcuna remunerazione.

Per quanto concerne la misura B4, in linea con il punto 8 della comunicazione di proroga del 2011, i conferimenti di capitale devono essere sottoscritti con uno sconto sufficiente rispetto al prezzo delle azioni, previo adeguamento per l’effetto di diluizione, in modo da offrire allo Stato una garanzia ragionevole di remunerazione adeguata. Benché la misura B4 non prevedesse uno sconto significativo rispetto al prezzo delle azioni adeguato in base all’effetto di diluizione, era di fatto impossibile ottenere uno sconto significativo rispetto al prezzo teorico ex diritto103. Prima della ricapitalizzazione della primavera 2013 la capitalizzazione di mercato della Banca era di solo alcune centinaia di milioni di EUR. In simili circostanze sorge la domanda se non fosse stato opportuno estromettere tutti gli azionisti esistenti. La Commissione rileva che il prezzo di emissione era stato fissato applicando uno sconto del 50 % al prezzo medio di mercato dei 50 giorni precedenti la determinazione del prezzo di emissione. La Commissione osserva altresì che la diluizione degli azionisti esistenti è stata ingente, basti considerare che, dopo la ricapitalizzazione della primavera 2013, essi detenevano soltanto il 2,3 % delle azioni della Banca. Pertanto l’applicazione di un ulteriore sconto rispetto al prezzo di mercato avrebbe prodotto un impatto limitato sulla remunerazione dell’HFSF. Alla luce della situazione specifica delle banche greche esposta al considerando 256 e considerando che la domanda di aiuto è da imputarsi in gran parte a una remissione del debito a favore dello Stato, la Commissione ritiene che il prezzo di emissione delle azioni sottoscritte dallo Stato fosse sufficientemente basso.

L’HFSF ha emesso anche warrant, concedendone uno per ciascuna nuova azione sottoscritta dagli investitori privati che hanno partecipato alla ricapitalizzazione della primavera 2013. Tale concessione è avvenuta a titolo gratuito. Come spiegato al considerando 106, ciascun warrant conferisce il diritto di acquistare 4,48 azioni dell’HFSF a intervalli prestabiliti e a prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio è pari al prezzo di sottoscrizione dell’HFSF aumentato di un margine annuo e cumulativo (il 4 % per l’anno uno, il 5 % per l’anno due, il 6 % per l’anno tre, il 7 % per l’anno quattro e l’8 % annualizzato per gli ultimi sei mesi). La remunerazione ricevuta dall’HFSF sulle azioni possedute è di fatto limitata ai tassi su indicati ed è inferiore alla fascia (compresa tra il 7 % e il 9 %) definita nella comunicazione sulla ricapitalizzazione. Tuttavia, dato che questi warrant sono stati un fattore decisivo del successo dell’emissione riservata e della collocazione privata attuate dalla Banca nel quadro della ricapitalizzazione della primavera 2013, la Commissione ritiene che essi abbiano permesso alla Banca di ridurre di 1444 milioni di EUR l’importo dell’aiuto. In effetti, a causa del basso coefficiente patrimoniale della Banca prima della ricapitalizzazione e del clima di grave incertezza esistente all’epoca, le simulazioni allora disponibili hanno dimostrato che, senza i warrant, gli investitori privati non avrebbero ottenuto un rendimento sufficiente e quindi non avrebbero partecipato. Per i motivi spiegati ai considerando 249 e 256, considerato che l’HFSF avrebbe ricevuto una remunerazione positiva molto esigua in caso di esercizio dei warrant e che l’MPEF aveva l’obiettivo di attirare alcuni investitori privati per mantenere la gestione privata di alcune banche, evitando così che l’intero settore bancario finisse sotto il controllo dell’HFSF, la Commissione può accettare tale scostamento dai requisiti standard in materia di remunerazione stabiliti nella comunicazione sulla ricapitalizzazione. Lo può accettare anche perché la legge HFSF, nella versione modificata del marzo 2014, non prevede adeguamenti dei warrant in caso di aumenti del capitale sociale senza diritti di opzione e perché, in caso di un’emissione riservata, può essere adeguato soltanto il prezzo di esercizio dei warrant, peraltro solo ex post e solo fino alla concorrenza degli utili ricavati dalla vendita dei diritti di opzione dell’HFSF. Inoltre, grazie all’impegno assunto dallo Stato greco di chiedere l’approvazione della Commissione prima di qualsiasi riacquisto dei warrant emessi dall’HFSF, la Commissione potrà garantire che qualsiasi potenziale riacquisto futuro non riduca ulteriormente la remunerazione dell’HFSF e non aumenti quella dei titolari dei warrant.

Quanto al fatto che le azioni dell’HFSF sono prive del diritto di voto, la Commissione ricorda che la domanda di aiuto non è da imputarsi principalmente a un’eccessiva assunzione di rischi. Va considerato anche che mantenere la gestione privata di alcune banche era uno degli obiettivi dell’MPEF. Inoltre, il quadro dei rapporti e la reintroduzione automatica dei diritti di voto in caso di mancata attuazione del piano di ristrutturazione costituiscono tutele nell’eventualità futura di un’eccessiva assunzione di rischi da parte dei dirigenti privati. Infine, il programma PSI e il riacquisto del dicembre 2012 sono una forma di remunerazione per lo Stato, dato che il suo debito nei confronti della Banca si è ridotto di diversi miliardi di euro. Per tutti questi motivi la Commissione può accettare che l’HFSF riceva azioni prive del diritto di voto. La Commissione conclude pertanto che la misura B4 era necessaria.

In conclusione, le misure B1, B2, B3 e B4 sono necessarie come aiuto al salvataggio sia nell’importo che nella forma.

7.4.3. Proporzionalità — Misure che limitano le ricadute negative

La Banca ha ricevuto un importo molto consistente di aiuti di Stato. Tale situazione può dunque causare gravi distorsioni della concorrenza. Tuttavia, la Grecia si è impegnata ad attuare una serie di misure finalizzate a limitare le ricadute negative. In particolare, gli impegni assunti prevedono la prosecuzione delle operazioni della Banca secondo criteri commerciali, come spiegato ai considerando 136 e 137. Lo Stato greco si è impegnato altresì a imporre un divieto di acquisizione e a eseguire una serie di dismissioni, come descritto ai considerando 138, 139 e 143. I limiti alle distorsioni della concorrenza saranno ulteriormente valutati nella sezione 7.6.

È stato nominato un fiduciario presso la Banca con il compito di monitorare il corretto adempimento degli impegni relativi al governo societario e alle operazioni commerciali. Si potranno così evitare cambiamenti peggiorativi delle prassi commerciali della Banca, limitando quindi le potenziali ricadute negative.

Infine, il 25 giugno 2014 è stato sottoposto alla Commissione un nuovo piano di ristrutturazione complessivo. Tale piano è valutato nella sezione 7.6.

Per concludere, sono stati fugati i dubbi sollevati nella decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus. Le misure B1, B2, B3 e B4 sono proporzionate in base al punto 15 della comunicazione sul settore bancario del 2008.

7.4.4. Conclusione sulla conformità delle ricapitalizzazioni dell’HFSF alla comunicazione sul settore bancario del 2008, alla comunicazione sulla ricapitalizzazione e alla comunicazione di proroga del 2011

La Commissione conclude quindi che le ricapitalizzazioni a cura dell’HFSF (misure B1, B2, B3 e B4) sono adeguate, necessarie e proporzionate in base al punto 15 della comunicazione sul settore bancario del 2008, alla comunicazione sulla ricapitalizzazione e alla comunicazione di proroga del 2011. Pertanto le misure B1, B2, B3 e B4 sono conformi alla comunicazione sul settore bancario del 2008, alla comunicazione sulla ricapitalizzazione e alla comunicazione di proroga del 2011.

7.5. CONFORMITÀ DELLE ACQUISIZIONI DELLE ATTIVITÀ DI ATE TRASFERITE, DI GENIKI, DELLE ATTIVITÀ CIPRIOTE TRASFERITE E DI MBG ALLA COMUNICAZIONE SULLA RISTRUTTURAZIONE

Il punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione spiega che le acquisizioni di imprese da parte di banche sovvenzionate non possono essere finanziate attraverso aiuti di Stato a meno che questo non sia essenziale per il ripristino della redditività di un’impresa. Inoltre, i punti 40 e 41 della comunicazione sulla ristrutturazione prevedono che le banche non dovrebbero utilizzare aiuti di Stato per acquisire imprese concorrenti, a meno che le acquisizioni non facciano parte di un processo di consolidamento necessario per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza effettiva. Inoltre, tali acquisizioni possono mettere a repentaglio o complicare il ripristino della redditività. Pertanto la Commissione deve valutare se le acquisizioni effettuate dalla Banca possano essere compatibili con la comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.1. Conformità dell’acquisizione delle attività di ATE trasferite alla comunicazione sulla ristrutturazione

7.5.1.1. Impatto dell’acquisizione delle attività di ATE trasferite sulla redditività a lungo termine della Banca

L’acquisizione delle attività di ATE trasferite ha apportato alla Banca un cospicuo portafoglio di depositi con un importo molto inferiore di prestiti netti104, contribuendo così a ridurre in misura significativa l’altissimo rapporto prestiti/depositi della Banca.

L’acquisizione ha creato inoltre sinergie considerevoli, quali sinergie dei costi, grazie alla riduzione delle filiali e del personale e all’integrazione delle TI, nonché sinergie relative al finanziamento e alle entrate.

Pertanto l’acquisizione è un fatto molto positivo per il ripristino della redditività a lungo termine della Banca.

7.5.1.2. Impatto dell’acquisizione delle attività di ATE trasferite sull’importo dell’aiuto necessario per la Banca

In linea con il punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione, gli aiuti alla ristrutturazione non dovrebbero essere utilizzati per l’acquisizione di altre imprese, bensì dovrebbero limitarsi alla copertura dei costi necessari al ripristino della redditività della Banca.

Il corrispettivo pagato dalla Banca per l’acquisizione delle attività di ATE trasferite è stato fissato nello 0,6 % del valore dei depositi trasferiti e ammontava a circa 95 milioni di EUR. Corrispondeva perciò allo 0,02 % degli attivi totali della Banca al momento dell’acquisizione. Pertanto l’importo può essere considerato esiguo ma non trascurabile.

L’acquisizione delle attività di ATE trasferite ha nettamente migliorato la posizione di liquidità della Banca, sottoposta a forte stress, collocandola in una situazione molto più redditizia. La Commissione ricorda che […]. Pertanto l’acquisizione e il suo basso prezzo di acquisto possono essere considerati essenziali per il ripristino della redditività a lungo termine della Banca e rientrano nella deroga di cui al punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.1.3. Effetto distorsivo dell’acquisizione delle attività di ATE trasferite sulla concorrenza

In linea con i punti 39 e 40 della comunicazione sulla ristrutturazione, gli aiuti di Stato non devono essere utilizzati a scapito di aziende non sovvenzionate né, in particolare, per acquisire imprese concorrenti. Il punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione prevede altresì che le acquisizioni possono essere autorizzate qualora facciano parte di un processo di consolidamento necessario per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza effettiva. In tali circostanze il processo di acquisizione dovrebbe rispettare i principi di pari opportunità e l’acquisizione dovrebbe garantire condizioni di concorrenza effettiva sui mercati rilevanti.

Quando ha rivisto la redditività di tutte le banche greche, all’inizio del 2012, la Banca centrale greca ha ritenuto che ATE non fosse redditizia su base autonoma. La Banca centrale greca ha analizzato varie alternative per ATE (ad esempio la sua liquidazione), giungendo alla conclusione che la vendita delle attività di ATE trasferite costituiva l’opzione più interessante perché avrebbe abbassato il rischio di esecuzione e ridotto al minimo i costi per lo Stato greco. L’acquisizione può essere dunque considerata parte di un processo di consolidamento necessario per ripristinare la stabilità finanziaria del tipo descritto al punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione.

Inoltre, nessun offerente non sovvenzionato ha presentato offerte per le attività di ATE trasferite.

Infine, dato che l’acquisizione delle attività di ATE trasferite è stata autorizzata dall’Autorità ellenica per la concorrenza105, si può presumere che il risultato del processo di vendita non mette a repentaglio la concorrenza effettiva in Grecia.

L’acquisizione delle attività di ATE trasferite è pertanto conforme alla sezione 4 della comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.1.4. Conclusione sull’acquisizione delle attività di ATE trasferite

La Commissione conclude che, alla luce della situazione particolare delle banche greche e delle caratteristiche specifiche dell’acquisizione delle attività di ATE trasferite, tale acquisizione è conforme ai requisiti previsti dalla comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.2. Conformità dell’acquisizione di Geniki alla comunicazione sulla ristrutturazione

7.5.2.1. Impatto dell’acquisizione di Geniki sulla redditività a lungo termine della Banca

In termini di redditività operativa l’acquisizione di Geniki rafforzerà il ritorno della Banca a una redditività a lungo termine. Secondo le analisi presentate dalla Banca al momento di tale acquisizione, la fusione di due banche nello stesso mercato geografico creerà sinergie, quali risparmi dei costi, grazie alla riduzione del personale e alla chiusura di filiali. La Banca acquisirà i clienti e i depositanti di Geniki, riducendo così in misura significativa i costi di distribuzione.

Per quanto riguarda la sua posizione di liquidità, come indicato al considerando 65, Geniki deteneva più depositi che prestiti netti. Pertanto l’acquisizione ha aumentato la liquidità della Banca e l’ha aiutata ad abbassare il proprio rapporto prestiti/depositi. Inoltre, prima di essere acquisita dalla Banca Geniki è stata adeguatamente capitalizzata. È quindi improbabile che in futuro la Banca abbia bisogno di ulteriori apporti di capitale per effetto dell’acquisizione.

Pertanto l’acquisizione è un fatto positivo per il ripristino della redditività a lungo termine della Banca.

7.5.2.2. Impatto dell’acquisizione di Geniki sull’importo dell’aiuto necessario per la Banca

In linea con il punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione, gli aiuti alla ristrutturazione non dovrebbero essere utilizzati per l’acquisizione di altre imprese, bensì dovrebbero limitarsi alla copertura dei costi necessari al ripristino della redditività della Banca. In questo caso, sebbene l’acquisizione abbia avuto ricadute positive sulla redditività della Banca, essa non è essenziale per la sua redditività ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione.

La Banca, però, ha versato soltanto 1 milione di EUR per acquistare Geniki, ossia un importo considerato molto esiguo. Inoltre, Geniki è stata adeguatamente capitalizzata e, come condizione per l’operazione, Société Générale ha conferito alla Banca un importo significativo a titolo di capitale106.

La Commissione conclude che, alla luce delle caratteristiche specifiche dell’operazione (acquisizione a un prezzo molto basso di una banca completamente capitalizzata e conferimento di capitale alla Banca da parte del venditore), l’acquisizione non genera ulteriori domande di capitale da parte della Banca; pertanto, in via eccezionale, l’acquisizione di Geniki non contravviene al principio secondo cui l’aiuto dovrebbe limitarsi al minimo necessario.

7.5.2.3. Effetto distorsivo dell’acquisizione di Geniki sulla concorrenza

Come indicato al considerando 274, in linea con i punti 39 e 40 della comunicazione sulla ristrutturazione gli aiuti di Stato non dovrebbero essere utilizzati a scapito di aziende non sovvenzionate né, in particolare, per acquisire imprese concorrenti, tranne in circostanze eccezionali.

Quando ha rivisto la redditività di tutte le banche greche, all’inizio del 2012, la Banca centrale greca ha ritenuto che Geniki non fosse redditizia su base autonoma. All’epoca Geniki generava ingenti perdite per Société Générale, che era pertanto intenzionata a vendere Geniki e che, nell’impossibilità di farlo, avrebbe potuto considerare l’ipotesi di farla fallire. L’acquisizione può essere dunque considerata parte di un processo di consolidamento necessario per ripristinare la stabilità finanziaria del tipo descritto al punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione.

Visto, poi, che nessun offerente non sovvenzionato ha presentato offerte valide per l’acquisizione di Geniki, la Banca non ha escluso alcun offerente non sovvenzionato.

Inoltre, dato che l’acquisizione è stata autorizzata dall’Autorità ellenica per la concorrenza107, si può presumere che il risultato del processo di vendita non mette a repentaglio la concorrenza effettiva in Grecia.

Infine, il prezzo di acquisto era molto basso. Pertanto non si può ritenere che la Banca abbia utilizzato aiuti di Stato per finanziare l’acquisizione. Alla luce di questi elementi si può concludere che l’acquisizione di Geniki rientra nella deroga di cui al punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.2.4. Conclusione sull’acquisizione di Geniki

La Commissione conclude che, alla luce della situazione particolare delle banche greche e delle caratteristiche specifiche dell’acquisizione di Geniki, tale acquisizione è conforme ai requisiti previsti dalla comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.3. Conformità dell’acquisizione delle attività cipriote trasferite alla comunicazione sulla ristrutturazione

7.5.3.1. Impatto dell’acquisizione delle attività cipriote trasferite sulla redditività a lungo termine della Banca

L’acquisizione delle attività cipriote trasferite aumenta la redditività a lungo termine della Banca.

Secondo le analisi presentate dalla Banca al momento dell’acquisizione, l’operazione creerà sinergie considerevoli, quali sinergie dei costi, tramite risparmi dei costi amministrativi e per il personale, nonché un miglioramento significativo del costo dei depositi. Dopo l’acquisizione la Banca ha completamente integrato le operazioni greche delle tre banche cipriote, ha rinominato tutte le filiali di dette banche e ha compiuto notevoli progressi nella razionalizzazione della rete.

Per i portafogli prestiti delle operazioni greche delle tre banche cipriote erano previsti accantonamenti adeguati. In effetti, la Banca ha acquistato tali prestiti a un prezzo molto inferiore ai loro importi nominali: infatti, il prezzo di acquisto è stato abbassato per tener conto delle perdite future stimate da PIMCO nel quadro di uno stress test. Il rischio di perdite su prestiti superiori a quelle già considerate nel basso livello del prezzo di acquisto è pertanto limitato.

La Banca ha acquisito anche un ingente portafoglio di depositi, di consistenza quasi pari a quella dei prestiti netti acquisiti, rafforzando in tal modo la propria posizione di liquidità.

Pertanto l’acquisizione è un fatto positivo per il ripristino della redditività a lungo termine della Banca.

7.5.3.2. Impatto dell’acquisizione delle attività cipriote trasferite sull’importo dell’aiuto necessario per la Banca

In linea con il punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione, gli aiuti alla ristrutturazione non dovrebbero essere utilizzati per l’acquisizione di altre imprese, bensì dovrebbero limitarsi alla copertura dei costi necessari al ripristino della redditività della Banca.

Come analizzato nella sezione 7.3, l’aiuto mirava a soddisfare la domanda di capitale dell’acquirente delle attività cipriote trasferite, posto che la loro acquisizione avrebbe garantito il mantenimento della stabilità finanziaria in Grecia. Il corrispettivo pagato infine dalla Banca per l’acquisizione delle attività cipriote trasferite era molto inferiore al valore contabile del portafoglio acquisito; peraltro era inferiore anche al valore dei prestiti dopo l’adeguamento al ribasso applicato per tener conto delle perdite su prestiti future stimate da PIMCO nell’ambito dello stress test. Si potrebbe dunque ritenere che il prezzo di acquisto fosse negativo. Tale conclusione è sostenuta dal fatto che la Banca ha contabilizzato un consistente avviamento negativo al momento dell’acquisizione delle attività cipriote trasferite, che hanno aumentato il suo capitale.

Tuttavia, quand’anche si ritenesse che la Banca ha pagato un prezzo positivo, la Commissione rileva che, come precondizione dell’acquisizione, l’HFSF si era impegnato nei confronti dell’acquirente a conferire l’importo del prezzo di acquisto a titolo di capitale. L’HFSF ha mantenuto tale impegno nel quadro della ricapitalizzazione della primavera 2013. Il relativo conferimento di capitale costituisce un aiuto a favore delle attività cipriote trasferite e non della Banca, come spiegato nella sezione 6.2.1. Pertanto l’acquisizione non ha creato la necessità di ulteriori aiuti di Stato per la Banca.

La Commissione conclude che, a causa delle condizioni atipiche in cui è avvenuta (basso prezzo di acquisto e impegno dell’HFSF di conferire il prezzo di acquisto nel quadro di un aumento di capitale), l’acquisizione delle attività cipriote trasferite non contravviene, in via eccezionale, al principio secondo cui l’aiuto dovrebbe limitarsi al minimo necessario.

7.5.3.3. Effetto distorsivo dell’acquisizione delle attività cipriote trasferite sulla concorrenza

Come indicato al considerando 274, in linea con i punti 39 e 40 della comunicazione sulla ristrutturazione gli aiuti di Stato non devono essere utilizzati a scapito di aziende non sovvenzionate né, in particolare, per acquisire imprese concorrenti, tranne in circostanze eccezionali.

La vendita delle operazioni greche delle banche cipriote mirava a salvaguardare la stabilità del sistema bancario greco e a garantire che le banche cipriote potessero vendere quelle imprese prima che esse perdessero valore. L’operazione può essere dunque considerata parte di un processo di consolidamento necessario per ripristinare la stabilità finanziaria del tipo descritto al punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione.

Inoltre, nessun offerente non sovvenzionato ha presentato offerte valide per l’acquisizione delle tre banche cipriote. Il processo di vendita è stato aperto, trasparente e non discriminatorio.

Infine, dato che l’acquisizione è stata autorizzata dall’Autorità ellenica per la concorrenza108, si può presumere che il risultato del processo di vendita non mette a repentaglio la concorrenza effettiva in Grecia.

Alla luce di questi elementi si può concludere che l’acquisizione delle attività cipriote trasferite rientra nella deroga di cui al punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.3.4. Conclusione sull’acquisizione delle attività cipriote trasferite

La Commissione conclude che, alla luce della situazione particolare delle banche greche e delle caratteristiche specifiche dell’acquisizione delle attività cipriote trasferite, tale acquisizione è conforme ai requisiti previsti dalla comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.4. Conformità dell’acquisizione di MBG alla comunicazione sulla ristrutturazione

7.5.4.1. Impatto dell’acquisizione di MBG sulla redditività a lungo termine della Banca

L’acquisizione dell’MBG completamente ricapitalizzata aumenta la redditività a lungo termine della Banca.

Secondo le analisi presentate dalla Banca al momento dell’acquisizione, l’operazione creerà sinergie considerevoli, quali sinergie dei costi tramite riduzione delle filiali e del personale, minori costi dei depositi e sinergie relative alle entrate. Nel frattempo la Banca ha completamente integrato MBG.

Inoltre, dato che MBG era adeguatamente capitalizzata prima di essere acquisita dalla Banca, e poiché questa ha pagato un prezzo di acquisto di 1 milione di EUR, è improbabile che in futuro la Banca abbia bisogno di ulteriori apporti di capitale a causa dell’acquisizione. Inoltre, il venditore si è impegnato, nell’ambito dell’operazione, a conferire alla Banca 400 milioni di EUR di capitale. Tale impegno è stato mantenuto nel quadro della ricapitalizzazione della primavera 2013, quando BCP ha conferito alla Banca 400 milioni di EUR.

La Commissione conclude che l’acquisizione è positiva per il ripristino della redditività della Banca a lungo termine e che il prezzo di acquisto di MBG era talmente basso da non impedire che l’aiuto fosse limitato al minimo necessario.

7.5.4.2. Impatto dell’acquisizione di MBG sull’importo dell’aiuto necessario per la Banca

In linea con il punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione, gli aiuti alla ristrutturazione non dovrebbero essere utilizzati per l’acquisizione di altre imprese, bensì dovrebbero limitarsi alla copertura dei costi necessari al ripristino della redditività della Banca. In questo caso, sebbene l’acquisizione abbia avuto ricadute positive sulla redditività della Banca, essa non è essenziale per la sua redditività ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione.

La Banca, però, ha versato soltanto 1 milione di EUR per acquistare MBG, ossia un importo considerato molto esiguo. Inoltre, MBG è stata adeguatamente capitalizzata da BCP e, come condizione per l’operazione, BCP ha conferito alla Banca 400 milioni di EUR a titolo di capitale109.

La Commissione conclude che, alla luce delle caratteristiche specifiche dell’operazione (acquisizione a un prezzo molto basso di una banca completamente capitalizzata e conferimento di capitale alla Banca da parte del venditore), l’acquisizione di MBG non genera ulteriori domande di capitale da parte della Banca e pertanto, in via eccezionale, l’acquisizione di MBG non contravviene al requisito di limitare l’aiuto al minimo necessario.

7.5.4.3. Effetto distorsivo dell’acquisizione di MBG sulla concorrenza

Come indicato al considerando 274, in linea con i punti 39 e 40 della comunicazione sulla ristrutturazione gli aiuti di Stato non devono essere utilizzati a scapito di aziende non sovvenzionate né, in particolare, per acquisire imprese concorrenti, tranne in circostanze eccezionali.

Quando ha rivisto la redditività di tutte le banche greche, all’inizio del 2012, la Banca centrale greca ha ritenuto che MBG non fosse redditizia su base autonoma. MBG generava forti perdite per BCP, che era pertanto intenzionata a venderla e che, nell’impossibilità di farlo, avrebbe potuto considerare l’ipotesi di farla fallire; nel piano di ristrutturazione di BCP rientrava quindi anche la vendita di MBG110. L’acquisizione può essere dunque considerata parte di un processo di consolidamento necessario per ripristinare la stabilità finanziaria del tipo descritto al punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione.

Inoltre, nessun offerente non sovvenzionato ha presentato offerte valide per l’acquisizione di MBG.

In tale contesto si può concludere che l’acquisizione di MBG rientra nella deroga di cui al punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.4.4. Conclusione sull’acquisizione di MBG

La Commissione conclude che, alla luce della situazione particolare delle banche greche e delle caratteristiche specifiche dell’acquisizione di MBG, tale acquisizione è conforme ai requisiti previsti dalla comunicazione sulla ristrutturazione.

7.6. CONFORMITÀ DELLE MISURE A, B1, B2, B3 E B4 ALLA COMUNICAZIONE SULLA RISTRUTTURAZIONE

7.6.1. Cause di difficoltà e conseguenze per la valutazione ai sensi della comunicazione sulla ristrutturazione

Come indicato nelle sezioni 2.1.1 e 2.1.2, le difficoltà con cui si confronta la Banca sono dovute principalmente alla crisi del debito sovrano e alla profonda recessione della Grecia e dell’Europa meridionale. Per quanto riguarda il primo fattore, il governo greco ha perso l’accesso ai mercati finanziari e ha dovuto infine negoziare un accordo con i suoi creditori nazionali e internazionali, ossia il programma PSI, che ha determinato una riduzione del 53,3 % dei crediti nei confronti dello Stato. Inoltre, il 31,5 % dei crediti è stato scambiato con nuove GGB con tassi di interesse inferiori e durate maggiori. Nel dicembre 2012 lo Stato ha riacquistato queste nuove GGB dalle banche greche a un prezzo oscillante tra il 30,2 % e il 40,1 del loro valore nominale, cristallizzando in tal modo un’ulteriore perdita per le banche greche. Oltre all’impatto del programma PSI e del riacquisto del debito sulla sua posizione patrimoniale, la Banca ha riscontrato anche cospicui flussi di depositi in uscita tra il 2010 e la metà del 2012 dovuti al rischio che la Grecia uscisse dalla zona euro a causa di un debito pubblico insostenibile e della recessione economica.

L’aiuto concesso alla Banca, vale a dire la somma delle misure B1, B2, B3 e B4, pari a 7335 milioni di EUR, è superiore all’importo della perdita contabilizzata dopo il programma PSI (5911 milioni di EUR).

La domanda di capitale è dovuta in gran parte alla regolare esposizione di un’istituzione finanziaria al rischio sovrano del proprio paese, come evidenziato anche ai considerando 63 e 74 della decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus. Conseguentemente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie sovvenzionate che hanno accumulato rischi eccessivi, la Banca ha minore necessità di affrontare questioni relative al rischio morale nel proprio piano di ristrutturazione. Pertanto, poiché le misure di aiuto hanno un minore effetto distorsivo, i provvedimenti adottati per limitare le distorsioni della concorrenza dovrebbero essere proporzionalmente alleggeriti. Dal momento che il programma PSI e il riacquisto del debito costituiscono una remissione dello stesso a favore dello Stato, la remunerazione da parte di quest’ultimo relativa alla ricapitalizzazione delle banche può essere inferiore. La Commissione osserva tuttavia che l’esposizione della Banca al rischio sovrano greco era maggiore dell’esposizione delle altre grandi banche greche111. Conseguentemente, non tutte le perdite registrate sulle GGB sono imputabili alla regolare esposizione di un’istituzione finanziaria al rischio sovrano del proprio paese.

La seconda causa all’origine delle difficoltà della Banca è costituita dalle perdite sui prestiti alle famiglie e alle aziende greche. La Commissione ritiene che tali perdite siano dovute principalmente a una recessione eccezionalmente grave e prolungata e a una contrazione del PIL di circa il 25 % in cinque anni, non a prassi creditizie rischiose della Banca. Di conseguenza, l’aiuto concesso per coprire le perdite suddette non crea un rischio morale, come nel caso di un aiuto che protegga una banca dalle conseguenze di condotte rischiose adottate in passato. Pertanto l’aiuto produce un minore effetto distorsivo112.

Tuttavia, una parte della domanda di capitale e delle perdite sui prestiti della Banca deriva da alcune delle sue succursali internazionali. Dagli stress test effettuati nel 2012 per determinare la domanda di capitale della Banca è emerso che le proiezioni delle perdite su prestiti relative ai prestiti esteri ammontavano a 1314 milioni di EUR nello scenario di base e a 1624 milioni di EUR nello scenario negativo. Molte di quelle imprese estere avevano registrato perdite in anni recenti. Nel 2012 le perdite sulle attività internazionali ammontavano a 244 milioni di EUR ante imposte113. Anche gli attivi esteri costituivano un onere per la liquidità.

Si può pertanto concludere che una parte significativa delle perdite e del bisogno di aiuto rientrano nel disposto del punto 14 della comunicazione di proroga del 2011, in base al quale la Commissione può allentare i requisiti. Analogamente, una parte del bisogno di aiuto è imputabile alla recessione eccezionalmente grave in cui versava la Grecia, non alla concessione di prestiti a rischio. Questo aiuto non crea rischi morali e pertanto ha minori effetti distorsivi.

Infine, il bisogno di aiuto è imputabile in parte all’assunzione di rischi da parte della Banca stessa per quanto riguarda l’ingente quota di debito sovrano che detiene e le sue succursali estere.

7.6.2. Redditività

Un piano di ristrutturazione deve garantire che l’istituzione finanziaria sia in grado di ripristinare la propria redditività a lungo termine entro la fine del periodo di ristrutturazione (sezione 2 della comunicazione sulla ristrutturazione). Nel caso in esame, per periodo di ristrutturazione s’intende il periodo compreso fra la data di adozione della presente decisione e il 31 dicembre 2018.

In linea con i punti 9, 10 e 11 della comunicazione sulla ristrutturazione, la Grecia ha presentato un piano di ristrutturazione completo e dettagliato che fornisce informazioni esaustive sul modello aziendale della Banca. Il piano individua inoltre le cause delle difficoltà incontrate dalla Banca e le misure adottate per risolvere tutte le questioni inerenti alla redditività da essa affrontate. In particolare, il piano di ristrutturazione descrive la strategia adottata per conservare l’efficienza operativa della Banca e risolvere questioni quali l’alto livello dei prestiti non produttivi, la vulnerabilità delle sue posizioni patrimoniale e di liquidità e le sue imprese estere, che in anni recenti si erano affidate all’impresa madre per ottenere finanziamenti e capitale.

7.6.2.1. Attività bancarie greche

Per quanto riguarda la liquidità114 e la dipendenza della Banca dal finanziamento dell’Eurosistema, il piano di ristrutturazione prevede una crescita limitata del bilancio in Grecia, mentre la base dei depositi dovrebbe riprendere ad aumentare. La dipendenza dall’ELA garantito dallo Stato, che ha già registrato un calo, continuerà a diminuire, contribuendo a ridurre il costo di finanziamento della Banca.

L’impegno relativo al rapporto depositi/prestiti citato al punto (137) garantisce che la struttura di bilancio della Banca diventerà sostenibile alla fine del periodo di ristrutturazione. Anche la vendita di titoli e di altre attività secondarie consoliderà la posizione di liquidità della Banca. A causa dello stress che tuttora grava sulla suddetta posizione di liquidità, la Commissione può accogliere la richiesta delle autorità greche di poter fornire liquidità alla Banca in base alla misura di garanzia e alle misure relative ai prestiti obbligazionari pubblici del regime di sostegno alle banche greche nonché in base all’ELA garantito dallo Stato.

Per ridurre i propri costi di finanziamento, la Grecia si è altresì impegnata a garantire che la Banca continuerà a ridurre i tassi di interesse che paga sui depositi in Grecia, come descritto al considerando 137. Tale riduzione, se realizzata, apporterà un contributo essenziale al miglioramento della redditività al lordo degli accantonamenti della Banca.

Dall’inizio della crisi la Banca ha effettuato grandi acquisizioni che hanno fortemente accresciuto le sue dimensioni e la sua base dei depositi. La Banca è riuscita a integrare con buoni risultati e in tempi record le operazioni acquisite e cerca di realizzare tutte le sinergie possibili conseguenti a tali acquisizioni. Ha iniziato a razionalizzare la sua rete commerciale in Grecia riducendo il numero delle filiali e dei dipendenti115. Entro il 2017 i costi totali della Banca in Grecia saranno diminuiti di un ulteriore […]% rispetto al 2013. Per conseguire questo obiettivo lo Stato greco si è impegnato a garantire che la Banca ridurrà il numero delle proprie filiali e dei dipendenti in Grecia a […] e, rispettivamente, a […] alla data del 31 dicembre 2017, con un valore massimo dei costi totali in Grecia di […] miliardi di EUR. Alla fine del periodo di ristrutturazione il coefficiente di esercizio previsto sarà inferiore al […]%. La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione preservi l’efficienza della Banca nel nuovo ambiente di mercato.

Un altro elemento essenziale è la gestione dei prestiti non produttivi, dato che al 31 dicembre 2013 costituivano il 36 % del portafoglio della Banca116. La Banca intende rafforzare la propria politica creditizia (limiti, copertura collaterale) e concentrarsi sulle attività di base per ridurre al minimo le perdite. Lo Stato greco si è impegnato a garantire anche che la Banca rispetterà standard elevati nella propria politica creditizia al fine di gestire i rischi e massimizzare il valore per la Banca in ogni fase del processo del credito, compresa la ristrutturazione dei prestiti, come indicato al considerando 141.

7.6.2.2. Governo societario

Un altro elemento da considerare con attenzione è il governo societario della Banca, dato che, a seguito della ricapitalizzazione della primavera 2013, l’HFSF possiede la maggioranza delle azioni della Banca, ma con diritti di voto limitati. Inoltre, alcuni degli investitori privati che controllano la Banca possiedono anche warrant e quindi beneficerebbero interamente di un eventuale aumento del prezzo delle azioni durante il periodo di ristrutturazione. Poiché tale situazione potrebbe comportare un rischio morale, la Banca e l’HFSF hanno concordato nel 2013 un quadro dei rapporti specifico. Tale accordo tutela le attività quotidiane della Banca da qualsiasi ingerenza da parte dei suoi principali azionisti e nel contempo assicura che l’HFSF può monitorare l’attuazione del piano di ristrutturazione e, tramite procedure di consultazione adeguate, impedire che i dirigenti della Banca assumano rischi eccessivi. La Banca si è inoltre assunta l’impegno di monitorare attentamente la propria esposizione a mutuatari collegati. La Commissione approva il fatto che l’HFSF riacquisti automaticamente il diritto di voto qualora la Banca non attui il proprio piano di ristrutturazione.

7.6.2.3. Attività internazionali

Alcune attività internazionali della Banca hanno ridotto in passato il suo capitale e la sua liquidità, come spiegato al considerando 323.

Il piano di ristrutturazione prevede che la Banca continui a concentrarsi nuovamente sul mercato nazionale. La Banca ha già venduto le proprie succursali negli Stati Uniti d’America e ha iniziato a razionalizzare le altre succursali per consolidare il processo di sottoscrizione dei prestiti e ridurre il deficit di finanziamento delle succursali. Sta inoltre pianificando un’ulteriore razionalizzazione della propria rete nelle succursali mantenute, come descritto al considerando 130.

In futuro, quindi, l’importo totale degli attivi esteri diminuirà e alla fine del periodo di ristrutturazione rappresenterà una parte […] del bilancio complessivo della Banca.

Pertanto la Commissione ritiene che la Banca avrà ristrutturato e ridimensionato sufficientemente le proprie operazioni estere per evitare di dover richiedere nuovi apporti di capitale e incorrere in problemi di liquidità in futuro. Anche l’impegno descritto al considerando 138 di astenersi da ingenti conferimenti di capitale a favore delle proprie succursali internazionali garantisce che queste ultime non rappresenteranno una minaccia per la posizione patrimoniale o di liquidità della Banca.

7.6.2.4. Conclusione sulla redditività

Lo scenario di base descritto nella sezione 2.4 dimostra che, alla fine del periodo di ristrutturazione, la Banca sarà in grado di realizzare un guadagno tale da permetterle di coprire tutte le proprie spese e ottenere un rendimento di capitale adeguato e commisurato al suo profilo di rischio. Nel contempo, stando alle proiezioni la posizione patrimoniale della Banca dovrebbe rimanere a un livello soddisfacente.

Infine, la Commissione prende atto dello scenario negativo descritto nel piano di ristrutturazione della Banca presentato dalle autorità greche. Tale scenario si basa su una serie di ipotesi concordate con l’HFSF e presuppone una recessione più lunga e più profonda e una deflazione più accentuata dei prezzi degli immobili. Il piano di ristrutturazione dimostra che la Banca è in grado di resistere a una quantità ragionevole di stress dato che, nello scenario negativo, alla fine del periodo di ristrutturazione rimane redditizia e ben capitalizzata.

L’importo del capitale aggiuntivo raccolto nel 2014, ossia 1750 milioni di EUR, è sufficiente per far fronte allo scenario di base dello stress test del 2013 nel periodo di ristrutturazione e per rimborsare le azioni privilegiate, cosa che la Banca ha fatto nel maggio 2014117. […] La Commissione ricorda che, nella valutazione della domanda di capitale secondo lo scenario di base, la Banca centrale greca ha già introdotto diversi adeguamenti che hanno determinato un aumento della stima del fabbisogno di capitale rispetto a quella effettuata dalla Banca secondo il proprio scenario di base. Pertanto la Commissione ritiene che la domanda di capitale di base stimata dalla Banca centrale greca presupponga un certo grado di stress. Per giungere alla conclusione che la Banca è redditizia, la Commissione non le chiede di disporre in anticipo di un capitale sufficiente a coprire la domanda di capitale stimata dalla Banca centrale greca nello scenario di stress negativo, in quanto tale livello stimato di stress è elevato e l’aumento di capitale del marzo 2014 dimostra che la Banca ha nuovamente accesso ai mercati dei capitali.

Inoltre è positivo il fatto che la Banca si asterrà dall’acquistare ulteriori titoli non rientranti nella categoria investimento, contribuendo così a preservare le proprie posizioni patrimoniale e di liquidità.

La Commissione conclude pertanto che la ristrutturazione già attuata, unitamente all’ulteriore ristrutturazione proposta, è sufficiente per ripristinare la redditività a lungo termine della Banca.

7.6.3. Contributo proprio e condivisione degli oneri

Come affermato nella sezione 3 della comunicazione sulla ristrutturazione, le banche e i loro azionisti devono contribuire alla ristrutturazione nella misura del possibile per assicurare che l’aiuto sia limitato al minimo necessario. A tal fine le banche dovrebbero impiegare risorse proprie per finanziare la ristrutturazione, ad esempio mediante la cessione di attivi, mentre gli azionisti dovrebbero, ove possibile, assorbire le perdite della banca.

7.6.3.1. Contributo proprio della Banca: dismissioni e riduzioni dei costi

La Banca ha già ceduto le operazioni estere di piccole dimensioni (negli Stati Uniti d’America) e ha ridotto la leva finanziaria per una parte del proprio portafoglio al fine di rafforzare sia la propria adeguatezza patrimoniale sia la posizione di liquidità. Il piano di ristrutturazione prevede una riduzione della leva finanziaria per le attività estere della Banca, come descritto ai considerando da 125 a 129. Considerando la riduzione della leva finanziaria e le dismissioni già effettuate, dopo che saranno stati rispettati gli impegni in tal senso relativi alle operazioni estere la Banca avrà ridotto in misura significativa la propria presenza geografica in […]. Inoltre, il ridimensionamento degli attivi internazionali della Banca abbasserà in misura significativa il rischio contingente della necessità di aiuti futuri, contribuendo quindi a ridurre al minimo l’importo dell’aiuto.

Per limitare la propria domanda di capitale la Banca non utilizzerà capitale per sostenere o espandere le proprie succursali estere, come descritto al considerando 138. Inoltre, gli impegni assunti dallo Stato greco garantiscono che la Banca non effettuerà acquisizioni costose.

Tra gli impegni della Banca c’è anche l’attuazione di un programma di vasta portata per la riduzione dei costi, come indicato nella sezione 2.4.2. Le sue spese diminuiranno ulteriormente fino al 2017. È in corso la riduzione del numero dei dipendenti e delle loro retribuzioni. Lo Stato greco si è impegnato altresì a limitare la remunerazione dei dirigenti della Banca, […].

7.6.3.2. Condivisione degli oneri da parte degli azionisti storici e raccolta di nuovo capitale sul mercato

L’emissione riservata completata nel 2009118 ha diluito gli azionisti storici della Banca, e lo stesso è avvenuto poi con la ricapitalizzazione a cura dell’HFSF (misura B4) e con la raccolta di capitale privato del 2013 e del marzo 2014. Ad esempio, a seguito della ricapitalizzazione della primavera del 2013 la quota detenuta dagli azionisti della Banca, che all’epoca comprendevano gli investitori che avevano conferito capitale nel 2009, si è ridotta dal 100 % a solo il 2,3 %. Inoltre, dal 2008 la Banca non paga dividendi in contanti. In aggiunta alla condivisione degli oneri da parte degli azionisti storici, dall’inizio della crisi nel 2008 la Banca ha raccolto un importo significativo di capitale privato, ossia 807 milioni di EUR nel 2009, 1444 milioni di EUR nel 2013 e 1750 milioni di EUR nel 2014.

7.6.3.3. Condivisione degli oneri da parte dei detentori del debito subordinato

I detentori del debito ibrido e del debito subordinato della Banca hanno contribuito ai costi della sua ristrutturazione. La Banca ha eseguito diversi interventi di gestione del passivo al fine di generare capitale, come descritto al punto (134).

Gli strumenti ancora in circolazione sono soggetti al divieto di cedola citato al considerando 143. La Commissione ritiene pertanto che sia garantita un’adeguata condivisione degli oneri tra i detentori del debito ibrido e del debito subordinato della Banca e che, in merito a questo punto, siano soddisfatti i criteri della comunicazione sulla ristrutturazione.

7.6.3.4. Conclusione sul contributo proprio e sulla condivisione degli oneri

In confronto alla ricapitalizzazione totale ricevuta dallo Stato, il contributo proprio e la condivisione degli oneri, in particolare tramite la vendita di attivi e il ridimensionamento del portafoglio prestiti, sono molto più bassi rispetto ai livelli che la Commissione abitualmente reputa sufficienti. Il ridimensionamento riguarda soltanto le attività estere, che rappresentano una parte limitata della Banca119, e la ristrutturazione non prevede ridimensionamenti dei portafogli prestiti e dei portafogli depositi in Grecia, i quali, al contrario, sono fortemente cresciuti nell’anno scorso a seguito delle acquisizioni. Nondimeno la Commissione tiene conto degli elementi esaminati nella sezione 7.6.1 e, in particolare, del fatto che l’aiuto ricevuto rientra in parte nella deroga di cui al punto 14 della comunicazione di proroga del 2011, secondo cui la Commissione può accettare un livello inferiore del contributo proprio e della condivisione degli oneri. La Commissione rileva altresì positivamente che la Banca ha raccolto sul mercato 1444 milioni di EUR nel maggio 2013 e 1750 milioni di EUR nel marzo 2014, […]. Inoltre, per il capitale raccolto nel marzo 2014 è stato pagato lo stesso prezzo per azione pagato dall’HFSF nell’ambito della ricapitalizzazione della primavera 2013 (misura B4). L’elevato prezzo di emissione ha dunque limitato la diluizione dell’HFSF. La Banca ha inoltre rimborsato le azioni privilegiate (misura A). Tenuto conto di tutti questi elementi, si può ritenere che il piano di ristrutturazione metterà a disposizione un contributo proprio e misure di condivisione degli oneri sufficienti a limitare l’aiuto al minimo necessario.

7.6.4. Misure per limitare le distorsioni della concorrenza

In base alla comunicazione sulla ristrutturazione, il piano di ristrutturazione deve prevedere misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza e a garantire un settore finanziario competitivo. Inoltre, tali misure devono affrontare questioni relative al rischio morale e garantire che gli aiuti di Stato non siano utilizzati per finanziare comportamenti anticoncorrenziali.

Conformemente al punto 31 della comunicazione sulla ristrutturazione, nel valutare l’importo dell’aiuto e le conseguenti distorsioni della concorrenza la Commissione deve tenere conto dell’importo sia assoluto che relativo dell’aiuto statale ricevuto, nonché del grado di condivisione degli oneri e della posizione di mercato dell’istituzione finanziaria dopo la ristrutturazione. Al riguardo la Commissione ricorda che la Banca ha ricevuto sostegno al capitale da parte dello Stato per un importo corrispondente al 23,7 % delle proprie APR120. Inoltre, nel 2010 la Banca ha ottenuto garanzie per la liquidità pari a 9,9 miliardi di EUR e prestiti obbligazionari pubblici per 1,3 miliardi di EUR; la somma di tali importi corrisponde a quasi il 25 % del bilancio della Banca. La Banca ha ricevuto altresì l’ELA garantito dallo Stato. Pertanto, visto l’importo ingente dell’aiuto, sono necessarie misure per limitare potenziali distorsioni della concorrenza. Va poi considerato che la Banca detiene una grande quota del mercato greco. L’acquisizione delle attività di ATE trasferite, di Geniki, di MBG e delle attività cipriote trasferite ha accresciuto le quote di mercato della Banca. Dopo tali acquisizioni, alla fine del 2013 la Banca deteneva una quota di mercato dei depositi in Grecia pari al 29 %, mentre le sue quote di mercato dei prestiti ipotecari residenziali, dei prestiti al consumo e dei prestiti alle imprese erano, rispettivamente, del 25 %, 22 % e 35 % (e, rispettivamente, del 10 %, 8 %, 8 % e 14 % nel 2011)121.

La Commissione ricorda che le difficoltà della Banca sono state causate principalmente da shock esterni, quali la crisi del debito sovrano greco e la recessione prolungata, che ha perturbato l’economia greca dal 2008, come già osservato al considerando 74 della decisione di avvio del procedimento riguardante Piraeus. La necessità di affrontare le questioni inerenti al rischio morale è pertanto minore. Come analizzato nella sezione 7.6.1 della presente decisione, alla luce di questi fattori l’effetto distorsivo delle misure di aiuto è minore, come lo è la necessità di adottare misure per limitare le distorsioni della concorrenza. Per questi motivi la Commissione può ammettere in via eccezionale che, sebbene l’importo dell’aiuto e le quote di mercato siano elevati, il piano di ristrutturazione non preveda alcun ridimensionamento del bilancio e dei prestiti in Grecia. Sarebbe tuttavia problematico se la banca più sovvenzionata tra le quattro maggiori banche greche, nonché quella che è cresciuta di più grazie ad acquisizioni effettuate negli scorsi anni, continuasse a crescere nel periodo di ristrutturazione più velocemente del mercato, potenzialmente escludendo le banche meno sovvenzionate. La Commissione accoglie pertanto con favore l’impegno secondo cui la Banca non crescerà più velocemente del mercato.

Tuttavia, la Commissione fa presente che le ricapitalizzazioni statali hanno permesso alla Banca di portare avanti le proprie attività bancarie sui mercati esteri.

La Commissione rileva che, accanto alla riduzione della leva finanziaria e alla ristrutturazione già attuate, la Banca continuerà a ristrutturare e ridurre la leva finanziaria per i propri attivi esteri entro il 30 giugno 2018122. Inoltre, la Banca si è impegnata a non utilizzare l’aiuto per finanziare la crescita di tali attività. Ne consegue che l’aiuto non sarà utilizzato per falsare la concorrenza sui mercati esteri interessati.

Lo Stato greco si è impegnato anche a garantire che la Banca non effettuerà acquisizioni costose, assicurando che essa non utilizzerà l’aiuto di Stato ricevuto per acquisire nuove attività. Tale divieto contribuisce a garantire che l’aiuto sia utilizzato esclusivamente per sostenere il ripristino della redditività delle attività bancarie greche anziché, per esempio, la crescita sui mercati esteri.

Parimenti, l’impegno a ridurre gli interessi insostenibilmente elevati sui depositi greci garantisce che l’aiuto non verrà utilizzato per finanziare strategie insostenibili di raccolta di depositi che determinano una distorsione della concorrenza sul mercato greco. Analogamente, l’impegno ad attuare linee guida rigorose per quanto riguarda la determinazione dei prezzi dei nuovi prestiti, in base a un’adeguata valutazione del rischio di credito, impedirà alla Banca di falsare la concorrenza sul mercato greco con inopportune strategie di fissazione dei prezzi dei prestiti alla clientela.

Considerando la situazione specifica descritta nella sezione 7.6.1 e le misure previste dal piano di ristrutturazione, la Commissione ritiene che siano state adottate misure sufficienti per limitare le distorsioni della concorrenza.

7.6.5. Monitoraggio

In base alla sezione 5 della comunicazione sulla ristrutturazione, la Commissione chiede che le siano presentate relazioni periodiche per verificare la corretta attuazione del piano di ristrutturazione. Come affermato negli impegni assunti dallo Stato greco123, questi assicurerà che il fiduciario nominato dalla Banca con l’approvazione della Commissione monitori fino alla fine del periodo di ristrutturazione, ossia il 31 dicembre 2018, gli impegni assunti dallo Stato greco per quanto riguarda la ristrutturazione delle attività in patria e all’estero, il governo societario e le operazioni commerciali. Pertanto la Commissione ritiene che sia garantito un monitoraggio adeguato dell’attuazione del piano.

7.6.6. Conclusione sulla conformità delle misure A, B1, B2, B3 e B4 alla comunicazione sulla ristrutturazione

La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione, unitamente agli impegni di cui all’allegato alla presente decisione, assicuri il ripristino della redditività a lungo termine della Banca e sia sufficiente in termini di condivisione degli oneri e di contributo proprio, oltre a essere proporzionato e adeguato ai fini della compensazione degli effetti distorsivi che le misure di aiuto esaminate nella presente decisione producono sulla concorrenza. Il piano di ristrutturazione e gli impegni sottoposti alla Commissione soddisfano i criteri della comunicazione sulla ristrutturazione.

8. CONCLUSIONE

La Commissione deplora che lo Stato greco abbia illegalmente dato esecuzione alle misure di aiuto B2, B3 e B4 in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, posto che tali misure sono state attuate prima della loro notifica formale. Tuttavia, dette misure, nonché le altre misure esaminate nella presente decisione, possono essere considerate compatibili con il mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Le seguenti misure attuate dalla Grecia costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato:

  1. a) il sostegno alla liquidità sotto forma di un credito di ultima istanza erogato a Piraeus Bank SA dalla Banca centrale greca e garantito dallo Stato greco (misura L2);

  2. b) la seconda ricapitalizzazione ponte, del valore di 1553 milioni di EUR, accordata a Piraeus Bank SA dal Fondo ellenico di stabilità finanziaria («HFSF») nel dicembre 2012 (misura B2);

  3. c) la lettera d’impegno del 20 dicembre 2012 relativa al conferimento a Piraeus Bank SA di 1082 milioni di EUR da parte dell’HFSF (misura B3);

  4. d) la ricapitalizzazione del valore di 5891 milioni di EUR accordata a Piraeus Bank SA dall’HFSF nella primavera del 2013 (misura B4);

  5. e) la ricapitalizzazione del valore di 524 milioni di EUR accordata a Piraeus Bank SA dall’HFSF nella primavera del 2013 (misura C).

2. Alla luce del piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014 relativo al Piraeus Bank Group, che comprende Piraeus Bank SA e tutte le sue succursali e filiali, e degli impegni assunti dallo Stato greco in pari data, il seguente aiuto di Stato è compatibile con il mercato interno:

  1. a) il conferimento di capitale di 750 milioni di EUR accordato a Piraeus Bank SA dallo Stato greco nel maggio 2009 e nel dicembre 2011 in base al regime di ricapitalizzazione (misura A);

  2. b) il sostegno alla liquidità sotto forma di un credito di ultima istanza accordato a Piraeus Bank SA dalla Banca centrale greca e garantito dallo Stato greco a partire dal luglio 2011, per un importo di 30,4 miliardi di EUR al 31 dicembre 2012 (misura L2);

  3. c) la prima ricapitalizzazione ponte, del valore di 4,7 miliardi di EUR, accordata a Piraeus Bank SA dall’HFSF nel maggio 2012 (misura B1);

  4. d) la seconda ricapitalizzazione ponte, del valore di 1553 milioni di EUR, accordata a Piraeus Bank SA dall’HFSF nel dicembre 2012 (misura B2);

  5. e) l’impegno del 20 dicembre 2012 relativo al conferimento a Piraeus Bank SA di 1082 milioni di EUR da parte dell’HFSF (misura B3);

  6. f) la ricapitalizzazione del valore di 5891 milioni di EUR accordata a Piraeus Bank SA dall’HFSF nella primavera del 2013 (misura B4); e

  7. g) la ricapitalizzazione del valore di 524 milioni di EUR accordata a Piraeus Bank SA dall’HFSF nella primavera del 2013 (misura C).