Decisione (UE, Euratom) 2015/54 del Consiglio e della Commissione del 17 novembre 2014 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dall'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del Consiglio di associazione relative al regolamento interno del Consiglio di associazione e a quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo 431 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra1 («l'accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
L'articolo 3 della decisione 2014/494/UE del Consiglio2 specifica quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria.
A norma dell'articolo 405, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.
A norma dell'articolo 405, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione dev'essere presieduto alternativamente da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Georgia.
A norma dell'articolo 407, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione deve assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre a norma dell'articolo 408, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione.
A norma dell'articolo 409, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi specializzati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che assistano il Comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. A norma dell'articolo 409, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione può anche creare sottocomitati.
A norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione. Il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 (allegato XV-C dell'accordo) e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, a norma dell'articolo 406, paragrafo 3, e dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di tali allegati.
Al fine di assicurare l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati e dovrebbe essere possibile adottarli tramite procedura scritta.
La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sui progetti di decisioni acclusi,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dall'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'articolo 404 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è basata sui progetti di decisioni del Consiglio di associazione acclusi alla presente decisione per quanto riguarda:
l'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati;
l'istituzione di due sottocomitati; e
la delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo.
2. I rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio di associazione possono concordare modifiche tecniche minori dei progetti di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione europea.
Art. 2
Il Consiglio di associazione è presieduto, per l'Unione, dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini Per la Commissione Il presidente J.-C. Juncker