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Decisione (UE) 2015/372 del Consiglio dell'8 ottobre 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 14 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra1, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»).

Il 12 dicembre 2013 i negoziati si sono conclusi positivamente.

È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

Il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione del protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Art. 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, in conformità al suo articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dalla sua firma di entrambe le parti2, in attesa della sua entrata in vigore.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014 Per il Consiglio Il presidente M. Lupi