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Decisione 2014/685/PESC del Consiglio del 29 settembre 2014 che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC2.

L'8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC3, che ha modificato e prorogato l'azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012.

Il 5 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/291/PESC4, che ha modificato e prorogato l'azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2014.

Il 12 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/349/PESC5 che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2016 e prevede un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 giugno 2014 fino al 14 ottobre 2014.

L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo dal 15 ottobre 2014 fino al 14 giugno 2015.

Nel quadro del suo mandato e in linea con le conclusioni del comitato politico e di sicurezza del 2 settembre 2014, l'EULEX KOSOVO dovrebbe altresì fornire sostegno ai procedimenti giudiziari penali trasferiti in uno Stato membro, fatto salvo il completamento di tutti i dispositivi giuridici necessari per coprire tutte le fasi di tali procedimenti.

L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato.

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

  1. 1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis Procedimenti giudiziari trasferiti 1. Per assolvere il suo mandato, comprese le responsabilità esecutive, quali figurano all'articolo 3, lettere a) e d), l'EULEX KOSOVO sostiene i procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro al fine di perseguire e pronunciarsi sulle azioni penali risultanti dall'inchiesta sulle accuse sollevate in una relazione dal titolo “Trattamento disumano delle persone e traffico illecito di organi umani in Kosovo” presentata il 12 dicembre 2010 dal relatore speciale della Commissione Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio d'Europa. 2. I giudici e i procuratori responsabili dei procedimenti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza ed autonomia.» ;

  2. 2) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente: «I giudici e i procuratori dell'EULEX KOSOVO rispondono alle più elevate qualifiche professionali necessarie per il livello o la complessità della materia di cui si occupano e sono nominati dopo un processo di selezione indipendente.» ;

  3. 3) all'articolo 16, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2014 fino al 14 giugno 2015 è di 55820000 EUR. L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.» ;

  4. 4) all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. L'autorizzazione di trasmettere a parti terze e alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, concessa all'alto rappresentante conformemente ai paragrafi 1 e 2, non si estende alle informazioni raccolte o ai documenti prodotti ai fini dei procedimenti giudiziari condotti nel quadro del mandato dell'EULEX KOSOVO. Ciò non impedisce la trasmissione di informazioni non sensibili relative all'organizzazione amministrativa o all'efficienza dei procedimenti.» ;

  5. 5) all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2016. In base a una proposta dell'alto rappresentante e tenendo conto delle fonti di finanziamento complementari nonché dei contributi di altri partner, il Consiglio adotta le decisioni necessarie al fine di garantire che il mandato dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti di cui all'articolo 3 bis e i relativi mezzi finanziari necessari abbiano effetto fino al momento della conclusione di tali procedimenti giudiziari.» .

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2014 Per il Consiglio Il presidente S. Gozi