Decisione (UE) 2015/1584 della Commissione del 1o ottobre 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero So.Ge.A.AL SpA e di vari vettori aerei operanti sull'aeroporto di Alghero [notificata con il numero C(2014) 6838] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1. I conferimenti di capitale cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Alghero costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'aiuto di Stato è stato concesso dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Art. 3
Le misure cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Ryanair, Air One/Alitalia, Volare, bmibaby, Air Vallée ed Air Italy non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
Art. 4
1. Le misure cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Meridiana e Germanwings costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'aiuto di Stato è stato concesso dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è incompatibile con il mercato interno.
Art. 5
1. L'Italia procede al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile di cui all'articolo 4 presso i beneficiari.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui si considerano poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. L'Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 4 con effetto alla data di adozione della presente decisione.
Art. 6
1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 5 è immediato ed effettivo.
2. L'Italia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.