Decisione (UE) 2015/1584 della Commissione del 1o ottobre 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero So.Ge.A.AL SpA e di vari vettori aerei operanti sull'aeroporto di Alghero [notificata con il numero C(2014) 6838] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1. I conferimenti di capitale cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Alghero costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'aiuto di Stato è stato concesso dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Art. 3
Le misure cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Ryanair, Air One/Alitalia, Volare, bmibaby, Air Vallée ed Air Italy non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
Art. 4
1. Le misure cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Meridiana e Germanwings costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'aiuto di Stato è stato concesso dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è incompatibile con il mercato interno.
Art. 5
1. L'Italia procede al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile di cui all'articolo 4 presso i beneficiari.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui si considerano poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. L'Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 4 con effetto alla data di adozione della presente decisione.
Art. 6
1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 5 è immediato ed effettivo.
2. L'Italia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 7
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni:
a) l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto dai beneficiari;
b) l'importo complessivo (capitale e interessi per il recupero) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 4. L'Italia trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Art. 8
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2014 Per la Commissione Joaquín Almunia Vicepresidente