Decisione 2014/658/PESC del Consiglio dell'8 settembre 2014 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.
Il 30 agosto 2014 il Consiglio europeo ha espresso la sua preoccupazione per i combattimenti in corso e sempre più intensi che si registrano nell'Ucraina orientale e ha chiesto una nuova disposizione per l'inserimento nell'elenco delle persone e delle istituzioni che trattano con i gruppi separatisti nella regione del Donbass.
In aggiunta, il Consiglio ritiene che altre persone fisiche e giuridiche dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
In considerazione del perdurare di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno prorogare di ulteriori sei mesi la decisione 2014/145/PESC.
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC.
È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare tali misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio: a) delle persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e delle persone fisiche ad esse associate; b) delle persone fisiche che sostengono attivamente, materialmente o finanziariamente i dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi; o c) delle persone fisiche che effettuano transazioni con i gruppi separatisti nella regione del Donbass dell'Ucraina, elencate nell'allegato.» ;
2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: a) persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad esse associati; b) persone giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; c) persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o persone giuridiche, entità o organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento; d) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sostengono attivamente, materialmente o finanziariamente i dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi; o e) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che effettuano transazioni con i gruppi separatisti nella regione di Donbass dell'Ucraina, elencati nell'allegato.» ;
3) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2015.»
Art. 2
Le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2014 Per il Consiglio Il presidente S. Gozi