Decisione 2014/804/PESC del Consiglio dell'8 ottobre 2014 relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Repubblica del Camerun e l'Unione europea relativo allo status delle forze dirette dall'Unione europea in transito nel territorio della Repubblica del Camerun
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/73/PESC1 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA).
In seguito all'adozione, in data 15 aprile 2014, di una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato, in conformità all'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE), un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun relativo allo status delle forze dirette dall'Unione europea in transito nel territorio della Repubblica del Camerun.
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente operazione.
È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo in forma in forma di scambio di lettere tra la Repubblica del Camerun e l'Unione europea relativo allo status delle forze dirette dall'Unione europea in transito nel territorio della Repubblica del Camerun è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la lettera allo scopo di impegnare l'Unione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014 Per il Consiglio Il presidente M. Lupi