Decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione (2014/733/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
L'Unione europea e la Repubblica del Senegal hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato («protocollo») che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal in materia di pesca.
In esito ai negoziati, l'accordo e il protocollo sono stati siglati il 25 aprile 2014.
L'accordo abroga il precedente accordo concluso tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese1, entrato in vigore il 1o giugno 1981.
L'articolo 17 dell'accordo e l'articolo 12 del protocollo prevedono, rispettivamente, l'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo a decorrere dalla data della firma.
È opportuno firmare l'accordo e il relativo protocollo.
Per garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno applicare a titolo provvisorio l'accordo e il relativo protocollo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma a nome dell'Unione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione è autorizzata, con riserva della loro conclusione.
I testi dell'accordo e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e il protocollo a nome dell'Unione.
Art. 3
L'accordo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 17, a decorrere dalla data della firma2, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Art. 4
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 12, a decorrere dalla data della firma3, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014 Per il Consiglio Il presidente M. Lupi