Decisione del Consiglio del 7 novembre 2014 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Tutela dei consumatori) (2014/785/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 169, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.
Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme riguardanti la cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento n. 254/2014 inizi dal 1o gennaio 2014, indipendentemente dal fatto che la decisione del Comitato misto SEE acclusa alla presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali relativi alla decisione del Comitato misto SEE sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.
Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE acclusa alla presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'Unione, purché la decisione del Comitato misto SEE entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE.
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, èbasata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014 Per il Consiglio Il presidente P. C. Padoan