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Decisione (UE) 2015/1585 della Commissione del 25 novembre 2014 relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] [notificata con il numero C(2014) 8786] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

La Commissione accoglie il piano di adeguamento proposto dalla Germania in relazione al 2013 e al 2014, di cui all'allegato II.

Art. 3

1.

L'aiuto di Stato sotto forma di riduzioni della sovrattassa destinata a finanziare il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili (sovrattassa EEG) nel 2013 e nel 2014 in favore degli utenti a forte consumo di energia (Besondere Ausgleichsregelung, BesAR), cui la Germania ha dato illegittimamente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è compatibile con il mercato interno se ricade in una delle quattro categorie definite nel presente paragrafo.

L'aiuto di Stato concesso a un'impresa operante in un settore che figura nell'allegato 3 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (la disciplina del 2014) è compatibile con il mercato interno se l'impresa ha versato almeno il 15 % dei costi aggiuntivi sostenuti dai fornitori di elettricità in virtù dell'obbligo di acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e successivamente trasferiti ai clienti. Qualora l'impresa abbia versato meno del 15 % di tali costi aggiuntivi, l'aiuto di Stato è nondimeno compatibile se l'impresa ha versato un importo corrispondente ad almeno il 4 % del suo valore aggiunto lordo o, per le imprese che presentano un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 %, ad almeno lo 0,5 % del valore aggiunto lordo.

L'aiuto di Stato concesso a un'impresa che non opera in un settore elencato nell'allegato 3 della disciplina del 2014, ma che nel 2012 presentava un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 % e, in tale anno, operava in un settore caratterizzato da un'intensità degli scambi di almeno il 4 %, è compatibile con il mercato interno se l'impresa ha versato almeno il 15 % dei costi aggiuntivi sostenuti dai fornitori di elettricità in virtù dell'obbligo di acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e successivamente trasferiti ai consumatori di elettricità. Qualora l'impresa abbia versato meno del 15 % di tali costi aggiuntivi, l'aiuto di Stato è nondimeno compatibile se l'impresa ha versato un importo corrispondente ad almeno il 4 % del suo valore aggiunto lordo o, per le imprese che presentano un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 %, ad almeno lo 0,5 % del valore aggiunto lordo.

Qualora l'aiuto di Stato sia stato concesso a un'impresa ammessa a beneficiare dell'aiuto compatibile in base al secondo o al terzo comma, ma l'importo della sovrattassa EEG versato da tale impresa non raggiunga il livello prescritto in detti commi, sono compatibili le seguenti parti dell'aiuto:

  1. a) per il 2013, la parte dell'aiuto eccedente il 125 % della sovrattassa effettivamente versata dall'impresa nel 2013;

  2. b) per il 2014, la parte dell'aiuto eccedente il 150 % della sovrattassa effettivamente versata dall'impresa nel 2013.

Qualora l'aiuto di Stato sia stato concesso a un impresa non ammessa a beneficiare dell'aiuto compatibile in base al secondo o terzo comma, e tale impresa abbia versato meno del 20 % dei costi supplementari della sovrattassa al lordo della riduzione, sono compatibili le seguenti parti dell'aiuto:

  1. a) per il 2013, la parte dell'aiuto eccedente il 125 % della sovrattassa effettivamente versata dall'impresa nel 2013;

  2. b) per il 2014, la parte dell'aiuto eccedente il 150 % della sovrattassa effettivamente versata dall'impresa nel 2013.

2. Gli aiuti che non ricadono nel paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato interno.

Art. 4

L'aiuto individuale accordato a norma dei regimi di cui agli articoli 1 e 3 non costituisce un aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfaceva le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio119 in vigore al momento della sua concessione.