Decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (2014/928/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 14 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra1, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («il protocollo»).
Tali negoziati sono stati conclusi positivamente il 5 dicembre 2013.
È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
Il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e i suoi Stati membri.
Art. 3
Il protocollo è applicato in via provvisoria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dalla firma delle parti2, in attesa della sua entrata in vigore.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014 Per il Consiglio Il presidente M. Lupi