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Decisione 2014/750/PESC del Consiglio del 30 ottobre 2014 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC1.

In base ad un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2015.

Il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere determinate persone ed entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.

È opportuno, inoltre, aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità che figurano nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

  1. 1) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2015. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» ;

  2. 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2014 Per il Consiglio Il presidente S. Gozi