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Decisione (UE) 2016/286 della Commissione dal 1o ottobre 2014 relativa all'aiuto di Stato n. SA.20867 (12/C) (ex 12/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Carbosulcis SpA. [notificata con il numero C(2014) 6836] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione n. 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive1,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli2 e tenuto conto di tali osservazioni,

1. PROCEDIMENTO

In seguito a una denuncia, la Commissione è venuta a conoscenza del fatto che l'Italia ha concesso aiuti di Stato a favore del gestore di una miniera, Carbosulcis SpA («Carbosulcis»), in base all'articolo 11, comma 14, della legge n. 80 del 2005 recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale3. Con lettera del 6 settembre 2006 (e sollecito del 22 dicembre 2006), la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che le sono state trasmesse con lettera del 25 gennaio 2007. Con lettere del 22 giugno e del 27 luglio 2007, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che le sono state trasmesse con due lettere del 15 ottobre 2007. L'Italia ha altresì presentato informazioni il 28 novembre 2007.

Con lettere dell'8 settembre 2008 e del 17 giugno 2009 (e solleciti inviati il 6 ottobre 2009 e il 21 gennaio 2010), la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti, che sono stati forniti rispettivamente con lettere del 3 novembre 2008 e del 6 maggio 2010.

Il 19 settembre 2010 e il 30 marzo 2011 si sono tenuti incontri con le autorità italiane.

Con messaggio di posta elettronica del 21 ottobre 2010, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che sono state comunicate con lettere del 18 e del 23 novembre 2010 e del 10 maggio 2011.

Con lettera del 20 novembre 2012, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione agli aiuti concessi a Carbosulcis.

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea4. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto.

Le autorità italiane hanno presentato le proprie osservazioni con lettera del 21 dicembre 2012. Le uniche osservazioni di terzi interessati pervenute alla Commissione sono state quelle presentate dai dipendenti di Carbosulcis. Con lettera del 18 marzo 2013, la Commissione ha trasmesso le osservazioni dei terzi interessati alle autorità italiane, che hanno avuto la possibilità di reagire; non è però pervenuta alcuna osservazione.

Nel 2013 ha avuto luogo tra la Commissione e le autorità italiane una serie di riunioni e di scambi di informazioni e infine, con lettera del 9 aprile 2014, l'Italia ha presentato un progetto finale per la chiusura della miniera («il piano di chiusura» o il «piano») in conformità della decisione del Consiglio. Il piano è stato modificato il 17 luglio 2014.

Le autorità italiane hanno sottolineato l'urgenza di una decisione riguardante gli aiuti destinati a finanziare la sistematica riduzione delle attività nel contesto di un piano irrevocabile di chiusura della miniera di Nuraxi Figus, gestita da Carbosulcis SpA (la «misura di aiuto» o «misura»). In effetti, il piano di chiusura deve essere attuato con la massima urgenza a causa della necessità di garantire una chiusura sicura e controllata della miniera, limitando nel contempo le tensioni sociali che si sono manifestate nella regione. Pertanto, la presente decisione si limita alla valutazione della misura di aiuto descritta al punto 8.

Il 2 settembre 2014, l'Italia ha rinunciato alla possibilità che la decisione fosse adottata in italiano, ai sensi dell'articolo 342 del trattato in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento n. 15, ed ha acconsentito all'adozione della decisione in inglese.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PIANO DI CHIUSURA

Carbosulcis è l'unica impresa in Italia che sfrutta il carbone estratto dalla miniera di Nuraxi Figus nel territorio del Sulcis-Iglesiente, in Sardegna. La miniera di Nuraxi Figus è l'unica miniera di carbone operativa e l'unico bacino carbonifero presente in Italia ed è costituita da una sola unità di produzione. Il carbone estratto può essere venduto soltanto sul mercato interno per la produzione di energia elettrica6. Tutto il carbone prodotto da Carbosulcis viene acquistato dalla vicina centrale termoelettrica di Portovesme. Il carbone Sulcis è caratterizzato da un P.C.I. mediamente pari a 5100 Kcal/kg, un tenore di zolfo mediamente pari al 6,5 % e un contenuto in ceneri mediamente pari al 15 % e risulta pertanto di scarsa qualità e con un basso potere calorifico.

Originariamente, la miniera è stata concepita come parte di un progetto integrato per l'estrazione di carbone e la produzione di energia elettrica in una nuova centrale elettrica a carbone che sarebbe stata costruita nelle vicinanze, ma il progetto ha subito ritardi. Dal 1996, la miniera è stata sfruttata in via temporanea in attesa dell'aggiudicazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata, che però non è mai stata concessa.

Secondo le autorità italiane, l'Italia ha deciso di abbandonare definitivamente il primo progetto integrato e di chiudere la miniera in base al piano di chiusura. A partire dal 1o gennaio 2011, l'attività nella miniera si è limitata sostanzialmente a mantenere una produzione minima e ad effettuare i lavori di manutenzione necessari per garantire la sicurezza dell'impianto. Tali attività sono propedeutiche all'attuazione del piano di chiusura. Il piano di chiusura prevede la cessazione delle attività estrattive sovvenzionate entro la fine del 2018 e il completamento delle misure di sicurezza per lo smantellamento della miniera entro la fine del 2027.

L'Italia ha sottolineato la situazione economica e sociale particolarmente svantaggiata del territorio del Sulcis-Iglesiente, dove il tasso di disoccupazione è più elevato che nel resto del paese. Le possibilità prospettate di una chiusura improvvisa della miniera hanno già provocato gravi tensioni sociali, che si sono tradotte in proteste e manifestazioni.

2.1. Base giuridica e autorità erogatrice

La base giuridica della misura di aiuto è costituita dalla legge n. 99/2009 e dalla delibera della Giunta della Regione autonoma della Sardegna n. 53/75 del 20 dicembre 2013. La Regione Sardegna e il ministero dello sviluppo economico sono le autorità erogatrici della misura di aiuto.

2.2. Il piano di chiusura

Secondo il Piano di chiusura, lo smantellamento della miniera si articola in tre fasi: 1) proseguimento dell'attività di coltivazione del pannello W3 con il metodo del longwall, messa in sicurezza delle gallerie e ulteriore manutenzione mineraria finalizzata al mantenimento in sicurezza dei cantieri del sottosuolo; 2) attuazione di un piano di incentivo all'esodo del personale e coltivazione dei pannelli con il metodo shortwall; 3) completamento della coltivazione dei pannelli e riduzione dei livelli produttivi, adozione di ulteriori incentivi al pensionamento e di misure di riqualificazione e reinserimento degli addetti in un settore diverso da quello carboniero.

A fronte di una produzione di carbone mercantile di 63059 tonnellate nel 2011, nel 2018 si prevede di estrarre soltanto 30000 tonnellate.

L'obiettivo della misura di aiuto è quello di agevolare la chiusura della miniera entro la fine del 2018 e coprire le perdite della produzione corrente del periodo 2011-2018 associate allo sfruttamento della miniera, conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio. La misura è inoltre destinata a coprire gli oneri eccezionali derivanti dalla chiusura definitiva della miniera.

Il piano di chiusura prevede l'attuazione socialmente sostenibile di un processo di smantellamento graduale. L'Italia sostiene che, in base a tale approccio, la miniera non può essere chiusa prima del 2018. Il numero del personale sarà gradualmente ridotto passando dai 467 addetti del 2011 a 119 addetti nel 2018. I lavoratori più anziani beneficeranno di incentivi al pensionamento mentre interventi di altro tipo saranno necessari per aiutare i lavoratori più giovani a trovare un nuovo posto di lavoro.

Alla fine del 2018, i lavoratori rimanenti saranno necessari per effettuare lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale che avranno inizio dopo il completamento della valutazione d'impatto ambientale regionale e che si prevede continueranno fino al 2027. Una volta cessata l'attività estrattiva, saranno recuperate le attrezzature dal sottosuolo e le gallerie abbandonate saranno riempite con ceneri provenienti dalla vicina centrale termoelettrica di Portovesme.

Gli addetti che nel corso dell'attuazione del piano di chiusura perderanno il loro impiego nell'industria carboniera avranno bisogno di un ricollocamento. A tal fine, il piano prevede l'adozione di politiche del lavoro finalizzate alla formazione e riqualificazione degli addetti per il reinserimento in un settore diverso da quello carboniero.

Dopo la chiusura della miniera, il tempo necessario per il completamento del piano dipenderà dal periodo occorrente per recuperare le attrezzature dal sottosuolo, che dovrebbe essere superiore ai due anni.

La durata dei lavori dipenderà inoltre dal tempo necessario a mettere in sicurezza le gallerie tramite riempimento con torbida a base di ceneri provenienti dalla centrale termoelettrica di Portovesme. La durata di tali lavori è stimata a circa sei anni.

Inoltre è previsto il ripristino ambientale delle aree in superficie, che consisterà nel ritombamento dei bacini fini, nella realizzazione delle opere di regimazione idraulica e nella piantumazione di specie vegetali autoctone.

2.3. Costi ammissibili, forma dell'aiuto e importo dell'aiuto

La misura prevede la concessione di aiuti destinati a coprire il divario positivo tra i costi di produzione correnti e le entrate della miniera di carbone da smantellare (perdite di produzione). L'aiuto è inoltre destinato a coprire i costi derivanti dalla chiusura della miniera che non sono correlati alla produzione corrente (oneri eccezionali). Gli aiuti concessi per le perdite di produzione sono destinati a coprire i costi sostenuti tra il 2011 e il 2018 e saranno erogati fino alla cessazione della produzione nel 2018.

L'aiuto proposto viene erogato sotto forma di sovvenzione diretta e può essere ripartito come segue:

  1. a) 213126607 milioni di EUR di aiuti già concessi e da concedersi nel periodo 2011-2018 per coprire le perdite di produzione. I costi ammissibili di cui tener conto sono i costi di produzione: spese materiali (comprese energia elettrica, ammortamento e spese di trasporto) e spese per il personale, come precisato nell'allegato 1, comprese le previsioni economico-finanziarie (relative ai costi).

    Tabella 1

    20112012201320142015201620172018
    Costi di produzione6176162562253732405166623671470427313944247532041768660015207600
    Entrate458200012912702625132947090163474216289842839513601481760
    Divario tra costi di produzione e entrate5717962549341030342653333200568923839729218547761373524013725840
    Aiuti ai sensi dell'articolo 3 della decisione del Consiglio5500000018700000342653333200568923839729218547761373524013725840
  2. b) Secondo la misura di aiuto, gli aiuti destinati a coprire gli oneri eccezionali continueranno ad essere necessari anche dopo il 2018 e fino al 2027. La misura di aiuto prevede il pagamento di sovvenzioni dirette per quanto riguarda le seguenti categorie di oneri eccezionali:

i. Spese eccezionali per gli addetti che sono o sono stati privati del loro posto di lavoro

Tra i costi di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato alla decisione del Consiglio sono compresi gli incentivi all'esodo: il piano prevede la concessione di due annualità agli addetti che vanno in pensione in una situazione in cui potrebbero ancora rimanere in servizio e a quelli che scelgono di avviare un'attività in proprio o comunque di lasciare l'azienda, dopo aver partecipato a programmi di formazione e riqualificazione.

Ai sensi della misura di aiuto, l'importo massimo di questo tipo di aiuto proposto per il periodo 2013-2027 sarà di 45,5 milioni di EUR. Tale importo massimo verrebbe raggiunto nel caso in cui tutto il personale in esubero che non può rimanere in servizio fino al pensionamento avvii un'attività in proprio e/o abbandoni comunque l'azienda. L'aiuto ammonterebbe a 30 milioni di EUR nel caso in cui tutto il personale in eccesso venga impiegato in attività alternative.

ii. Oneri per la riqualificazione della manodopera onde facilitare la ricerca di nuovi impieghi al di fuori del settore carboniero

Tra gli oneri di cui al punto 1, lettera d), dell'allegato alla decisione sono compresi gli oneri per riqualificare il personale che perde o perderà il proprio posto di lavoro nell'industria carboniera.

Secondo il percorso formativo di durata annuale, tale personale potrà essere reimpiegato prevalentemente nelle attività alternative che saranno realizzate nel sito Carbosulcis e/o nel settore ambientale per la bonifica ambientale delle aree minerarie e industriali dismesse. In alternativa, gli addetti potranno intraprendere un'attività in proprio o lasciare l'azienda, usufruendo di due annualità di buonuscita. I corsi di formazione saranno organizzati:

  1. a) nel 2016 (62 addetti),

  2. b) nel 2019 (54 addetti),

  3. c) nel 2028 (35 addetti).

Si prevede che gli oneri per la formazione del personale che perderà il proprio posto di lavoro nell'industria carboniera ammonteranno complessivamente a circa 11,5 milioni di EUR.

In tali oneri sono compresi lo stipendio per il personale durante l'anno di formazione (complessivamente circa 8,1 milioni di EUR) e i costi della formazione (circa 3,4 milioni di EUR).

iii. Oneri residui derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative specifiche applicabili all'industria carboniera

I costi di cui al punto 1, lettera f), dell'allegato alla decisione del Consiglio comprendono il pagamento del canone di concessione per lo sfruttamento della miniera per gli anni dal 2019 al 2026, per un totale di circa 800000 EUR.

iv. Lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo causati dalla chiusura di unità di produzione di carbone

Dopo la cessazione delle attività produttive presso la miniera saranno eseguite opere di messa sicurezza come la chiusura del fronte della miniera o la rimozione dei macchinari utilizzati per l'attività estrattiva. Secondo le autorità italiane, nel quadro dello smantellamento della miniera, è necessario realizzare i seguenti interventi di messa in sicurezza: recupero di macchinari, attrezzature e dispositivi di sicurezza presenti nel sottosuolo; ventilazione della miniera per diluire ed eliminare i gas tossici; mantenimento del sistema di eduzione e messa in sicurezza delle gallerie abbandonate con ceneri provenienti dalla centrale di Portovesme.

L'Italia informa che nel periodo 2014-2026 saranno necessari ulteriori 28 milioni di EUR circa per coprire gli oneri straordinari associati agli interventi supplementari di messa in sicurezza resi necessari dalla chiusura della miniera.

Durante gli anni necessari a recuperare le attrezzature e a riempire con ceneri le gallerie abbandonate, oltre ai costi del personale si dovranno sostenere i costi dell'energia elettrica, della ventilazione e dell'eduzione, così come i costi per l'appalto dei servizi e dei materiali necessari a svolgere i lavori.

Secondo le autorità italiane, le attività di recupero delle attrezzature dal sottosuolo e di messa in sicurezza delle gallerie con le ceneri non possono essere avviate prima del 2018 in quanto il personale e le attrezzature sono attualmente impegnati nelle attività di coltivazione della miniera. Inoltre, l'utilizzo delle ceneri per la messa in sicurezza delle gallerie deve essere autorizzato preventivamente.

Dopo la chiusura della miniera, il tempo necessario per il completamento del piano dipenderà dal periodo occorrente per recuperare le attrezzature dal sottosuolo, che dovrebbe essere superiore ai due anni. Tra le attrezzature da recuperare si trovano, a titolo di esempio:

  1. a) nastri trasportatori: oltre 5 km di impianti da smontare e trasportare in superficie;

  2. b) tubazioni: oltre 30 km di linee da smontare e trasportare in superficie;

  3. c) impianti elettrici e telefonici per decine di chilometri, cabine elettriche, trasformatori, interruttori ecc.;

  4. d) vecchi impianti inutilizzati che ancora si trovano nelle gallerie.

La durata del piano dipenderà inoltre anche dal tempo necessario a mettere in sicurezza le gallerie tramite il riempimento con la torbida a base di ceneri provenienti dalla centrale di Portovesme. Il riempimento delle gallerie con le ceneri avverrà per fasi successive, brevemente riassunte di seguito:

  1. a) rimozione delle attrezzature non più necessarie, quali vecchie attrezzature inutilizzate, linee elettriche, tubazioni ecc.;

  2. b) installazione delle attrezzature necessarie a pompare in sottosuolo dall'esterno la boiacca costituita da ceneri e acqua (tubazioni, valvole, sistemi di depressurizzazione, impianto fonico e sistema di controllo delle pressioni);

  3. c) installazione dei casseri di contenimento per la torbida e di delimitazione delle sezioni da riempire;

  4. d) predisposizione del circuito di ventilazione in modo da poter garantire una ventilazione premente una volta interrotta la ventilazione normale a causa dell'occlusione della galleria;

  5. e) preparazione nell'impianto di miscelazione e pompaggio della boiacca da pompare in sottosuolo;

  6. f) riempimento di ogni sezione di galleria preparata in precedenza;

  7. g) attesa della disidratazione della torbida e realizzazione dei lavori necessari a preparare la nuova sezione di stoccaggio.

A titolo indicativo, si stima di potere riempire circa 7000 m di gallerie aventi una sezione media di circa 20 m2 essendo cosi in grado di ospitare circa 140000 m3 di torbida costituita da ceneri provenienti dalla centrale termoelettrica di Portovesme additivate con opportune quantità d'acqua in modo da formare una miscela pompabile. Il materiale sarà pompato in sottosuolo in sezioni da circa 500 m3 con una frequenza di una volta alla settimana. Le portate massime erogabili dall'impianto sono dell'ordine di 80 m3/h e pertanto in un turno lavorativo sarà possibile pompare al massimo il materiale necessario a riempire una singola sezione. I 4 giorni lavorativi successivi saranno impiegati per arretrare le tubazioni modificando il punto di scarico, fare le manutenzioni all'impianto all'esterno, preparare tramite vagliatura il materiale necessario per il riempimento della successiva sezione di galleria. Pertanto sarà possibile trasferire in sottosuolo mediamente circa 100 m3 di torbida per giorno lavorativo. Dalla tempistica stimata si evince che saranno necessari circa 6 anni solo per mettere in sicurezza le gallerie tramite il riempimento con ceneri: 140000 m3/100 m3/giorno lavorativo = 1400 giorni lavorativi = circa 6 anni.

I benefici ambientali derivanti dalla messa in sicurezza delle gallerie tramite il riempimento con ceneri provenienti dalla centrale termoelettrica sono i seguenti:

  1. a) minore occupazione di aree a cielo aperto da destinare a discariche per rifiuti speciali non pericolosi;

  2. b) azzeramento dei rischi di autocombustione nelle gallerie;

  3. c) correzione dell'acidità delle acque di miniera con le quali le ceneri dovessero venire a contatto (le ceneri hanno un contenuto medio in CaO superiore al 35 %);

  4. d) riduzione della probabilità di manifestarsi di fenomeni di subsidenza.

Il riempimento delle gallerie con le ceneri consentirebbe inoltre di generare entrate che andrebbero a ridurre il volume degli aiuti necessari. Le entrate derivanti dallo smaltimento delle ceneri sono già state considerate e sottratte al volume degli aiuti necessari ai sensi dell'articolo 4 della decisione del Consiglio, come si evince dall'allegato 2.

I costi effettivi ascrivibili a tale voce si stima dovrebbero ammontare a circa 40 milioni di EUR.

Il piano di riempimento delle gallerie con le ceneri della centrale termoelettrica dovrebbe consentire di generare entrate per circa 12 milioni di EUR, riducendo a circa 28 milioni di EUR la quantità di aiuti necessari ai sensi della lettera g), paragrafo 1, dell'allegato alla decisione del Consiglio.

v. Danni minerari, sempre che siano imputabili a unità di produzione di carbone che sono o saranno chiuse

Il ripristino ambientale delle aree esterne consiste nel ritombamento dei bacini fini e nel ripristino ambientale dei depositi di rifiuti d'estrazione e di tutte le restanti aree di superficie che sono state interessate dall'attività mineraria.

Per il ritombamento e il rimodellamento dei siti saranno utilizzati materiali inerti derivanti dal trattamento del carbone e terreno vegetale nella parte superficiale.

Una volta ultimato il ripristino morfologico dei siti si procederà alla realizzazione delle opere di regimazione idraulica.

I siti ripristinati saranno utilizzati in parte per attività industriali quali l'installazione del parco fotovoltaico e in parte saranno recuperati dal punto di vista naturalistico con la piantumazione di specie vegetali autoctone.

In superficie, oltre ai lavori di cui sopra, si procederà a manutenzionare il patrimonio architettonico esistente e a mettere in sicurezza gli stabili.

Nel periodo 2014-2026, l'aiuto di cui al punto 1, lettera h) dell'allegato alla decisione del Consiglio sarà pari a circa 8,7 milioni di EUR.

vi. Deprezzamenti intrinseci eccezionali, sempre che derivino dalla chiusura di unità di produzione di carbone

I costi di cui al punto 1, lettera l), dell'allegato alla decisione del Consiglio includono la quota di ammortamento delle immobilizzazioni che non è stato possibile ammortizzare a causa della chiusura della miniera e che equivale a circa 25,8 milioni di EUR.

2.4. Piano di misure volte ad attenuare l'impatto ambientale della produzione di carbone

L'Italia ha stabilito un programma per l'adozione di misure volte ad attenuare l'impatto ambientale della produzione di carbone ad opera dell'unità di produzione di carbone cui sono concessi aiuti alla chiusura.

Le misure volte ad attenuare l'impatto ambientale del carbone saranno attuate nel settore delle energie rinnovabili e della desolforazione del carbone.

Il piano prevede due progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il primo impianto di energia rinnovabile sarà costituito da 4 pale eoliche per una potenza complessiva installata pari a 12 MW mentre il secondo sarà composto da un parco fotovoltaico esteso per circa l0 ha con una potenza complessivamente installata di circa 4MWp. Entrambi i progetti saranno realizzati nel sito minerario.

Carbosulcis Spa è titolare di un brevetto per la lisciviazione del carbone al fine di ridurre la percentuale di zolfo in esso contenuta. Procedendo alla desolforazione del carbone vengono prodotti acidi umici che possono essere usati in agricoltura.

Pertanto, l'Italia intende adottare misure per lo sviluppo su scala pilota prima e su scala industriale poi del processo di desolforazione del carbone con conseguente produzione di acidi umici. Se lo sviluppo del processo dovesse dare i risultati attesi, portando ad ottenere risultati d'esercizio positivi già durante il periodo di progressivo smantellamento della miniera, questo consentirebbe di ridurre il tenore di zolfo del carbone bruciato nella centrale termoelettrica di Portovesme.

Secondo l'Italia, essendo il progetto ancora in una fase preliminare, i vantaggi ambientali della desolforazione sono attualmente stimabili solo in maniera qualitativa e non quantitativa e sono legati a due aspetti da approfondire in fase di sperimentazione del processo su scala pilota. I vantaggi ambientali sono riconducibili principalmente ai seguenti aspetti rilevanti per i carboni con alto contenuto di zolfo:

  1. a) il processo di lisciviazione dovrebbe consentire la riduzione dello zolfo nel carbone di circa il 30 %, con conseguente riduzione delle emissioni di SOx in atmosfera nel momento in cui il carbone viene bruciato nelle centrale termoelettrica;

  2. b) dal processo di desolforazione del carbone si ottengono come sottoprodotti gli acidi umici, utilizzabili in agricoltura come fertilizzanti e «attivatori» dei suoli. Il sequestro di carbonio tramite l'apporto di sostanza organica rientra tra i possibili interventi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico attraverso una riduzione delle emissioni di gas serra immesse nell'atmosfera, secondo quanto previsto dall'IPCC (Intergovernative Panel on Climate Change) 2007.

Le autorità italiane ritengono che il contributo quantitativo di tale attività alla mitigazione dell'impatto ambientale della produzione di carbone nella miniera di Nuraxi Figus potrà essere verificato una volta conclusa la fase di sperimentazione su scala pilota.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA

3.1. Esistenza di aiuto di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura costituisce aiuto di Stato se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: la misura a) conferisce un vantaggio economico al beneficiario; b) viene concessa dallo Stato mediante risorse pubbliche; c) è selettiva; d) incide sugli scambi tra Stati membri ed è di natura tale da falsare la concorrenza nell'UE.

Le imprese risultano favorite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE se ottengono un vantaggio economico che non avrebbero diversamente ottenuto in condizioni di libero mercato. Carbosulcis è l'unico beneficiario della misura e riceverà (oltre ad avere già ricevuto) aiuti mediante risorse statali trasferite direttamente dal bilancio dello Stato e dal bilancio della Regione Sardegna per compensare le sue perdite di esercizio e per coprire i costi sociali e di sicurezza, e ciò costituisce un vantaggio economico. Il mercato del carbone è completamente aperto alla concorrenza e quindi l'aiuto finanziario dello Stato rafforza la posizione del beneficiario rispetto ai suoi concorrenti nell'UE e risulta potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri dell'UE.

Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura a favore della società costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

3.2. Legittimità dell'aiuto

L'Italia ha attuato una parte della misura senza previa notifica e quindi violando l'articolo 108, paragrafo 3. del TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

La Commissione ha valutato la compatibilità della misura a norma della decisione del Consiglio che definisce i criteri di compatibilità dell'aiuto di Stato oggetto di esame, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera e),

Il carbone prodotto presso la miniera di Nuraxi Figus rientra nella definizione di carbone di cui all'articolo 1, lettera a) della decisione del Consiglio, secondo cui per carbone si intendono carboni di alta, media e bassa qualità di classe A e B ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio, «Gli aiuti concernono esclusivamente i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all'alimentazione degli altiforni del settore siderurgico, allorché il carbone viene utilizzato nell'Unione». Carbosulcis produce carbone utilizzato per la produzione locale di energia elettrica. Pertanto questo criterio risulta rispettato.

L'Italia intende concedere un aiuto alla chiusura nel quadro di un piano di chiusura della miniera. Secondo la definizione di cui all'articolo 1, lettera c), della decisione del Consiglio, il piano di chiusura stabilito da uno Stato membro indica le misure che portano alla chiusura definitiva di unità di produzione di carbone. Il piano di chiusura presentato dall'Italia comprende le misure legislative e di altra natura adottate dall'Italia descritte nei punti da 11 a 61, comprese le misure finanziarie previste per accompagnare la chiusura definitiva e irrevocabile delle unità produttive in questione, dando luogo ad una sistematica riduzione delle attività delle unità produttive alle date previste.

L'Italia ha presentato tutti i dati pertinenti richiesti per la valutazione del piano di chiusura ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione del Consiglio, segnatamente l'individuazione dell'unità di produzione di carbone; per ciascuna unità di produzione di carbone, i costi di produzione effettivi o stimati per ogni esercizio carboniero; la produzione di carbone stimata, per esercizio carboniero, dell'unità di produzione di carbone che rientra nel piano di chiusura e l'importo stimato degli aiuti alla chiusura, per esercizio carboniero.

3.3.1. Aiuti di Stato destinati a coprire i costi di produzione

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione del Consiglio, gli aiuti erogati a un'impresa destinati specificamente alla copertura delle perdite della produzione corrente delle unità di produzione di carbone possono essere considerati compatibili con il mercato interno soltanto se soddisfano le seguenti condizioni: «Lo sfruttamento delle unità di produzione di carbone rientra in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 31 dicembre 2018»

Le autorità italiane si sono impegnate a chiudere definitivamente la miniera di Nuraxi Figus, che consta di una sola unità produttiva, entro il 31 dicembre 2018. La miniera è gestita dalla società Carbosulcis, interamente di proprietà della Regione Sardegna, che ha redatto e approvato il piano di chiusura. «Le unità di produzione di carbone vengono chiuse definitivamente secondo il piano di chiusura»

Il piano di chiusura comprende le misure legislative e di altra natura adottate dall'Italia e dalla regione Sardegna e descritte nei punti da (11) a (61) adottate per accompagnare la sistematica riduzione delle attività dell'unità produttiva entro le date previste. «Gli aiuti notificati non superano il divario tra i costi di produzione (prevedibili) e le entrate prevedibili per un esercizio carboniero. Gli aiuti effettivamente versati sono oggetto di una regolarizzazione annuale in base ai costi e alle entrate reali, non oltre la fine dell'esercizio carboniero successivo a quello per il quale gli aiuti sono concessi»

Come indicato alla tabella 1, gli aiuti annuali alla produzione di carbone a favore dell'unità di produzione in fase di chiusura non superano il divario tra i costi di produzione (prevedibili) e le entrate (prevedibili). «L'importo dell'aiuto per tonnellata equivalente-carbone non deve far sì che i prezzi di vendita del carbone dell'Unione al punto di utilizzazione siano inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile in provenienza da paesi terzi»

L'Italia ritiene che, per quanto riguarda la remunerazione del carbone Sulcis, in analogia con quanto già valutato dalla Commissione per il caso dell'Ungheria [SA.33861 (12/N)], non possa essere assunto un prezzo commerciale di riferimento.

L'Italia sostiene che il carbone di basso rango del Sulcis non possa essere acquistato da paesi terzi e che non vi sia un mercato per un carbone di qualità così bassa. Il prezzo che la centrale termoelettrica Portovesme paga a Carbosulcis viene calcolato tenendo conto delle fluttuazioni del prezzo del carbone che è regolarmente negoziato sul mercato mondiale e applicando alle quotazioni dei carboni standard penalizzazioni legate alle specifiche del carbone. Secondo l'Italia non è pertanto possibile determinare un prezzo di riferimento per carboni di qualità simile provenienti da paesi terzi.

L'articolo 3 della Legge 27 giugno 1985, n. 351, «Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis» recita testualmente: «È consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata e non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonché negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna nei quali durante il processo produttivo o di combustione lo Zolfo viene fissato, fissato e combinato ovvero combinato con il prodotto che si ottiene.» Pertanto il carbone Sulcis può, in linea teorica, competere con altri tipi di carbone soltanto in Sardegna e, cosa più importante, non può essere venduto sul mercato mondiale.

La Commissione non può escludere che, in realtà, sia possibile calcolare un prezzo di riferimento per un carbone di qualità equivalente. Di conseguenza, l'Italia si è impegnata a monitorare annualmente il prezzo del carbone Sulcis calcolato — nel contesto della vendita alla centrale termoelettrica di Portovesme — mediante la formula indicata nel contratto di acquisto, per verificare che il prezzo del carbone Sulcis non scenda al di sotto del prezzo del carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi. L'importo dell'aiuto per tonnellata equivalente-carbone sarà aggiornato in base al prezzo di vendita effettivo di ogni esercizio carboniero.

In linea con le sue precedenti decisioni7, la Commissione ritiene pertanto che tale condizione risulti soddisfatta nel caso di specie. «L'unità di produzione di carbone risulta in attività al 31 dicembre 2009»

La miniera di Nuraxi Figus era in attività nel 2009. «Il volume complessivo degli aiuti alla chiusura concessi dallo Stato membro segue una tendenza regressiva: entro la fine del 2013 la riduzione non deve essere inferiore al 25 %, entro la fine del 2015 non deve essere inferiore al 40 %, entro la fine del 2016 non deve essere inferiore al 60 % ed entro la fine del 2017 non deve essere inferiore al 75 % degli aiuti concessi nel 2011»

La Commissione conclude, in base ai dati contenuti nella Tabella 1, che gli aiuti di Stato da concedere seguono una tendenza regressiva e rispettano il livello minimo di riduzione previsto nella decisione del Consiglio. Il criterio della regressività stabilito dalla decisione del Consiglio risulta pertanto rispettato. «Il volume complessivo degli aiuti alla chiusura concessi all'industria carboniera di uno Stato membro non supera, per qualsiasi anno successivo al 2010, il volume degli aiuti concessi da tale Stato membro e autorizzati dalla Commissione a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002 per l'anno 2010»

Nessun aiuto è stato autorizzato dalla Commissione a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002 per il 2010. In ogni caso, poiché il regolamento (CE) n. 1407/2002 è scaduto il 31 dicembre 2010, le disposizioni specifiche di detto regolamento non possono essere applicate alla misura in esame8. Pertanto non vi è alcun importo di aiuto per il 2010 che potrebbe essere assunto come parametro di riferimento ai fini dell'articolo 3, lettera g), della decisione del Consiglio e quindi tale condizione non è applicabile al caso in questione. «Lo Stato membro stabilisce un programma per l'adozione di misure volte ad attenuare l'impatto ambientale della produzione di carbone ad opera delle unità di produzione di carbone cui sono concessi aiuti alla chiusura a norma del presente articolo, per esempio nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio»

Le autorità italiane hanno fornito un piano di tutela ambientale volto ad attenuare l'impatto ambientale della produzione di carbone che prevede impianti di energia rinnovabile e la desolforazione del carbone.

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera h) della decisione del Consiglio menziona esplicitamente iniziative che riguardano le energie rinnovabili come esempi di misure che possono essere incluse in un piano di attenuazione. La Commissione osserva che tali misure proposte dall'Italia riguardano direttamente la miniera, ancora attiva nella produzione di carbone, che dovrà essere chiusa.

Per quanto riguarda il progetto di desolforazione del carbone, tenuto conto del fatto che l'esito del progetto è incerto, essendo subordinato ai risultati della fase di sperimentazione su scala pilota, la Commissione non può concludere che tale misura comporterà un sostanziale miglioramento delle condizioni ambientali che possono essere ricollegate alla produzione di carbone nella regione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della decisione del Consiglio.

Alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 80 a 81, la Commissione ritiene che gli impianti di energia rinnovabile inclusi nel piano di tutela ambientale presentato dalle autorità italiane bastano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della decisione del Consiglio.

Si rileva che alcune delle misure menzionate dall'Italia possono comportare la concessione di aiuti di Stato. L'accettazione di tali misure quale parte integrante del piano di mitigazione ambientale ai fini dell'autorizzazione degli aiuti alle attività estrattive in applicazione della decisione del Consiglio non può essere interpretata come un'autorizzazione di tali misure ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE. L'Italia è tenuta a garantire che le misure che possono costituire aiuti di Stato siano debitamente notificate alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

La presente decisione non pregiudica gli obblighi che incombono all'Italia nel quadro della legislazione ambientale dell'UE.

La valutazione che precede dimostra che tutti i criteri sostanziali di cui all'articolo 3 della decisione del Consiglio concernente gli aiuti alla produzione che l'Italia intende concedere nell'ambito del piano di chiusura sono rispettati.

3.3.2. Aiuti alla copertura di oneri eccezionali

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio, gli aiuti di Stato concessi alle miniere di carbone volti a permettere loro di coprire i costi che derivano o che sono derivati dalla chiusura di unità di produzione di carbone e che non sono correlati alla produzione corrente possono essere considerati compatibili con il mercato interno se il loro importo non supera tali costi.

Gli oneri eccezionali notificati dalle autorità italiane riguardano:

i costi derivanti dalla chiusura della miniera, di cui al punto 1, lettere f), g), h) e l) dell'allegato alla decisione del Consiglio,

i costi sociali e i costi sostenuti dalle imprese per i programmi di riqualificazione professionale del personale dopo la chiusura della miniera di cui al punto 1, lettere b) e d), dell'allegato alla decisione.

La Commissione osserva che l'Italia non intende concedere aiuti che superino i costi associati alla cessazione della produzione di carbone. Inoltre, gli oneri eccezionali previsti e le categorie di costi previste corrispondono a categorie ammissibili definite, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della decisione del Consiglio, nell'allegato alla stessa. Conformemente al piano di chiusura, la concessione degli aiuti è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi.

Gli aiuti alla copertura degli oneri eccezionali continueranno ad essere necessari anche dopo la cessazione della produzione nel 2018. In ogni caso, gli aiuti saranno concessi fino al 2027, quindi prima della scadenza della decisione del Consiglio.

In linea teorica, la vendita di impianti e macchinari potrebbe generare entrate ma secondo l'Italia ciò è improbabile, in considerazione dell'età avanzata di tali beni alla fine del 2018. Inoltre, anche se si dovesse ipotizzare un loro minimo valore residuo, non sarebbe comunque possibile venderli in quanto esiste una convenzione del 15.2.1990, tra il Comune di Gonnesa e la Carbosulcis, che all'articolo 16 prevede che Carbosulcis si impegni a che alla cessazione dell'attività mineraria tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare (uffici, servizi, macchinari e impianti di lavorazione carbone ecc.) venga conservato rispettando l'architettura originaria, al fine che tali beni e la miniera possano essere mantenuti come memoria storica del territorio.

Gli impianti e i macchinari saranno pertanto messi fuori servizio e utilizzati per la creazione di un percorso museale e di archeologia industriale e pertanto mantenuti come memoria storica del territorio.

Le autorità italiane sostengono che non sia possibile prevedere un aumento del valore dei terreni a seguito della messa in sicurezza e del ripristino ambientale in quanto, eccezion fatta per le zone che ospiteranno gli impianti di energia rinnovabile, il sito costituirà un contesto industriale in dismissione per il quale al momento non sono prevedibili utilizzi.

Eccezion fatta per le zone che ospiteranno gli impianti di energia rinnovabile, una volta ripristinate, le aree potranno essere mantenute tali e quali per conservare la memoria storica dell'attività mineraria, in accordo con quanto previsto dalla convenzione tra Carbosulcis e il comune di Gonnesa. In ogni caso, per quanto riguarda i costi di cui al punto 1, lettera h), dell'allegato alla decisione del Consiglio, Carbosulcis SpA non è il proprietario del terreno e non beneficia dell'eventuale aumento del valore dei terreni9.

Le autorità italiane hanno confermato che i costi coperti dagli aiuti non sono collegati al finanziamento dei costi derivanti dalla non conformità con le normative ambientali, ad esempio:

la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10,

la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11,

la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12,

la direttiva 92/43/CEE del Consiglio13,

la direttiva 85/337/CEE del Consiglio14.

Gli aiuti previsti non saranno cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE né con altri finanziamenti dell'Unione per gli stessi costi ammissibili (articolo 5 della decisione del Consiglio). La Commissione desidera inoltre rammentare alle autorità italiane che in caso di cofinanziamento mediante i fondi strutturali dell'Unione, devono essere rispettate le norme applicabili a tali fondi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 della decisione del Consiglio, ogni aiuto percepito dalla miniera Nuraxi Figus dovrà figurare nel conto dei profitti e delle perdite come entrata distinta rispetto al fatturato. Carbosulcis ha inoltre l'obbligo di tenere contabilità separate per, rispettivamente, le attività produttive e per gli interventi finalizzati alla chiusura della miniera (articolo 6). Ne consegue che l'aiuto soddisfa le condizioni stabilite nella decisione del Consiglio relativamente a cumulo e separazione dei conti del beneficiario, nel caso di altre attività economiche non connesse all'estrazione del carbone.

L'Italia ha presentato informazioni molto dettagliate nel contesto della notifica del piano di chiusura. In particolare, l'Italia ha fornito stime dettagliate dei costi relativi alla miniera, ripartiti in singole voci, per ogni esercizio coperto dal piano di chiusura. La Commissione ritiene che le informazioni fornite dall'Italia (comprese quelle contenute nell'allegato 1 e nell'allegato 2 della presente decisione) soddisfino anche i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della decisione del Consiglio per l'intero periodo coperto dalla misura.

Inoltre, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, della decisione del Consiglio, le autorità italiane si sono impegnate a garantire che la contabilità della miniera sia comunicata alla Commissione europea al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento.

Ne consegue che gli aiuti sono conformi alle condizioni pertinenti previste dalla decisione del Consiglio.

La Commissione ha pertanto concluso che il piano di chiusura, gli aiuti già concessi e gli aiuti che l'Italia propone di concedere possono essere autorizzati.

4. CONCLUSIONI

La Commissione deplora che l'Italia abbia applicato una parte della misura in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tuttavia, la Commissione ha deciso che gli aiuti concessi a Carbosulcis SpA dal 1o gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2027 possono essere considerati compatibili con il mercato interno in applicazione della decisione del Consiglio.

La Commissione ricorda alle autorità italiane che, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, eventuali progetti volti a rifinanziare, alterare o cambiare il provvedimento devono essere notificati alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione15. Inoltre, qualora il piano di chiusura venga modificato, tali modifiche vanno notificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione del Consiglio. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, è necessario procedere a notifica anche qualora gli aiuti che l'Italia intende concedere all'industria carboniera nel corso di un esercizio carboniero superino gli importi autorizzati con la presente decisione o qualora i dettagli significativi ai fini del calcolo dei costi produttivi prevedibili che si prevede di sovvenzionare nel quadro del piano di chiusura differiscano da quelli indicati della presente notifica. L'Italia è tenuta a presentare annualmente notifiche separate in caso di discrepanza tra le misure annuali e il piano di chiusura. Essa deve informare debitamente la Commissione in merito all'importo e al calcolo degli aiuti effettivamente versati ogni anno fino alla fine del piano di chiusura, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 5, della decisione del Consiglio.

La Commissione rammenta inoltre alle autorità italiane che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, della decisione del Consiglio, esse sono tenute a notificare alla Commissione l'importo e il calcolo degli aiuti effettivamente versati nel corso di un esercizio carboniero al più tardi sei mesi dopo la chiusura di tale esercizio. Prima della fine dell'esercizio carboniero seguente, le autorità italiane notificano alla Commissione anche le regolarizzazioni eventualmente intervenute rispetto agli importi inizialmente versati in un determinato esercizio carboniero.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione del Consiglio, qualora la miniera cui vengono concessi aiuti non risulti chiusa alla data stabilita nel piano di chiusura autorizzato dalla Commissione, l'Italia recupererà tutti gli aiuti erogati per l'intero periodo coperto dal piano di chiusura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'aiuto di Stato concesso dall'Italia alla Società Carbosulcis SpA conformemente al piano di chiusura presentato il 9 aprile 2014 e modificato il 17 luglio 2014 è compatibile con il mercato interno a norma della decisione n. 2010/787/UE.

Art. 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2014 Per la Commissione Joaquín Almunia Vicepresidente