diritto.io

Decisione del Consiglio del 16 ottobre 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2014/782/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha approvato, mediante il regolamento (CE) n. 241/20081, la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo»).

Un protocollo che fissava le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo è scaduto il 15 giugno 2012.

L'Unione e la Repubblica di Guinea-Bissau hanno negoziato un nuovo protocollo («protocollo») che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea-Bissau in materia di pesca.

In esito ai negoziati, il 10 febbraio 2012 è stato siglato il protocollo.

Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione, è opportuno che il protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, secondo il disposto dell'articolo 18 del protocollo.

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria il protocollo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma a nome dell'Unione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («protocollo») è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Art. 3

Il protocollo si applica su base provvisoria, in conformità del suo articolo 18, a decorrere dalla data della firma2, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2014 Per il Consiglio Il presidente G. Poletti