Decisione di esecuzione della Commissione del 30 ottobre 2014 che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2013 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7863] (I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (2014/769/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 10, paragrafo 1,
A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno la Commissione è tenuta a confermare oppure modificare le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi nell'Unione. Su questa base la Commissione accerta se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche in conformità all'articolo 4 del regolamento.
Per gli anni civili 2012 e 2013 gli obiettivi per le emissioni specifiche non sono vincolanti, pertanto occorre che la Commissione stabilisca degli obiettivi indicativi. Dato che tali obiettivi indicativi serviranno da indicatori dell'impegno richiesto ai costruttori per conseguire l'obiettivo vincolante nel 2014, è opportuno stabilire le emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori per il 2012 e il 2013 conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011 e tenere conto del 70 % dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati in tali anni.
I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell'allegato II, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 e si basano sulle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi negli Stati membri.
Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un processo di costruzione a più fasi, l'allegato II, parte B, punto 7, del regolamento (UE) n. 510/2011 prevede che le emissioni specifiche di CO2 siano attribuite al costruttore del veicolo di base. In attesa di poter applicare, dal 1o gennaio 2014, la procedura di determinazione delle emissioni di CO2 per questa categoria di veicoli conformemente alle disposizioni dell'allegato XII, sezione 5, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione2, è opportuno che quest'ultima calcoli l'obiettivo per le emissioni specifiche per i costruttori del veicolo di base utilizzando la massa in ordine di marcia del veicolo completo come definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 510/2011 e che utilizzi le emissioni specifiche di CO2 del veicolo di base conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, secondo comma, di tale regolamento.
Tutti gli Stati membri (ad eccezione della Croazia) hanno trasmesso i dati del 2013 alla Commissione entro il 28 febbraio 2014, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.
Va osservato che diversi Stati membri nel quadro dei loro attuali sistemi di monitoraggio non sono stati in grado di distinguere tra veicoli commerciali leggeri completi e completati. Di conseguenza occorre che i dati del 2013 relativi ai veicoli commerciali leggeri nuovi siano considerati incompleti in relazione al monitoraggio dei veicoli oggetto di omologazione in più fasi. Al fine di affrontare tale questione, è opportuno adeguare i sistemi di monitoraggio a livello di Unione e di Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il 21 maggio 2014 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori sui veicoli commerciali leggeri e ha notificato a 58 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2013 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento. 25 costruttori hanno notificato errori.
Nel caso dei 33 costruttori che non hanno notificato errori nelle serie di dati, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche.
La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state adeguate a seconda dei casi.
Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati.- Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati.
Occorre che il margine di errore corrisponda alla differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivi per le emissioni specifiche sottratti dalle emissioni medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.
Occorre confermare o modificare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2013, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, come confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi in merito all'anno civile 2013 conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 figurano nell'allegato della presente decisione.
I valori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 510/2011, relativi a ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri e a ciascun raggruppamento di costruttori di detti veicoli in merito all'anno civile 2013 figurano altresì nell'allegato della presente decisione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 4, del suddetto regolamento per i costruttori interessati.
Art. 2
Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011:
(1) Alke srl via Vigonovese 123 35127 Padova Italia
(2) Audi AG Berliner Ring 2 38436 Wolfsburg Germania
(3) Automobiles Citroen Route de Gizy 78943 Vélizy-Villacoublay Cedex Francia
(4) Automobiles Peugeot Route de Gizy 78943 Vélizy-Villacoublay Cedex Francia
(5) AVTOVAZ JSC Rappresentato nell'Unione da: LADA France S.A.S. 13, Route Nationale 10 78310 Coignières Francia
(6) Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 Monaco di Baviera Germania
(7) BMW M GmbH Petuelring 130 80788 Monaco di Baviera Germania
(8) Chrysler Group LLC Rappresentato nell'Unione da: Chrysler Management Austria Gmbh Bundesstraße 83 8071 Dörfla bei Graz Austria
(9) Automobile Dacia S.A. Guyancourt 1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex Francia
(10) Daimler AG Mercedesstr 137/1 Zimmer 229 HPC F403 70327 Stoccarda Germania
(11) Dongfeng Motor Corporation Rappresentato nell'Unione da: Giotti Victoria Srl Via Pisana 11/a 50021 Barberino Val D'Elsa (Firenze) Italia
(12) DR Motor Company SpA SS 85 Venafrana km 37,500 86070 Macchia d'Isernia (IS) Italia
(13) Fiat Group Automobiles SpA c.so Settembrini 40 Gate 8 Building 5 Room A8N 10135 Torino Italia
(14) Ford Motor Company of Australia Ltd Rappresentato nell'Unione da: Ford Werke GmbH Niehl Plant, building Imbert 479 Henry-Ford-Straße 1 50735 Colonia Germania
(15) Ford Motor Company Niehl Plant, building Imbert 479 Henry-Ford-Straße 1 50735 Colonia Germania
(16) Ford Werke GmbH Niehl Plant, building Imbert 479 Henry-Ford-Straße 1 50735 Colonia Germania
(17) Fuji Heavy Industries Ltd Rappresentato nell'Unione da: Subaru Europe NV/SA Leuvensesteenweg 555 B/8 1930 Zaventem Belgio
(18) Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation Rappresentato nell'Unione da: Daimler AG Mercedesstr 137/1 Zimmer 229 HPC F403 70327 Stoccarda Germania
(19) GM Korea Company Adam Opel AG Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12 65423 Rüsselsheim Germania
(20) GAC Gonow Auto Co., Ltd Rappresentato nell'Unione da: Gonow Europe srl Direzione generale Via Aurelia 1250 00166 Roma Italia
(21) Great Wall Motor Company Ltd Rappresentato nell'Unione da: International Motors Limited I.M. House South Drive Coleshill B46 1DF Regno Unito
(22) Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd Rappresentato nell'Unione da: URSUS SA Lublin ul. Frezerów 7 20-952 Lublin Polonia
(23) Honda of the UK Manufacturing Ltd 470 London Road Slough Berkshire SL3 8QY Regno Unito
(24) Hyundai Motor Company Rappresentato nell'Unione da: Hyundai Motor Europe GmbH Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach Germania
(25) Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. Rappresentato nell'Unione da: Hyundai Motor Europe GmbH Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach Germania
(26) Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o. Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach Germania
(27) Hyundai Motor India Ltd Rappresentato nell'Unione da: Hyundai Motor Europe GmbH Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach Germania
(28) Isuzu Motors Limited Rappresentato nell'Unione da: Isuzu Motors Europe NV Bist 12 2630 Aartselaar Belgio
(29) IVECO SpA Via Puglia 35 10156 Torino Italia
(30) Jaguar Land Rover Limited W 10/5 Abbey Road Whitley Coventry CV3 4LF Regno Unito
(31) KIA Motors Corporation Rappresentato nell'Unione da: Kia Motors Europe GmbH Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Francoforte sul Meno Germania
(32) KIA Motors Slovakia S.r.o. Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Francoforte sul Meno Germania
(33) LADA Automobile GmbH Erlengrund 7-11 21614 Buxtehude Germania
(34) LADA France S.A.S. 13 Route Nationale 10 78310 Coignières Francia
(35) Magyar Suzuki Corporation Ltd Suzuki International Europe GmbH Legal Department Suzuki-Allee 7 64625 Bensheim Germania
(36) Mahindra & Mahindra Ltd Rappresentato nell'Unione da: Mahindra Europe srl Via Cancelliera 35 00040 Ariccia (Roma) Italia
(37) Maruti Suzuki India Ltd Rappresentato nell'Unione da: Suzuki International Europe GmbH Legal Department Suzuki-Allee 7 64625 Bensheim Germania
(38) Mazda Motor Corporation Rappresentato nell'Unione da: Mazda Motor Europe GmbH European R&D Centre Hiroshimastr 1 D-61440 Oberursel/Ts Germania
(39) Mia Electric S.A.S. 45, rue des Pierrières BP 60324 79143 Ceriazay Cedex Francia
(40) Mitsubishi Motors Corporation MMC Rappresentato nell'Unione da: Mitsubishi Motors Europe B.V. MME Mitsubishi Avenue 21 6121 SG Born Paesi Bassi
(41) Mitsubishi Motors Europe B.V. MME Mitsubishi Avenue 21 6121 SG Born Paesi Bassi
(42) Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh Rappresentato nell'Unione da: Mitsubishi Motors Europe BV MME Mitsubishi Avenue 21 6121 SG Born Paesi Bassi
(43) Nissan International SA Rappresentato nell'Unione da: Renault Nissan Representation Office Avenue des Arts/Kunstlaan 40 1040 Bruxelles/Brussel Belgio
(44) Adam Opel AG Bahnhofsplatz 1IPC 39-12 65423 Rüsselsheim Germania
(45) Piaggio & C SpA Viale Rinaldo Piaggio 25 56025 Pontedera (PI) Italia
(46) Dr.Ing h.c.F.Porsche AG Porscheplatz 1 70435 Stoccarda Germania
(47) Quattro GmbH Berliner Ring 2 38436 Wolfsburg Germania
(48) Renault S.A.S. Guyancourt 1 avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex Francia
(49) Renault Trucks 99 Route de Lyon TER L10 0 01 69802 Saint Priest Cedex Francia
(50) Seat SA Berliner Ring 2 38436 Wolfsburg Germania
(51) Skoda Auto AS Berliner Ring 2 38436 Wolfsburg Germania
(52) Ssangyong Motor Company Rappresentato nell'Unione da: Ssangyong European Parts Center B.V. IABC 5253/5254 4B14RD Breda Paesi Bassi
(53) Suzuki Motor Corporation Rappresentato nell'Unione da: Suzuki International Europe GmbH Legal Department Suzuki-Allee 7 64625 Bensheim Germania
(54) Tata Motors Limited Rappresentato nell'Unione da: Tata Motors European Technical Centre Plc. Internal Automotive Research Centre University of Warwick Coventry CV4 7AL Regno Unito
(55) Toyota Motor Europe NV/SA Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60 1140 Bruxelles/Brussel Belgio
(56) Toyota Caetano Portugal SA Avenida Vasco de Gama 1410 4431-956 Vila Nova de Gaia Portogallo
(57) Volkswagen AG Berliner Ring 2 38436 Wolfsburg Germania
(58) Volvo Car Corporation VAK building Assar Gabrielssons väg SE-405 31 Göteborg Svezia
(59) Raggruppamento per: Ford -Werke GmbH Niehl Plant, building Imbert 479 Henry-Ford-Straße 1 50735 Colonia Germania
(60) Raggruppamento per: Mitsubishi Motors Mitsubishi Avenue 21 6121 SG Born Paesi Bassi
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014 Per la Commissione Connie Hedegaard Membro della Commissione