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Decisione 2014/776/PESC del Consiglio del 7 novembre 2014 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran1, in particolare l'articolo 23,

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.

Con sentenza del 4 giugno 2014 nella causa T-67/122, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la Sina Bank nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

È opportuno inserire nuovamente la Sina Bank nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.

Con sentenza del 3 luglio 2014 nelle cause T-155/13, T-157/13 e T-181/133, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology, rispettivamente, nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

È opportuno inserire nuovamente Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 28 novembre 2013, nella causa C-280/12 P4, Fereydoun Mahmoudian e Fulmen non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

Pertanto, non vi sono più motivi per mantenere un'entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

Le informazioni identificative relative a tre entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC dovrebbero essere modificate.

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014 Per il Consiglio Il presidente P. C. Padoan