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Decisione (UE) 2015/1010 del Consiglio del 18 novembre 2014 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione del 2005, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 23 ottobre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare protocolli che modificano gli accordi conclusi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e i paesi terzi, dall'altra, tra cui l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra1, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

I negoziati con la Repubblica libanese si sono conclusi.

Il testo del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (il «protocollo») prevede l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

È pertanto opportuno firmare il protocollo ed applicarlo in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Art. 3

Con riserva di trattamento reciproco, il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data prevista dallo stesso, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014 Per il Consiglio Il presidente S. Gozi