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Decisione 2014/499/PESC del Consiglio del 25 luglio 2014 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.

Vista la gravità della situazione in Ucraina, le restrizioni all'ammissione e il congelamento di fondi e risorse economiche dovrebbero essere applicati anche alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che sostengono attivamente, materialmente o finanziariamente i dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi.

Inoltre, il Consiglio ritiene che altre persone fisiche e giuridiche debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC.

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:

  1. 1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio: a) delle persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e delle persone fisiche ad esse associate; o b) delle persone fisiche che sostengono attivamente, materialmente o finanziariamente i dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi, elencate nell'allegato.»;

  2. 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: a) persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad esse associati; b) persone giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; c) persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o persone giuridiche, entità o organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento; o d) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sostengono attivamente, materialmente o finanziariamente i dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi, elencati nell'allegato.».

Art. 2

Le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014 Per il Consiglio Il presidente S. Gozi